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come aprire un'agenzia viaggi online?

#1
Salve,
Scrivo per condividere dubbi, ma soprattutto per avere delucidazioni da chiunque possa aiutarmi circa la normativa che regolamenta le agenzie di viaggi online.
E' da un po' che tento di districarmi nel labirinto di affiliazioni e franchising. Non ho però escluso neanche la possibilità dell' agenzia indipendente, sia perchè ho già un minimo di preparazione nel settore sia in quanto avrei bisogno di notevole indipendenza nell'offerta di incoming, così come di gestione del sito (essendo l'agenzia che ho in mente fortemente "web oriented"). Nello specifico avrei alcuni dubbi circa la regolamentazione delle agenzie di viaggio online. Infatti, per lo meno per i primi tempi, preferirei limitarmi al mercato web, operando direttamente da casa.
E' cio' possibile (al di là del deposito cauzionale, assicurazione RC e Direttore tecnico che credo a buon ragione siano sempre dovuti), o sono comunque obbligato a presentare la planimetria dell' agenzia?
In altre parole, se l'attività fosse completamente svolta via internet posso far risultare il mio domicilio come ubicazione dell'agenzia o questa deve comunque essere un ufficio con tutte le regole che ne conseguono circa le norme di sicurezza, orari di apertura etc etc..?
Grazie , e visto il periodo...... auguri a tutti!
 
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#2
:D
Attualmente non esiste una normativa specifica che regolamenta l'agenzia di viaggi on line, solo una legge che regolamenta la vendita on line generica ( commercio elettronico ), le regole per l'agenzia di viaggi on line sono le stesse dell'agenzia di viaggi ordinaria, disciplinate dalla provincia di appartenenza con regolare autorizzazione.
Pertanto sono comunque dovuti deposito cauzionale, assicurazione RC e Direttore tecnico mentre ovviamente non sarà ptresentata una planimetria dell'agenzia.
E' possibile usare il proprio domicilio come ubicazione dell'agenzia ma è necessario preventivamente sentire la provincia eprchè spesso richiedono comunque un locale con determinate caratteristiche ( C1 o A10 ) che serve epr esercitare al pubblico.
 
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#5
Salve. anche io avrei intenzione di aprire un'agenzia on-line (o almeno di iniziare così)...ho appena scoperto questo post e volevo sapere com'è andata a tutti voi...visto che è passato quasi un anno dalla pubblicazione dei messaggi...vorrei qualche consiglio...grazieeeeeeeeeee
 
#7
Ad averli 60000 €!!!!Più che altro, perché volete venderla?se posso chiedere...E inoltre potreste darmi informazioni su come si fa per aprirla e cosa occorre?grazieeeeeee
 
D

Dottor X

Guest
#8
Vorrei ricordare a tutti coloro che sono intervenuti sull'argomento che l'intermediazione turistica: attraverso agenzie di viaggi e/o tour operators é disciplinata: dalle leggi regionali in quanto materia di competenza residuale delle regioni articolo 117 della Costituzione italiana; dagli articoli dal 32 al 51 del decreto legislativo n. 79/2011 (Codice del turismo) che regola i pacchetti turistici.
Rendo noto, inoltre, che l'articolo 2084 del codice civile dispone che le condizioni per lo svolgimento dell'attività d'impresa sono regolamentate dalle normative di settore, in questo caso quelle sopra citate.

La responsabilità civile e il risarcimento dei danni
Il principio generale della responsabilità civile (e il risarcimento dei danni) si basa sulle norme e disposizioni del codice civile, in particolare, degli articoli 1218 e 1223 del codice civile (la responsabilità contrattuale), degli artt. 1337 e 1338 del codice civile (la responsabilità precontrattuale), dell'art. articoli dal 2043 (la responsabilità extracontrattuale o aquiliana o da fatto illecito) al 2059 e del codice civile (diffuse ipotesi di responsabilità civile e i relativi danni).
La responsabilità contrattuale ed extra contrattuale e le ipotesi previste dagli articoli dal 2043 al 2059 (risarcimento dei danni).
L'articolo 2043 del Codice Civile obbliga al risarcimento dei danni chiunque arrechi, con fatto proprio, doloso o colposo, un danno "ingiusto" ad altra persona (parte lesa). Principio del neminem laedere.

