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Cosa posso fare nel turismo come associazione

#1
Ciao ragazzi,

ho tutta una serie di dubbi e spero che possiate togliermene almeno qualcuno:

1) se ho già un associazione culturale che si occupa di concerti, eventi, mostre e diffusione della cultura in generale, posso impegnarmi, tramite la stessa, per la diffusione del turismo responsabile o c'è bisogno che l'associazione abbia una mission precisa?

2) costituendo un'associazione quali sono esattamente i miei limiti? posso proporre dei pacchetti di viaggio? posso fare da tramite tra i turisti e le strutture? posso proporre io stessa delle soluzioni di viaggio che fanno capo a me rispetto all'alloggio o ai servizi? posso "vendere" qualcosa o solo consigliarlo?

questi i primi due dubbi principali, sicuramente ne seguiranno altri :)
 
D

Dottor X

Guest
#2
Le associazioni private, come previsto dall'articolo 18 della nostra Costituzione, possono svolgere le loro attività per gli associati.

Nello Statuto dell'Associazione deve essere prevista l'attività rivolta al turismo, in genere. Se si svolge l'intermediazione turistica, non solo per gli associati, è obbligatoria la presenza di una agenzia di viaggi.

Ogni regione regola in modo diverso questa tematica. Per informazioni più precise è necessario sapere in quale regione operate.

Comunque, per una serie infinita di problemi che vanno dalle assicurazioni alle responsabilità nei confronti di terzi, operate, sempre, tramite agenzie di viaggi serie.
 
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#4
Rispondo solo per ringraziare della domanda formulata. In effetti anche io cerco tali informazioni. Posso aggiungere che vivo a Palermo e gestisco un B&B.
grazie di nuovo
Patrizia
 
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#5
Ciao Saverio sono il vice presidente di un' Associazione culturale operante nella regione Lazio e da circa 10 anni organizziamo una gita l'anno per i soci e familiari di circa 3/4 giorni ai mercatini di natale in italia e in europa, per fare ciò con un mio collega prima decidiamo l'itinerario, poi ci rivolgiamo all'agenzia di viaggio che provvede alla prenotazione di hotel pasti guide ecc.ecc.
il pullman lo prenotiamo da soli in quanto abbiamo un accordo con una ditta della zona che ci segue tutto l'anno nelle varie attività, oggi con nostro stupore siamo venuti a conoscenza dalla ns agenzia di fiducia che l'ascom su imput di un agenzia di viaggio locale, ha stilato una sorta di lista nera di abusivi che organizzano gite nella quale figura la nostra associazione, puoi gentilmente farmi sapere se abbiamo violato qualche regolamento/norma di legge ?
Nel ringraziarti per l'attenzione aspetto notizie.
 
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D

Dottor X

Guest
#6
Se avete operato solo per gli associati, nessun problema, se siete iscritti all'albo regionale di cui agli articoli 39 e 40 legge regione Lazio n. 13/2007 e - Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 19 Disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo. Elenco regionale delle agenzie sicure. Elenco regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale.

I vostri iscritti devono essere tesserati alla vostra Associazione, essere in regola con le quote sociali. Però non capisco perché veniate tacciati di abusivismo, se vi rivolgete ad una agenzia di viaggi autorizzata. L'unico problema potreste averlo per il nolo bus. Verificate se bus hanno l'autorizzazione comunale.

Comunque se non siete iscritti all'albo regionale e vi appoggiate ad una agenzia di viaggi autorizzata, incaricatela di TUTTI i servizi, incluso il bus e richiedete copia di contratto per pacchetti turistici articoli 32-51 del decreto legislativo n. 79 del 2011 "Codice del turismo".

Ad ogni buon fine, vi riporto gli articoli 39 e 40 che interessano le associazioni: Legge regione Lazio n. 13/2007 SEZIONE II ALTRI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE

Art. 39 (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)

1. E’ istituito presso l’assessorato regionale competente in materia di turismo l’elenco delle
associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale per finalità ricreative,
culturali, religiose e sociali che abbiano sedi operative nel Lazio ed almeno in altre tre regioni e
che, ai sensi della normativa vigente, svolgano in modo continuativo ed esclusivamente per i propri
associati l’attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni.

2. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, le associazioni e gli altri enti devono
possedere, per disposizione statutaria, i seguenti requisiti:

a) assenza di qualunque forma di lucro nell’esercizio delle attività, desumibile dai bilanci sociali;
b) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;
c) fruizione dei servizi solo da parte degli associati.
3. Le modalità di iscrizione all’elenco regionale di cui al comma 1 sono disciplinate nel regolamento previsto all’articolo 32, comma 4.
4. Le associazioni e gli altri enti inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura regionale
competente in materia di agenzie di viaggi e turismo il programma annuale delle singole iniziative
previste. Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente e comunque prima
dell’inizio dell’attività.
5. La Regione, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 42, sospende
lo svolgimento delle attività delle associazioni e degli altri enti fino all’eliminazione
dell’irregolarità, qualora:
a) la documentazione di cui ai commi 3 e 4 risulti insufficiente od incompleta;
b) siano accertate gravi irregolarità nello svolgimento delle attività;
c) non risulti l’esistenza della garanzia assicurativa di cui all’articolo 33.
6. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 40, ogni associazione o altro ente deve servirsi, per
l’organizzazione tecnica dei viaggi, di agenzie di viaggi e turismo che risultino autorizzate ai sensi
della presente legge.

Art. 40 (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità, operanti a livello locale)
1. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a
livello locale aventi finalità ricreative, culturali, religiose e sociali possono organizzare e realizzare,
senza carattere di professionalità, gite occasionali riservate esclusivamente ai propri associati od
appartenenti.
2. L’organizzazione e la realizzazione delle attività di cui al comma 1 non sono soggette alle
disposizioni della presente legge, purché venga stipulata un’assicurazione a copertura dei rischi
derivanti ai partecipanti dall’effettuazione di ogni singola iniziativa.
 
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#8
Ciao Saverio, vedo che il post è vecchiotto, ma se possibile vorrei sottoporti il mio caso.

INfatti come associazione vorremmo proporre ai soci alcuni viaggi (fuori dall'europa) acquistando i biglieti autonomamente attraverso la compagnia aerea e prenotando hotel. Poi muoverci autonomamente sul posto, magari acquistando escursioni

Mi chiedevo se fosse possibile fare questa cosa per i nostri soci. O se dobbiamo comunque appoggiarci ad una agenzia di viaggi.

Prima di leggere questo post pensavo non ci fossero problemi...ora mi stanno venendo molti dubbi.
ah dimenticavo...siamo delle marche

ti ringrazio anticipatamente
Marco
 
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D

Dottor X

Guest
#9
Tutto dipende da chi ordina il prodotto turistico, in questo caso i viaggi. Se ogni socio paga e ottiene una ricevuta nessun problema.

Ma se l'associazione si intesta l'intera operazione e opera da intermediario si aprono altre ipotesi, dopo avere valutato la normativa regionale di riferimento. Infatti l'Associazione può operare come intermediario turistico, solo per i soci iscritti all'associazione.
Fermo restando che deve garantire ogni possibile cautela ai propri soci.

Se accettate un suggerimento, rivolgetevi, sempre ad un'agenzia di viaggi autorizzata dalla normativa regionale.
Tramite l'agenzia di viaggi PRETENDETE: stipula contratto, in forma scritta, contenente gli estremi della assicurazioni per le persone e gli oggetti. Tale contratto vi permetterà di accedere, nelle forme previste dal decreto legislativo n. 79/2011 (codice del turismo dall'articolo 32 al 51), di godere dei diritti per la tutela del turista, come disposto dalla normativa U.E., in particolare "Fondo di garanzia".

Riflettete sui rischi che verrebbero posti in essere, nel caso in cui doveste predisporre "pacchetti turistici", per i vostri associati.
 
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#10
grazie mille Saverio per la esausitiva risposta.

