ti posto il facsimile di contratto ma ripeto sarebbe meglio se ti seguisse un legale per adeguare le circostanze alle tue esigenze<br />
ciao 8)<br />
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<strong> CONVENZIONE</strong><br />
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TRA<br />
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HOTEL …… . sede: - ……………………- Via ……………… – CITTà , in persona dell’Amministratore Unico, Dott…………….<br />
e<br />
……………... con sede: in …………………, Via ………….. C.F. Reg. imprese e P.Iva n. ……………. in persona del titolare ………………esercente attività di procacciamento d’affari attraverso il portale web denominato. …………….., in seguito denominato Procacciatore<br />
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<strong>PREMESSO</strong><br />
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- Che la società ………………………... ha come oggetto sociale “il procacciamento di clienti nell’ambito del settore turistico e in particolare delle strutture ricettive;<br />
- Che l’Hotel PincoPallino vuole avvalersi dei servizi offerti da …………. Consistenti nella segnalazione di potenziali clienti per il soggiorno e/o la fornitura di servizi nell’ambito alberghiero – struttura ricettiva;<br />
- Che tali segnalazioni verranno effettuate attraverso il sito web …………………./tramite e-mail……….. e che dovranno pertanto intendersi alla stregua di segnalazioni verbali/sottoscritte<br />
- Che la presente convenzione è da considerare accessoria rispetto all’attività abitualmente svolta dal procacciatore in epigrafe;<br />
- Che il presente rapporto è da considerare atipico poiché non esiste una disciplina giuridica che lo regoli nell’ambito del codice civile ma é dato di costituirlo in quanto è diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1332 comma II c.c.)<br />
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Tutto ciò premesso, le parti stipulano la seguente convenzione ai seguenti<br />
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PATTI E CONDIZIONI<br />
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ART. 1<br />
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La premessa è parte della presente convenzione e ne forma parte integrante avendo forza di patto tra le parti in epigrafe.<br />
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ART. 2 – OGGETTO DELL’INCARICO<br />
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La’ hotel attribuisce al Procacciatore in epigrafe la facoltà e non l’obbligo di promuovere la segnalazione e l’eventuale conclusione di contratti per i potenziali clienti interessati ai servizi di cui alla premessa.<br />
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ART. 3 – LIMITI DELL’INCARICO<br />
<br />
Con la presente convenzione, non si attribuisce la funzione di rappresentante, di agente o di mandatario dell’Hotel e pertanto, il Procacciatore non ha il potere di impegnare, in alcun modo e sotto qualsiasi forma, l’hotel nei confronti di terzi siano essi anche solo suoi collaboratori ed, ancor meno, nei confronti di imprese collegate.<br />
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ART. 4 – TRATTAMENTO PROVVIGIONALE<br />
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Per il lavoro e l’attività svolta in virtù della presente convenzione, l’Hotel riconosce al Procacciatore in epigrafe un compenso forfetario ed omnicomprensivo pari al ….% iva inclusa/esclusa sul montante delle prenotazioni effettuate derivante da estratto conto sulla base del contratto stipulato per l’esecuzione dei servizi sopraindicati .<br />
Si pattuisce dunque che nulla è dovuto al Procacciatore per le trattative che non abbiano buon fine, ovvero che non si concludano con la stipula del contratto di soggiorno da parte del cliente segnalato<br />
Entro il giorno 15 del mese successivo, il Procacciatore emetterà regolare fattura dei compensi maturati. L’hotel ., entro il giorno 20 dello stesso mese, provvederà a liquidare la predetta fattura a mezzo di bonifico bancario.<br />
Tutte le prestazioni, nulla escluso né eccettuato, si intendono compensate con il predetto trattamento provvigionale, ivi comprese le spese e gli oneri sostenuti dal Procacciatore per l’esecuzione dell’incarico, gli oneri fiscali e previdenziali, altre spese come eventuale utilizzo di locali, spese gestionali e di personale.<br />
ART. 5 – DURATA DEL RAPPORTO<br />
<br />
L’incarico si intende conferito a tempo indeterminato.<br />
Può essere disdetto da entrambi le parti con effetto al 31.12 di ogni anno con preavviso di tre mesi, da inviarsi con raccomandata postale. Salvo il recesso per giusta causa e/o per giustificato motivo.<br />
In caso di scioglimento, qualunque sia la causa dello stesso, nulla sarà dovuto al procacciatore oltre alle provvigioni già maturate e/o maturande.<br />
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ART. 6 – REGIME DI ESCLUSIVA<br />
<br />
La presente convenzione non pone vincoli di esclusiva per l’Hotel che potrà liberamente svolgere le attività commerciali che ritiene opportune sia in via diretta, attraverso il proprio personale, sia in via indiretta, attraverso stipula di altre convenzioni.<br />
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ART. 7 RISERVE<br />
<br />
L’hotel può rifiutarsi di accettare gli affari proposti dal collaboratore qualora ritenga opportuno non eseguire la prenotazione ( overbooking e/o problematiche ) e potrà stornare contratti conclusi a suo insindacabile giudizio.<br />
Qualora un contratto sia stornato, a insindacabile giudizio dell’azienda, non sarà riconosciuto alcun compenso.<br />
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ART. 8 – FORO COMPETENTE<br />
<br />
Per qualsiasi controversia scaturente dal presente atto, il Foro competente è quello di ….<br />
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Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003<br />
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Data<br />
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Timbri e Firme:<br />
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. le parti approvano specificatamente i seguenti articoli della presente convenzione:<br />
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- da art. 1 a art. 8