Giusto per concludere, qualunque attività di intermediazione turistica, anche on line, deve, a priori, rispettare la normativa per l'intermediazione turistica.
 
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#9
Buongiorno,
ho un portale web dove vendo soggiorni, ovvero ricevo la richiesta prenoto per conto del cliente ricevo i soldi e pago l'albergo. Facendo questi passaggi devo essere un agenzia di viaggi o collaborare con un ADV. Ma se io metto a disposizione il sito alle strutture e gli utenti prenotano tramite il sito l'alloggio o l'offerta che propone l'albergatore pagando direttamente in hotel, ricado sempre nel contesto di essere un ADV o collaborare con un ADV??
ah dimenticavo, gli albergatori mi riconoscono un compenso sul venduto.

Mi potete aiutare a capire se sono obbligato ad avere una direzione tecnica di un'ADV sul mio Portale.

Vi ringrazio per tutto il supporto che mi potrete dare.
 
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D

Dottor X

Guest
#10
Preg.mo aspecial, ritengo che la sua sia un'attività di intermediazione turistica, pertanto le rispondo citandole gli articoli di legge specifici, relativi alla vendita "on line", estratti dal "Codice del turismo".<br />
Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 (codice del turismo)<br />
ART. 32 (Ambito di applicazione)<br />
1. Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall’articolo 34,<br />
venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall’organizzatore o<br />
dall’intermediario, di cui all’articolo 33.<br />
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali<br />
o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6<br />
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo). Il tale caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto<br />
l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa comunicazione in merito all’inesistenza del diritto di<br />
recesso determina l’applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre<br />
2005, n. 206.<br />
3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6<br />
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).<br />
ART. 33<br />
(Definizioni)<br />
1. Ai fini del presente capo si intende per:<br />
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario,<br />
a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all’articolo<br />
34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di<br />
realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;<br />
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si<br />
obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 34 verso un corrispettivo<br />
forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;<br />
Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79. Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall’articolo 34,<br />
venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall’organizzatore o<br />
dall’intermediario, di cui all’articolo 33.<br />
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali<br />
o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6<br />
settembre 2005, n. 206. Il tale caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto<br />
l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa comunicazione in merito all’inesistenza del diritto di<br />
recesso determina l’applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre<br />
2005, n. 206.<br />
3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6<br />
settembre 2005, n. 206.
 
#11
Grazie.
Me l'aspettavo che mi occorreva la direzione tecnica anche perchè parlando di materia di turismo occorre fare riferimento al codice del turismo, come già aveva indicato.
Così mi sono tolto qualsiasi dubbio.
Grazie tante.
Alessandro
 