Certo, naturalmente il viaggio sarebbe rivolto solo ai soci e ogni socio pagherebbe a noi la quota e riceverebbe una ricevuta per il pagamento. Noi poi utilezzeremo le quote per acquistare biglietti aerei e tutti i servizi sul posto (hotel, trasporti) con regolare ricevuta. Inoltre ogni socio sarebbe coperto da assicurazione sanitaria

Grazie del tuo suggerimento di rivolgersi ad agenzia di viaggi. Il fatto però è che un'agenzia di viaggio non ci potrebbe dare il pacchetto che chiediamo. Conoscendo bene le zone dove andremo coi soci ci affideremmo a contatti sul posto per affittare bungalow e anche mezzi di trasporto come la barca,guide, escursioni. insomma una cosa piuttosto informale. Siamo una associazione culturale che riunisce ambientalisti e naturalisti, per cui visitermmo zone di interesse naturalistico.

Quindi per fare il viaggio che abbiamo in mente dovremmo per forza organizzarci da soli senza appoggiarsi ad una agenzia viaggi (al massimo potremmo acquistare i biglietti aerei)

HO dato un'occhiata alla legge regionale de 11 luglio 2006 n.9 relativa alle Marche. L'unica limitazione che ho trovato è quella di non fare più di 4 viaggi all'anno, per il resto mi sembra di rispettare la normativa. ma forse mi sfugge qualcosa...

Quindi tenendo conto che organizzeremmo tutto autonomamente, secondo te incorriamo in qualche infrazione? Che rischi avremmo?
grazie ancora
 
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Dottor X

Guest
#11
Marche legge regionale 11 luglio 2006, n. 9

Testo unico delle norme regionali in materia di turismo: art. 67 comma 6. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi natura predisposti dalle associazioni di cui al comma 1 devono essere redatti in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale e diffusi esclusivamente in ambito associativo.

E’ vietata la pubblicizzazione tramite stampa o altri mezzi di comunicazione anche se l’organizzazione è curata da un’agenzia autorizzata, il cui nome deve essere citato assieme agli estremi dell’autorizzazione.

L'estratto della norma di cui sopra, a mio parere, non esime l'associazione dai vincoli comunitari e statali, in materia di "pacchetti turisti".
Pertanto, come del resto previsto dalla predetta legge, oltre alla stipula di apposite polizze, l'associazione deve ottemperare ad ogni forma di tutela, in particolare, come ho già scrittto, deve essere in grado di assistere i propri associati, in tutte le fasi del viaggio, ivi inclusa la corretta applicazione di quanto previsto dal "fondo di garanzia".

Se l'associazione si sente professionalmente preparata, va bene così, ma se non dispone di operatori capaci, ricordate che gli associati si possono rivalere su una errata applicazione della normativa statale e dell'Unione Europea, sancita dal codice del turismo (decreto legislativo n. 79/2011 dall'art. 32 al 51).

Per concludere, nel caso in cui l'associazione non si sente adeguatamente preparata ad assistrere i propri associati, o si appoggia all'agenzia di viaggi seria autorizzata o fa intestare tutte le ricevute/fatture ad ogni singolo associato.
 
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#12
Salve
Anche io non riesco a capire bene quali sono i limiti come associazione. Vorrei mettere su un'ass. culturale e organizzare dei tour alternativi di Roma. Non sono una guida turistica ma vorrei fare una cosa tipo questa: wehatetourismtours.com, ma senza mezzi di trasporto, almeno all'inizio.

Lo posso fare?
Grazie mille
G.
 
