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corresponsione della retibuzione

#1
Ciao a tutti! ho iniziato da circa un mese e mezzo a lavorare in una nuova agenzia viaggi. Nonostante faccia questo lavoro da quasi 7 anni, sono stata inquadrata ancora una volta con il 5° livello...ma almeno ho conquistato un contratto regolare e non l'ennesimo co.co.pro.! A parte questo, qualcuno di voi può dirmi entro quale giorno del mese il mio datore di lavoro mi deve dare lo stipendio? Inoltre, siccome vengo da un'altra agenzia dove, dopo 3 e 8 mesi in NERO ho avuto un contratto regolare che è durato solo 4 mesi e per il quale non ho avuto ancora la mia (seppur piccola) liquidazione, mi potreste dire anche in questo caso quali sono i termini entro i quali il datore di lavoro me la deve corrispondere? Grazie mille del vostro aiuto :wink: ! Claudia - Sassari
 
#2
Il 8) termine per la corresponsione della retribuzione di regola è quello stabilito dai contratti collettivi o, in mancanza, dagli usi. Normalmente fa parte di un accordo tra dipendente e datore di lavoro e viene pagata a settimana o a mese, posticipatamente, dopo cioè che il lavoro viene eseguito ma in genere non oltre il giorno dieci del mese successivo.<br />
Per quanto riguarda invece il TFR l'articolo 2120 del codice civile non ci dice nulla espressamente in ordine al termine di pagamento ciononostante è prassi consolidata che il diritto del dipendente a ricevere il Tfr sorge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, per cui il datore di lavoro non può dilungarne il pagamento per nessun motivo anche se questo è dovuto all’esigenza di determinare correttamente l’importo anche in base alla rivalutazione Istat; concetto ribadito anche dalla Cassazione con sentenza del 28/1/2002 n. 1040. L’erogazione del TFR deve quindi essere contestuale all'atto della cessazione del rapporto non essendo giustificato per il datore di lavoro trattenere l'intero importo fino alla determinazione di una parte di esso e in caso di ritardo nel pagamento del TFR, la giurisprudenza rinvenuta in materia assegna al lavoratore il diritto alla rivalutazione e agli interessi legali maturati sull'importo dovuto (Sentenza Pretura di Roma, 15 gennaio 1999; Pretura di Firenze, 19 novembre 1996).
 
#3
Purtroppo il nostro ccnl non dice niente a proposito di termini x la corresponsione della retribuzione...Quanto agli usi....Beh, l'uso più in voga da queste parti è quello di tardare il più possibile!<br />
Ti ringrazio tantiiiiissimo per la tua risposta e anche per i riferimenti normativi citati :wink: !<br />
Buon ferragosto!<br />
Claudia
 

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