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#12
Salve,<br />
siamo, visto che non sono da solo, alle prese con l'apertura di una agenzia di viaggi e ormai mi reputo un quasi esperto delle disposizioni legislative in tale materia.<br />
Per definire il quadro generale, per l'apertura di una ADV, bisogna rifarsi alle seguenti disposizioni legislative:<br />
LEGGE 27 dicembre 1977, n. 1084. Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV).<br />
LEGGE 28 novembre 2005, n.246.<br />
DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79. Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo.<br />
e per finire: una delle 20 Leggi Regionali, in base a dove vuoi aprire l'ADV, nel mio caso il Veneto e quindi mi rifaccio alla Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.<br />
Da non dimenticare che le autorizzazioni vengono rilasciate dalle Province che interpreteranno in maniera diversa la propria legge regionale.<br />
Ora posso capire tutto, trasparenza, riconoscimento delle professioni, salvaguardia della clientela, ma come si può parlare di libero mercato se l'organizzazione, ripeto la sola organizzazione di congressi, oppure il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate, rientra nelle attività d'ADV ?<br />
Cmq in tutto questo groviglio di ostacoli, blocchi, cavilli non è prevista la regolamentazione del canale di vendita online, come se questo fosse un canale poco importante, infatti, oggi 6 viaggiatori su dieci organizzano viaggi via internet.<br />
Nemmeno sono previste le nuove figure professionali che nascono per forza di cose con i nuovi canali distributivi, esempio io voglio vendere online, ma per legge devo avere un negozio fisico oppure un ufficio, adibito a cosa? A tenere i computer?<br />
Sulla figura del Direttore Tecnico si potrebbe scrivere un romanzo.<br />
Le disposizioni legislative prevedono che per aprire una ADV bisogna avere un D.T., ma gli esami per l'abilitazione vengono fatte almeno ogni due anni, quindi e come se io voglio guidare una macchina ma la motorizzazione civile mi organizza l'esame per la patente ogni due anni, bisogna sapere però che alcune province non fanno bandi d'esame da più di tre anni per ridurre i costi, quindi se voglio aprire devo pagare un D.T.<br />
Dulcis in fundo, il nome dell'ADV non deve essere simiale, ripeto SIMILE, a qualsiasi altra ADV nel territorio Italiano e nemmeno adottare denominazioni di comuni o regioni italiani.<br />
Ma cosa si vuole salvaguardare con tutti questi lacci e lacciuoli? Il cliente compra su internet, quindi poco probabile, forse si vuole salvaguardare la casta?<br />
Perchè se questa è una casta non vengano a lamentarsi gli Agenti di Viaggio tradizionali quando devono chiudere perchè non si guadagna.<br />
Scusate lo sfogo, ma vorrei chiedervi:<br />
Se io voglio solo fare il consulente (advisor) per i miei clienti e rivolgermi agli operatori autorizzati sul territorio per prenotare la camera, acquistare il biglietto, scegliere per il mio cliente l'autonoleggio con conducente, rientro nell'Agenzia di Viaggi?<br />
Se rientro, perchè in Inghilterra, in America, lo puoi fare e in Italia no?<br />
Forse la risposta è palese, VIVA L'ITALIA.
 
D

Dottor X

Guest
#13
Preg.mo Giuseppe, comprendo le sue considerazioni, del resto in alcuni paesi dell'Unione europea si opera in regime di libera prestazione dei servizi, in particolare nel comparto turistico. Purtroppo l'Italia è condizionata da una serie di norme che, oltre a disciplinare l'attività imprenditoriale, tendono a tutelare il turista consumatore: "Codice del consumo - decreto legislativo n. 206/2005" e il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.<br />
L'intermediazione turistica può essere svolta solo dalle agenzie di viaggi in quanto le stesse devono garantire polizze assicurative in favore dei clienti e delle cose da loro portate. Immagini un'organizzazione che non provveda a stipulare apposite polizze, a quali rischi sottopone i propri clienti.<br />
Per concludere, se lei ha tanto, pregevole, entusiasmo e voglia di lavorare, si proponga come prestatore occasionale di servizi ad una agenzia seria autorizzata.
 