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D

Dottor X

Guest
#13
Per operare come associazione culturale: la norma di riferimento del Lazio é la legge regionale 6 agosto 2007 n. 13, per le agenzie di viaggi dallart. 32 all'articolo 40. Gli articoli 39 e 40 disciplinano l'attività delle associazioni. Altra norma di riferimento é il: Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 19 Disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo. Elenco regionale delle agenzie sicure. Elenco regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale.
BUR 7 Novembre 2008, n. 41, S/130

Regione Lazio L.R. 06 Agosto 2007, n. 13 Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche (1) (1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 agosto 2007, n. 22, s.o. n. 5 Modificata da leggi regionali: 6 agosto 2007, n. 15; 28 dicembre 2007, n. 26; 10 agosto 2010, n. 3; 19 aprile 2011, n. 5; 13 agosto 2011, n. 10; 13 agosto 2011, n. 12; 13 agosto 2011, n. 13; 13 agosto 2011 n. 14; 16 dicembre 2011, n. 17:

Art. 39
(Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)

1. E’ istituito presso l’assessorato regionale competente in materia di turismo l’elenco delle
associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale per finalità ricreative,
culturali, religiose e sociali che abbiano sedi operative nel Lazio ed almeno in altre tre regioni e che, ai sensi della normativa vigente, svolgano in modo continuativo ed esclusivamente per i propri associati l’attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni.

2. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, le associazioni e gli altri enti devono
possedere, per disposizione statutaria, i seguenti requisiti:
a) assenza di qualunque forma di lucro nell’esercizio delle attività, desumibile dai bilanci sociali;
b) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;
c) fruizione dei servizi solo da parte degli associati.

3. Le modalità di iscrizione all’elenco regionale di cui al comma 1 sono disciplinate nel regolamento previsto all’articolo 32, comma 4.

4. Le associazioni e gli altri enti inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo il programma annuale delle singole iniziative previste. Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente e comunque prima dell’inizio dell’attività.

5. La Regione, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 42, sospende
lo svolgimento delle attività delle associazioni e degli altri enti fino all’eliminazione
dell’irregolarità, qualora:
a) la documentazione di cui ai commi 3 e 4 risulti insufficiente od incompleta;
b) siano accertate gravi irregolarità nello svolgimento delle attività;
c) non risulti l’esistenza della garanzia assicurativa di cui all’articolo 33.

6. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 40, ogni associazione o altro ente deve servirsi, per l’organizzazione tecnica dei viaggi, di agenzie di viaggi e turismo che risultino autorizzate ai sensi della presente legge.

Art. 40
(Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità, operanti a livello locale)

1. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a livello locale aventi finalità ricreative, culturali, religiose e sociali possono organizzare e realizzare, senza carattere di professionalità, gite occasionali riservate esclusivamente ai propri associati od appartenenti.

2. L’organizzazione e la realizzazione delle attività di cui al comma 1 non sono soggette alle disposizioni della presente legge, purché venga stipulata un’assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dall’effettuazione di ogni singola iniziativa.
 
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#14
In riferimento agli ultimi due interventi, la legge regionale si riferisce all'organizzazione di pacchetti di viaggio e soggiorno, mentre gian75 parlava di city-tour a piedi di qualche ora, che credo sia cosa ben diversa.

In tal caso, è necessario essere agenzia di viaggi o associazione culturale equiparata dalla legge regionale? perchè sinceramente io vedo molti siti che propongono questi servizi senza essere praticamente nulla, se non soggetti individuali.

Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
 
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#16
Ciao,
vorrei avere informazioni riguardo alla possibilità di gestire tramite un'associazione la proposta di offerte di turismo responsabile e comunitario (e che appoggiano quindi anche associazioni locali) in paesi fuori dall'Europa.

Siamo un gruppo di amici residenti in Piemonte che vorrebbe promuovere il turismo responsabile, la conoscenza della realtà e della cultura di paesi e popoli in particolare in America del Sud.

Il tutto anche tramite l'offerta ai soci di "viaggi solidali" per piccoli gruppi: sarebbe possibile farlo senza dover creare un apposito operatore turistico? In che modo dovremmo gestire la parte contabile e fiscale?

Quali passi amministrativi dovremmo intraprendere? Quali limiti sarebbero imposti a tale attività?
Grazie mille
 
D

Dottor X

Guest
#17
La vostra proposta rientra nell'ambito dell'intermediazione turistica, riservata, esclusivamente, alle agenzie di viaggi autorizzate dalle leggi regionali.
 
