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Copertura Tecnica

#1
Buongiorno,
una cooperativa, mi chiede di poter organizzare un pacchetto turistico per un loro gruppo, appoggiandosi alla nostra agenzia. Il programma è già stato realizzato e rodato come associazione, ma adesso si sono costituiti come cooperativa e vorrebbero venderlo al pubblico. In questo caso come va disciplinato il rapporto? Chi fa il contratto? Chi prende e fa i pagamenti? Come posso riconoscere la commissione alla cooperativa?
 
D

Dottor X

Guest
#2
Buongiorno anche a lei,
il pacchetto turistico può essere venduto, previa disposizione di specifico contratto contenente le polizze assicurative per le persone e per gli oggetti da loro portati in viaggio, esclusivamente, dall'agenzia di viaggi ai sensi degli articoli 32/51 del codice del turismo, che allego con l'aggiornamento del decreto legislativo n. 62/2018. Per quanto riguarda i rapporti tra agenzia e cooperativa: l'agenzia incassa e fattura ai clienti e, successivamente, riconosce una percentuale per servizi resi all'associazione.
Buon lavoro
 

Allegati

D

Dottor X

Guest
#4
La prestazione potrà essere riconosciuta nell'ambito delle materie fissate nello statuto della cooperativa. In ogni statuto è previsto l'oggetto sociale con le tematiche e i campi in cui operare.
 
#5
La prestazione potrà essere riconosciuta nell'ambito delle materie fissate nello statuto della cooperativa. In ogni statuto è previsto l'oggetto sociale con le tematiche e i campi in cui operare.
Egregio Dott. X,
non mi è chiaro se la prestazione (percentuale) può essere riconosciuta anche ad una Associazione culturale che promuove il pacchetto turistico (in collaborazione con agenzia di viaggio).
Grazie.
 
D

Dottor X

Guest
#6
Gent.ma Maria Chiara, le Associazioni culturali non possono percepire compensi per attività d'impresa, nulla vieta una donazione, per gli scopi previsti dallo statuto, all'Associazione.
 
#7
Gentile Dott. X,
La ringrazio moltissimo per la Sua risposta anche perché leggo sempre i suoi contributi.
La domanda nasce dal fatto che intendiamo, insieme a delle amiche, costituire una associazione culturale e turistica per promuovere dei servizi per turisti, come ad esempio dei corsi di lingua, cucina, ecc., articolando l’offerta attraverso un sito web.
Orbene, premesso che i predetti corsi saranno rivolti esclusivamente ai soci della associazione, possiamo pubblicizzarli sul sito web, indicando anche i costi e le caratteristiche dello stesso?
Nell’eventualità, come giustamente sempre Lei suggerisce, dovessimo organizzare pacchetti di servizi più articolati, in collaborazione con un’agenzia turistica, possiamo dedicare apposita sezione sul sito web nella quale descrivere tutta l’offerta?
Colgo l'occasione per ringraziarla della competenza e della chiarezza dei suoi contributi, fonti di ispirazione di idee innovative.
 
D

Dottor X

Guest
#8
Gent.ma Chiara, ricordi, sempre che le Associazioni culturali operano nel rispetto delle ONLUS
Sul vostro sito potete pubblicizzare le vostre attività, riservate in via esclusiva ai soci. Attenzione a citare i costi che non possono rientrare nella voce ricavi, ma come partecipazione alle spese. Non citate i termini servizi turistici altrimenti "sbordate" nelle competenze delle agenzie di viaggi.
Un breve riepilogo della disciplina normativa vigente e in evoluzione per le ONLUS.


FONTE LA REPUBBLICA _ La normativa in materia di donazioni nei confronti degli enti del Terzo settore è stata modificata dal Codice del Terzo settore (dlgs 117/2017). L'art. 83 prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali sono deducibili dal reddito complessivo sono nel caso in cui si tratti di enti iscritti al Registro unico nazionale, ovvero che abbiano le caratteristiche patrimoniali e di statuto necessarie per poter procedere all'iscrizione. Altrimenti è possibile solo la detrazione. Quindi se la cooperativa ha le caratteristiche necessarie per l'iscrizione nell'elenco ed è in grado di attestarle, lei ha diritto alla deduzione dal reddito delle donazioni effettuate. In caso contrario potrà avere la detrazione.