#14
<em>@saverio10 wrote:</em><blockquote>Preg.mo Giuseppe, comprendo le sue considerazioni, del resto in alcuni paesi dell'Unione europea si opera in regime di libera prestazione dei servizi, in particolare nel comparto turistico. Purtroppo l'Italia è condizionata da una serie di norme che, oltre a disciplinare l'attività imprenditoriale, tendono a tutelare il turista consumatore: "Codice del consumo - decreto legislativo n. 206/2005" e il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.<br />
L'intermediazione turistica può essere svolta solo dalle agenzie di viaggi in quanto le stesse devono garantire polizze assicurative in favore dei clienti e delle cose da loro portate. Immagini un'organizzazione che non provveda a stipulare apposite polizze, a quali rischi sottopone i propri clienti.<br />
Per concludere, se lei ha tanto, pregevole, entusiasmo e voglia di lavorare, si proponga come prestatore occasionale di servizi ad una agenzia seria autorizzata.</blockquote><br />
<br />
Gent.mo Saverio,<br />
dal mio nick potrà ricavare la mia età anagrafica e grazie al cielo lavoro da moltissimi anni, dando lavoro anche ad altri.<br />
Lei non ci crederà, esistono ancora in Italia persone che sognano e che hanno voglia di realizzare progetti, fare Impresa rende l'Uomo VIVO.<br />
La sua affermazione mi ricorda quella che fece mia Madre, che ha la veneranda età di 74 anni, fuori ci sono i ladri e i lestofanti, chiudo porte e finestre con delle robuste travi così non sono in pericolo.<br />
Mia Madre trovò la soluzione alle sue paure, ma rischiò di morire murata dentro casa.<br />
Ho capito che siamo costretti a faremo impresa fuori dal territorio Nazionale, come fanno molti altri, ma a furia di murarsi in casa si finirà per far morire il Paese.<br />
Caro Sig. Saverio io "immagino", immaginare è una mia costante Umana e Professionale e quello che vedo nella mio Paese ideale sono Enti che controllano e vigilano prima di sanzionare, perchè se ti limiti a sanzionare sarai costretto ha burocratizzare esponenzialmente per evitare che si commettano illeciti, chiamasi anche Regime.<br />
Cmq, le polizze assicurative sono contratti bilaterali, tra Compagnia e Contraente, e possono essere sottoscritte da chiunque offra un rischio futuro e incerto, ripeto INCERTO, (non puoi essere lestofante perchè nessuna Compagnia assicura un rischio certo cioè un ladro o un incompetente), indipendentemente esso sia ADV o persona fisica questo basterebbe per garantire il mercato, gli operatori e i clienti, senza aggiungere altre inutili scartoffie.<br />
Sono convinto che i ladri e i lestofanti non vanno in Provincia per chiedere il permesso ad aprire un ADV, quindi questa burocrazia maniacale può servire a complicare la vita alle persone oneste oppure mantenere blindato un mercato, lasciando immuni da rischi le posizioni di privilegio.<br />
Sig. Saverio, sono sicuro che con il nostro progetto rivoluzioneremo il mercato del luxury incoming Italiano.<br />
Saluti
 
D

Dottor X

Guest
#15
Gent.mo Giuseppe, concordo con le sue considerazioni, sono padre di due ragazzi di 24 e 28 anni, vivo a Palermo, immagini quanto mi sta a cuore il tema del lavoro. Ritengo che la libera iniziativa "onesta" debba essere tutelata e incoraggiata.<br />
In bocca al lupo. Come dice qualcuno "questo paese non ha bisogno di norme sul lavoro, ma ha bisogno di lavoro".
 
#16
Io attualmente ho un'agenzia di viaggi con negozio su strada, con mia licenza e sono direttore tecnico. Per motivi familiari vorrei chiudere l'agenzia su strada e continuare l'attivita' a casa, tramite internet e contatti telefonici e a domicilio, senza apertura al pubblico. Adibirei un locale ad uso esclusivo per questo. Non trovo nessuna normativa relativa a questa forma di vendita, in quanto non sarebbe vendita on line ma vendita tradizionale, unica differenza non c'e' un negozio aperto al pubblico ma aproccio diverso. Si puo' fare?!
 
#18
è la prima volta che accedo a questo forum e lo trovo particolarmente interessante. Ma una cosa non emersa da le varie problematiche trattate finora e questa che vengo a porre ora. Volendo aprire una agenzia viaggi online all'estero , e nel mio caso in filippine, mi chiedo ...posso operare liberamente in Italia? posso vendere pacchetti turistici asiatici in Italia? quali regole devo rispettare? le Filippine , le Italiane o le europee? ? ?<br />
Spero qualcuno mi risponda chiaramente come finora è stato . Grazie
 