#18
Buongiorno a tutti,
io ho invece un problema con un' associazione privata senza scopo di lucro. Mi spiego: questa associazione è stata fondata da due amministrazioni comunali e una comunità montana per salvaguardare, valorizzare e promuovere il territorio di questi due comuni dove vi sono chiese di particolare interesse storico e architettonico (viene definito museo diffuso e la stessa associazione si chiama: Associazione Museo XXX). Gestisce quindi l'ufficio di accoglienza turista, organizza l'accesso del pubblico (anche apertura-chiusura chiese), organizza vari eventi, conferenze ecc.

Il problema è che organizza anche visite guidate (nello statuto non è specificato ma viene messo: promuovere, organizzare e gestire mostre, convegni, seminari e in genere attività di carattere culturale) e so per certo che lo fa con guide che non hanno ottenuto l'abilitazione (cosa che mi risulta essere possibile ma SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per i soci).
Io sono una guida turistica abilitata e, in seguito ad una richiesta da parte di un gruppo di visitare le chiese, ho chiamato l'ufficio turistico per sapere se quel giorno c'erano altri gruppi in modo da non sovrappormi a nessuno. L'associazione mi dice che se un gruppo viene accompagnato da una guida free lance (non del loro gruppo guide interno), deve pagare un contributo di 30 €.

Ora mi chiedo: ma è legale che si faccia pagare di più un gruppo con una guida in regola avvantaggiando l'associazione che usa guide interne ma non abilitate?
Sapete darmi dei riferimenti legislativi con cui possa fare reclamo all'amministrazione?
Ah siamo in Lombardia
Grazie!!!
 
#19
Buongiorno, vorrei organizzare una gita giornaliere come associazione pro loco del lazio fuori regione. Il problema che mi sono posto oltre ad aver prenotato in proprio un pullman gt per l'evento e aver messo la quota di partecipazione senza avere scopi di lucro (quindi tutta la quota sarà completamente fattura) se qualche agenzia di viaggio o associazione di settore possa farmi problemi in merito.
Sono obbligato a organizzare tali gite turistiche tramite agenzie di viaggio? Ci sono leggi o circolari del turismo lazio che possono delucidarmi queste idee?

Grazie e Buona Giornata
 
#20
Buongiorno, scrivo a nome di un gruppo di parrochiani che vorrebbero promuovere attività religiose, formative, culturali, sportive e ricreative, ovviamente senza scopo di lucro.
Per l'organizzazione delle attività in località esterne al comune ove vi è la parrocchia e, segnatamente, per l'organizzazione di gite, viaggi turistici con l'utilizzo di pullman e campeggi in case autogestite, è sufficiente costituire un'associazione oppure una onlus?
La partecipazione alle gite e viaggi turistici è consentita solamente agli associati? La normativa cui fare riferimento per la regione Liguria è la Legge Regionale 7/2014?
Ringrazio e auguro buona giornata.
 
#21
Per cortesia Sig. Saverio, le chiedo di chiarirmi meglio l'attività che possono svolgere le associazioni.
In particolare un'associazione di promozione sociale può organizzare viaggi, talvolta pacchetti, talvolta pensando solamente alle prenotazioni delle strutture e al servizio guida fatto da proprie guide volontarie?
L'attività rivolta solo ad associati.

Quindi caso 1) pacchetti, ma senza agenzia viaggi
caso 2) nessun pacchetto, ma con gestione delle prenotazioni e di fatto dell'organizzazione. Anche in questo caso nessuna agenzia viaggi.

Nella quota di partecipazione c'è un ricarico che di fatto viene reinvestito nelle attività sociali o per migliorare l'offerta ai soci.

L'attività rivolta ai soci, ma di volume notevole, con proposte pari ai più grandi tour operator. Catalogo viaggi ricco di proposte per l'Italia e l'estero.