- Fonte Il Sole 24 ore:

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Onlus, le 23mila organizzazioni non lucrative cambieranno regime fiscale
  • –di Valentina Melis
  • 17 marzo 2018
    È l’anno della scelta per 23mila Onlus. Di questa qualifica fiscale, infatti, non resterà neanche il nome: la riforma del terzo settore avviata nel 2016 e ora in fase di attuazione prevede l’uscita di scena del regime fiscale agevolato previsto da vent’anni per le organizzazioni non lucrative (Dlgs 460/1997) e il debutto di nuovi regimi fiscali.
    Perchè scatti definitivamente il cambio di rotta sono ancora necessari due step:


    1. il via libera della Commissione europea sui nuovi regimi forfettari di tassazione per gli enti del terzo settore, previsti dalla riforma;
    2. la creazione del Registro unico nazionale del terzo settore, prevista per l’inizio del 2019.
    Questo è dunque un anno di transizione, nel quale le Onlus devono decidere a quale delle sette sezioni del Registro unico iscriversi, in base alla loro organizzazione e in base alla tipologia e consistenza delle loro entrate. Iscriversi non è obbligatorio ma le organizzazioni che non lo faranno rinunceranno ai nuovi regimi fiscali agevolati e all’attribuzione del cinque per mille dell’Irpef. Rischiano poi la devoluzione del patrimonio ad altri enti non lucrativi (la conseguenza che è sempre derivata, finora, dalla perdita della qualifica di Onlus).
    Il quadro attuale
    A essere Onlus è solo una parte degli enti del terzo settore: 22.734 organizzazioni su 336.275 istituzioni non profit attive in Italia (ultimo dato Istat disponibile). La fetta più grossa opera nell’assistenza sociale e socio-sanitaria (52,8%) e nella beneficenza (19%).
    La normativa che aveva istituito il regime di favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale prevedeva 11 settori di attività e una serie di agevolazioni fiscali su imposte dirette, Iva, imposta di bollo, successioni e donazioni. Le Regioni, poi, applicano per queste organizzazioni l’esenzione dall’Irap o un’aliquota agevolata dell’imposta regionale.
    Le regole in arrivo Terzo settore, le proposte dei commercialisti
    In vista dell’abrogazione delle vecchie regole, gli enti e i loro consulenti stanno ora valutando la veste da adottare. Il Registro unico del terzo settore prevederà sette forme associative tra le quali scegliere: organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale, ente filantropico, impresa sociale (incluse le cooperative sociali), rete associativa, società di mutuo soccorso, altro ente del terzo settore.
    Sul fronte fiscale, ci sarà la possibilità di un regime di tassazione forfettario per tutti gli enti del terzo settore non commerciali (con declinazioni particolari per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) e il nuovo regime riservato all’impresa sociale (si vedano le schede in basso). Sono comuni a quasi tutte le categorie gli incentivi potenziati per i donatori (detrazioni e deduzioni), una serie di agevolazioni sulle imposte indirette e il social bonus (un credito d’imposta per chi aiuta gli enti non profit a recuperare immobili inutilizzati).
    Una Onlus che ha immobili potrebbe valutare conveniente, ad esempio, iscriversi come organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale: se ne ha i requisiti, beneficerà infatti dell’esenzione Ires per i redditi derivanti dagli immobili destinati ad attività non commerciali, non prevista per gli altri enti.
    «Chi oggi ha la qualifica di Onlus - spiega l’economista Stefano Zamagni, componente del Consiglio nazionale del terzo settore - non ha nulla da temere con il passaggio al Registro unico: tutte le provvidenze di tipo fiscale previste dal 1997 rimangono, anzi sono potenziate. Certo - continua - ci sono una serie di obblighi sul fronte della trasparenza e del ricambio dei vertici delle organizzazioni, che potrebbero scoraggiare alcuni enti, credo non più del 10-15% del totale, dall’iscriversi al Registro».
    LA FOTOGRAFIA
    La distribuzione delle Onlus nelle regioni, dati marzo 2018 (Fonte: elaborazione ufficio studi del Sole 24 Ore su dati dell'agenzia delle Entrate)



 
#9
Gent.ma Chiara, ricordi, sempre che le Associazioni culturali operano nel rispetto delle ONLUS
Sul vostro sito potete pubblicizzare le vostre attività, riservate in via esclusiva ai soci. Attenzione a citare i costi che non possono rientrare nella voce ricavi, ma come partecipazione alle spese. Non citate i termini servizi turistici altrimenti "sbordate" nelle competenze delle agenzie di viaggi.
Un breve riepilogo della disciplina normativa vigente e in evoluzione per le ONLUS.


FONTE LA REPUBBLICA _ La normativa in materia di donazioni nei confronti degli enti del Terzo settore è stata modificata dal Codice del Terzo settore (dlgs 117/2017). L'art. 83 prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali sono deducibili dal reddito complessivo sono nel caso in cui si tratti di enti iscritti al Registro unico nazionale, ovvero che abbiano le caratteristiche patrimoniali e di statuto necessarie per poter procedere all'iscrizione. Altrimenti è possibile solo la detrazione. Quindi se la cooperativa ha le caratteristiche necessarie per l'iscrizione nell'elenco ed è in grado di attestarle, lei ha diritto alla deduzione dal reddito delle donazioni effettuate. In caso contrario potrà avere la detrazione.