D

Dottor X

Guest
#19
Il diritto internazionale, nello specifico gli accordi tra gli stati coinvolti, tutelano i diritti dei passeggeri. In particolare le convenzioni internazionali sui viaggi. Se i turisti partono dalle Filippine, dovranno essere tutelati con apposite polizze assicurative. La giurisprudenza italiana si e' espressa, in favore dei turisti, affermando che eventuali risarcimenti per danni alle persone dovranno essere reali e non condizionati dai limiti imposti dalle convenzioni internazionali, per l'Italia la disciplina di riferimento e' il codice civile.<br />
Comunque e' buona prassi professionale appoggiarsi sempre ad agenzie autorizzate che hanno sede nei paesi di riferimento. Tali servizi si definiscono prestazioni di servizi di assistenza a terra. Evitate avventure. Con la tutela e la difesa dei turisti consumatori le norme internazionali sono, fortunatamente, inflessibili.
 
#21
Salve Saverio, io e mia moglie vorremmo aprire un Agenzia di Viaggi Online, la sede la vorrei avere in umbria, le chiedevo cortesemente tutti gli step che dovrei affrontare per districarmi con la burocrazia(direttore tecnico, assicurazione, apertura partita iva, commercialista....)grazie attendo un vostro riscontro.
 
D

Dottor X

Guest
#22
Umbria LEGGE REGIONALE 12 luglio 2013, n. 13. Testo unico in materia di turismo. Regione Umbria agenzie di viaggio dall'articolo 53 a 67.<br />
<br />
Vada su GOOGLE scriva "Regione Umbria agenzie di viaggio" entri nel sito <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.turismo.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?...Qui">www.turismo.regione.umbria.it/Mediacent ... spx?...Qui</a><!-- w --> troverà tutte le informazioni, la modulistica e i nomi dei responsabili che le daranno le informazioni specifiche.<br />
Le anticipo quanto scritto nel SITO della regione Umbria.<br />
<br />
<br />
Chi è interessato ad aprire un'agenzia di viaggio e turismo (art. 57) deve presentare al Servizio Turismo e promozione integrata della Regione Umbria (nelle more della completa attuazione della L.R. n. 13/2013) una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) corredata, anche a mezzo di autocertificazione, della documentazione che attesta il possesso dei requisiti obbligatori nonché la stipula della polizza assicurativa, come previsto dalla normativa vigente.<br />
<br />
L'attività inizia dalla data di presentazione della SCIA, ma il Servizio Turismo e promozione integrata ha l'obbligo di effettuare controlli entro 30 giorni (60 giorni in caso di apertura di filiale) nonché di verificare annualmente il rinnovo della polizza assicurativa.<br />
Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, ogni variazione relativa alla documentazione a corredo della SCIA.<br />
<br />
Chi è interessato ad aprire filiali di AdV con sede principale nel territorio regionale o in altra regione o in altro Stato UE (art. 58) è soggetta a comunicazione da presentare al Servizio Turismo e promozione integrata (nelle more della completa attuazione della L.R. n. 13/2013). Il tiolare comunica i dati concernenti l'agenzia principale nonché i dati della polizza assicurativa e, inoltre, anche qualsiasi mutamento della situazione originaria dell'agenzia principale.<br />
<br />
In caso di accertata carenza dei requisiti richiesti, l'ufficio regionale adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività alla noramativa vigente entro un termine che non può essere inferiore a 30 giorni.<br />
Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti, il divieto di prosecuzione diviene efficace. E' fatto comunque salvo il potere di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i..
 