Grazie per ogni info
 
#22
Salve, una curiosità: se aprissi una associazione culturale / turistica non a scopo di lucro, avrei comunque bisogno del patentino di guida turistica o accompagnatore per accompagnare i miei associati nei luoghi di interesse culturale della mia regione? Un grazie a chi risponderà
Pasquale
 
D

Dottor X

Guest
#23
Per la Gnt.a Daniela,
Legge regionale 01 aprile 2014, n. 7 ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICITITOLO V
ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
Art. 17
(Associazioni senza scopo di lucro)

1. Le associazioni senza scopo di lucro, ad eccezione delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266 (Legge-quadro sul volontariato), operanti a livello nazionale,
con riconoscimento formale di organi centrali dello Stato, anche se di natura federativa, purché con dipendenza diretta e organica con le proprie sedi operative ubicate nel territorio ligure, aventi
finalità ricreative, culturali, sportive, ambientali, religiose o sociali possono organizzare viaggi e soggiorni, secondo quanto disposto dalle normative in materia di soggetti operanti senza
finalità di profitto. Ai viaggi e soggiorni organizzati possono aderire esclusivamente gli associati, che risultino iscritti all’associazione da non meno di sei mesi dall’inizio del viaggio,
anche se aderenti ad associazioni straniere similari legate tra di loro a livello comunitario da accordi Internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dall’ articolo 5, comma 1, dell’Allegato 1 al Codice del Turismo . Rimane esclusa ogni
attività d’intermediazione e di vendita al pubblico.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, le associazioni devono inviare alla Regione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui siano
indicati:
a) il possesso dei requisiti previsti dal comma 1;
b) la sede legale e le sedi operative che svolgono la propria attività nella Regione Liguria;
c) le generalità del legale rappresentante;
d) le generalità del responsabile delegato o i delegati delle singole sedi operative sul territorio regionale per le attività turistiche svolte dall'associazione;
e) l’iscrizione al registro regionale del Terzo Settore.

3. Il legale rappresentante deve dare immediata comunicazione di ogni variazione intervenuta in merito ai requisiti richiesti.

4. Alle associazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulle responsabilità e sugli obblighi assicurativi previsti dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché dall’ Allegato 1 al Codice del Turismo e dal d.lgs. 206/2005 .

5. La Regione, su segnalazione degli organi di sorveglianza e fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste, ingiunge la cessazione dell'attività qualora:
a) siano venuti meno i requisiti previsti dal comma 1;
b) non sia stata stipulata la polizza assicurativa di cui al comma 4;
c) si siano verificati casi di reiterata grave irregolarità nello svolgimento dell'attività.

6. Nel caso di cessazione dell'attività, ai sensi del comma 5, lettere b) o c), non può essere inviata una nuova dichiarazione, ai sensi del comma 2, prima che siano trascorsi cinque anni.

7. Gli opuscoli informativi devono essere redatti in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, commi 1 e 2.

8. Le associazioni che operano a livello regionale o locale con gli stessi fini di cui al comma 1, che intendono svolgere le attività previste dall'articolo 3, comma 2, devono servirsi di agenzie.
Possono, peraltro, promuovere direttamente e pubblicizzare, all'interno delle associazioni stesse, vacanze riservate ai propri soci, raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.

9. Le associazioni di cui al comma 8 possono organizzare, esclusivamente per i propri associati, che risultino iscritti all’associazione da non meno di tre mesi dall’inizio della vacanza, vacanze sociali, presso strutture e complessi ricettivi propri o in uso e, altresì, organizzare ed effettuare gite occasionali, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze, riservate esclusivamente ai propri associati, che risultino iscritti all’associazione da non meno di sei mesi dall’inizio della gita, purché, in entrambi i casi, sia stipulata una assicurazione a copertura dei rischi dei partecipanti in analogia a quelle stipulate
dalle associazioni ai sensi del comma 4.

10. Delle iniziative di cui al comma 9 deve essere data preventiva comunicazione alla Provincia competente. Nella comunicazione devono essere indicati la data di svolgimento e la
descrizione delle iniziative e deve essere allegata una copia dell’atto costitutivo o dello statuto dell’associazione.