- Fonte Il Sole 24 ore:
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Onlus, le 23mila organizzazioni non lucrative cambieranno regime fiscale
  • –di Valentina Melis
  • 17 marzo 2018
    È l’anno della scelta per 23mila Onlus. Di questa qualifica fiscale, infatti, non resterà neanche il nome: la riforma del terzo settore avviata nel 2016 e ora in fase di attuazione prevede l’uscita di scena del regime fiscale agevolato previsto da vent’anni per le organizzazioni non lucrative (Dlgs 460/1997) e il debutto di nuovi regimi fiscali.
    Perchè scatti definitivamente il cambio di rotta sono ancora necessari due step:


    1. il via libera della Commissione europea sui nuovi regimi forfettari di tassazione per gli enti del terzo settore, previsti dalla riforma;
    2. la creazione del Registro unico nazionale del terzo settore, prevista per l’inizio del 2019.
    Questo è dunque un anno di transizione, nel quale le Onlus devono decidere a quale delle sette sezioni del Registro unico iscriversi, in base alla loro organizzazione e in base alla tipologia e consistenza delle loro entrate. Iscriversi non è obbligatorio ma le organizzazioni che non lo faranno rinunceranno ai nuovi regimi fiscali agevolati e all’attribuzione del cinque per mille dell’Irpef. Rischiano poi la devoluzione del patrimonio ad altri enti non lucrativi (la conseguenza che è sempre derivata, finora, dalla perdita della qualifica di Onlus).
    Il quadro attuale
    A essere Onlus è solo una parte degli enti del terzo settore: 22.734 organizzazioni su 336.275 istituzioni non profit attive in Italia (ultimo dato Istat disponibile). La fetta più grossa opera nell’assistenza sociale e socio-sanitaria (52,8%) e nella beneficenza (19%).
    La normativa che aveva istituito il regime di favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale prevedeva 11 settori di attività e una serie di agevolazioni fiscali su imposte dirette, Iva, imposta di bollo, successioni e donazioni. Le Regioni, poi, applicano per queste organizzazioni l’esenzione dall’Irap o un’aliquota agevolata dell’imposta regionale.
    Le regole in arrivo
  • Terzo settore, le proposte dei commercialisti
    In vista dell’abrogazione delle vecchie regole, gli enti e i loro consulenti stanno ora valutando la veste da adottare. Il Registro unico del terzo settore prevederà sette forme associative tra le quali scegliere: organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale, ente filantropico, impresa sociale (incluse le cooperative sociali), rete associativa, società di mutuo soccorso, altro ente del terzo settore.
    Sul fronte fiscale, ci sarà la possibilità di un regime di tassazione forfettario per tutti gli enti del terzo settore non commerciali (con declinazioni particolari per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) e il nuovo regime riservato all’impresa sociale (si vedano le schede in basso). Sono comuni a quasi tutte le categorie gli incentivi potenziati per i donatori (detrazioni e deduzioni), una serie di agevolazioni sulle imposte indirette e il social bonus (un credito d’imposta per chi aiuta gli enti non profit a recuperare immobili inutilizzati).
    Una Onlus che ha immobili potrebbe valutare conveniente, ad esempio, iscriversi come organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale: se ne ha i requisiti, beneficerà infatti dell’esenzione Ires per i redditi derivanti dagli immobili destinati ad attività non commerciali, non prevista per gli altri enti.
    «Chi oggi ha la qualifica di Onlus - spiega l’economista Stefano Zamagni, componente del Consiglio nazionale del terzo settore - non ha nulla da temere con il passaggio al Registro unico: tutte le provvidenze di tipo fiscale previste dal 1997 rimangono, anzi sono potenziate. Certo - continua - ci sono una serie di obblighi sul fronte della trasparenza e del ricambio dei vertici delle organizzazioni, che potrebbero scoraggiare alcuni enti, credo non più del 10-15% del totale, dall’iscriversi al Registro».
    LA FOTOGRAFIA
    La distribuzione delle Onlus nelle regioni, dati marzo 2018 (Fonte: elaborazione ufficio studi del Sole 24 Ore su dati dell'agenzia delle Entrate)


Gentile Dott. X,
appena avrò approfondito la Sua risposta, e per una ulteriore analisi circa i dettagli del progetto, La contatterò in privato.
Per il momento La ringrazio di cuore.
 

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