11. Le associazioni senza scopo di lucro, di cui al presente articolo, qualora nell’esercizio delle attività organizzate abbiano bisogno di utilizzare figure professionali turistiche indicate nell’articolo 6 dell’Allegato 1 al Codice del Turismo, devono avvalersi di persone a tal fine abilitate.

12. Le associazioni senza scopo di lucro, di cui al presente articolo, nell’espletamento delle attività di cui all’articolo 3, comma 5, lettera b), sono esonerate dall’obbligo di impiegare le professionalità di cui al comma 11 se si avvalgono di proprio personale comunque dipendente.

13. Le scuole, gli istituti, gli enti di formazione e le parrocchie che intendono svolgere, nel contesto dei propri ordinamenti, viaggi ricompresi nell'ambito del concetto di pacchetto turistico come definito dall'articolo 3, comma 4, devono attenersi alle disposizioni della presente legge e, quindi, avvalersi di agenzie sempreché la stessa organizzazione del viaggio non rientri nei programmi scolastici o formativi.

14. Non sono soggette alla presente legge le attività svolte dagli enti locali e dalle associazioni assistenziali, politiche, sindacali, nell'ambito delle rispettive finalità statutarie e quando le stesse
non presentino carattere turistico.
 
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Dottor X

Guest
#24
Per Preg.mo Pasquale,
l'attività da lei proposta può essere svolta esclusivamente da accompagnatori turistici o guide turistiche.
 
#25
Per cortesia qualcuno può chiarirmi meglio l’attività che possono svolgere le associazioni no profit (di promozione sociale o culturali). Parlo per l'Emilia-Romagna e la Toscana

In particolare un’associazione di promozione sociale può organizzare viaggi (parlo di trekking di più giorni, escursioni, talvolta con note tematiche, con taglio botanico, culturale, ecc), talvolta pacchetti, talvolta pensando solamente alle prenotazioni delle strutture e al servizio guida fatto da proprie guide volontarie?
L’attività è rivolta solo ad associati. Ma è pubblicizzata attraverso i normali canali pubblicitari a un largo pubblico.

Quindi caso 1) pacchetti, ma senza agenzia viaggi
caso 2) nessun pacchetto, ma con gestione delle prenotazioni e di fatto dell’organizzazione. Anche in questo caso nessuna agenzia viaggi.

Nella quota di partecipazione c’è un ricarico che di fatto viene reinvestito nelle attività sociali o per migliorare l’offerta ai soci.

L’attività rivolta ai soci, ma di volume notevole, con proposte pari ai più grandi tour operator. Catalogo viaggi ricco di proposte per l’Italia e l’estero.

Grazie per ogni info
 
D

Dottor X

Guest
#26
PER bpositive - EMILIA ROMAGNA - LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)Art. 18
Associazioni senza scopo di lucro
1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, regionale o provinciale sono
autorizzate ad esercitare le attività di organizzazione di viaggi esclusivamente per i propri associati, che
risultino iscritti da almeno tre mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità
analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. Tale previsione non si applica a
membri di organi statutari delle associazioni, eletti entro il termine di cui sopra.
2. Le associazioni sono tenute ad inviare, al Comune o all'Unione di Comuni competente per territorio,
entro il 31 marzo di ogni anno il programma delle singole iniziative previste; sono tenute, altresì, a
comunicare tempestivamente le eventuali variazioni a detti programmi e comunque prima dell'inizio
dell'attività3. Le associazioni senza scopo di lucro devono stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile a
copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all'attività svolta, così come previsto
dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 79 del 2011.
4. Nei programmi delle iniziative devono essere precisate le condizioni di annullamento del viaggio, la
dicitura che trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati e gli estremi della garanzia
assicurativa.

Art. 19
Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale
1. Gli enti, le associazioni e i comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali non
rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 18, che promuovono, senza scopo di lucro ed esclusivamente
a favore dei propri associati, appartenenti o iscritti, l'effettuazione di viaggi, possono promuovere e
pubblicizzare al loro interno, con divieto di qualsiasi forma di diffusione al pubblico, i viaggi stessi
raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.
2. Tali viaggi devono avere una durata non superiore a cinque giorni salvo una durata superiore in
coincidenza di manifestazioni o ricorrenze particolari di cui deve essere data preventiva comunicazione
al Comune o all'Unione di Comuni , indicando la data di svolgimento, il numero preventivato di
partecipanti, l'itinerario e i motivi del viaggio. In ogni caso non si possono effettuare gite, nell'anno
solare, per un periodo complessivo superiore a cinquanta giorni.
3. Per tutte le iniziative di cui al comma 2, gli organismi organizzatori devono stipulare idonea polizza
assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti agli iscritti dalla partecipazione
all'attività svolta, così come previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 79 del 2011.

TOSCANA -Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.
Art. 92 Organizzazione occasionale di viaggi
1. L’organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti
pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale è consentita purché le iniziative non
superino il numero di cinque nell’arco di un anno solare ed abbiano durata media non superiore a dieci giorni.
2. Il predetto numero di iniziative può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle
ventiquattro ore, purché, nell’arco dell’anno solare, sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di
attività consentiti.
3. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare un’assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla
effettuazione di ogni singola iniziativa, secondo lo schema tipo definito dal dirigente del competente ufficio della Giunta
regionale. Il soggetto organizzatore è altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa al comunecapoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze,
specificando, tra l’altro, l’assenza di scopo di lucro della iniziativa, le generalità del responsabile e il possesso dei requisiti di cui all’articolo 91 comma 1 lettera a).
4. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze esercitano
la vigilanza e il controllo delle attività di cui al presente articolo, sospende l’effettuazione dell’iniziativa quando non sia stato osservato l’obbligo della stipula dell’assicurazione.
 
#27
Grazie mille.
questa legge non viene applicata, ci sono associazioni che non rispettano i termini dei tre mesi, diffondono al pubblico i loro programmi e organizzano viaggi di più di 5 giorni. Vorrei sapere, a chi mi dovrei rivolgere per denunciare questa situazione?

Grazie
 
#29
Salve, ho letto i post molto interessanti. Volevo capire meglio quale organizzazione legale adottare per organizzare viaggi culturali e solidali appoggiandosi a un'agenzia viaggi. I viaggi sono per ora soprattutto in Asia e legati a discipline orientali.

Risiedo in Veneto.

Grazie e un saluto! Sara
 
#30
Salve a tutti,
sono nuovo in questo sito, l'ho trovato "quasi per caso" e ne sono stato immediatamente attratto.
Ho una domanda alla quale spero qualcuno possa rispondermi.
Stiamo finalizzando lo statuto per una nuova associazione i cui soci sono artisti di vario genere (io sono artista fotografo), arte-terapeuti, couselor, e gestalter. La sede dell'associazione sarà il posto in cui viviamo io e la mia compagna, nel quale abbiamo già spazi di laboratori di ceramica, fotografia e gestalt (la mia compagna è antropologa con specializzazioni in etcno-psichiatria, arte-terapeuta e gestalt).
Abbiamo il desiderio di poter ampliare il panorama della futura associazione attraverso l'inserimento anche di residenze artistiche e, la promozione e la realizzazione di turismo esperienziale attraverso apposite attività artistiche legate alla valorizzazione umana del territorio (ad esempio, far conoscere attraverso una esperienza fotografica le persone che vivono quel territorio e le attività ad essi collegate).
Le domande che mi pongo sono:
1- Le residenze artistiche sono disciplinate dal regolamento regionale in materia di turismo?
2- Qualora si voglia promuovere e realizzare servizi di turismo esperienziale sono anch'essi regolamentati dalla medesima disciplina?
Le attività di promozione e realizzazione di turismo esperienziale vorremmo realizzarle attraverso un'agenzia che si occupa di turismo alternativo non massivo, la quale promuove itinerari ed esperienze turistiche ad personam.
3- Sarebbe possibile promuovere tali attività attraverso un nostro portale web?
Spero possa ricevere un aiuto.
Vi ringrazio in anticipo.

Luca
 

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