#23
Ciao Saverio,<br />
Sono intenzionato ad aprire una ADV online a Roma.Vorrei esserne il responsabile tecnico < non direttore tecnico>.<br />
Domande :<br />
1)E possibile aprire ADV ONLINE<br />
2) che esame dovrei affrontare per diventare Responsabile tecnico della mia agenzia?<br />
Ho fatto numerose ricerche al riguardo ma non sono riuscito ad avere un quadro chiaro purtroppo.<br />
Sono disposto se possibile ad incontrarla per una consulenza mi trovo a palermo per 4 giorni.<br />
GRAZIEEEEEEE
 
D

Dottor X

Guest
#24
La normativa di riferimento per la regione Lazio:<br />
Regione Lazio L.R. 06 Agosto 2007, n. 13 dall'articolo 32 all'articolo 38;Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 19 BUR 7 Novembre 2008, n. 41, S/130 Disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo. Elenco regionale delle agenzie sicure. Elenco<br />
regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale.<br />
<br />
<br />
Portale istituzionale della Provincia di Roma di viaggi e turismo<br />
<br />
Le Agenzie di Viaggi possono effettuare pagamenti on-line<br />
<br />
Le Agenzie di Viaggi possono effettuare i pagamenti on line per il Rilascio di autorizzazioni (apertura o subentro), Rinnovo annuale autorizzazione, Sanzioni, Ravvedimento attraverso il Portale dei Pagamenti On Line. Tale Portale è raggiungibile sul sito istituzionale della Provincia di Roma <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.provincia.roma.it">www.provincia.roma.it</a><!-- w --> .<br />
<br />
Precisamente, l'accesso al portale si trova nell'home page nella colonna a destra sotto "Urp On Line la Provincia Risponde" al seguente link http://pagamenti.provincia.roma.it/<br />
<br />
Dopo la registrazione con inserimento dei dati anagrafici e attribuzione del nome utente e password (confermata dall'utente a seguito di ricevimento di una e-mail nella propria casella di posta elettronica)<br />
<br />
L'utente potrà procedere al pagamento del bollettino cliccando su "Nuovo Pagamento".<br />
Si aprirà una pagina web e l'utente dovrà cliccare su "Servizio Agenzie di Viaggio":<br />
A questo punto l'utente sceglierà la tipologia di bollettino che intende pagare.<br />
<br />
I bollettini attualmente presenti sul portale sono pagabili con i seguenti strumenti di pagamento:<br />
<br />
PostePay<br />
PostePay Impresa<br />
Bancoposta Online<br />
Bancoposta Onlineimpresa<br />
Successivamente quando alle Agenzie di Viaggi perverranno i bollettini pre-marcati sarà possibile effettuare i pagamenti a mezzo carta di credito.<br />
<br />
<br />
Posta Elettronica Certificata dell'Ufficio Agenzie di viaggi:<br />
<br />
L’Ufficio Agenzie di Viaggi e Turismo e la Direzione del Dipartimento V “Sviluppo Economico e Promozione del Territorio” ha attivato la Posta Elettronica Certificata (PEC) che è un tipo speciale di e-mail che consente di inviare/ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.<br />
<br />
La PEC permette di scambiare documenti con valore legale, evitando sia di recarsi personalmente agli uffici, sia di spedire raccomandate postali.<br />
<br />
La Posta Elettronica Certificata dell'Ufficio Agenzie di viaggi è la seguente<br />
<br />
<a href="mailto:agenziediviaggi@pec.provincia.roma.it">agenziediviaggi@pec.provincia.roma.it</a><br />
<br />
<br />
<br />
La Provincia di Roma, per effetto del decentramento amministrativo (legge 15 marzo 1997 n. 59), attuato dalla Regione Lazio con legge n.14/1999, con decorrenza dal 1° luglio 2002, ha acquisito le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di Agenzie di Viaggi e Turismo, ivi comprese quelle di vigilanza e controllo sulle relative attività, in precedenza svolte dalla Regione Lazio.<br />
<br />
La Provincia di Roma, in particolare, cura le procedure amministrative per :<br />
<br />
<br />
rilascio autorizzazione per l'apertura di agenzia di viaggi e turismo<br />
apertura di sede secondaria/filiale di agenzia di viaggi e turismo<br />
chiusura di agenzia di viaggi principale/sede secondaria/filiale<br />
chiusura temporanea<br />
cambio di denominazione<br />
variazione titolare/rappresentante legale<br />
modifica e variazione denominazione/ragione sociale<br />
limitazione/estensione attività esercitate<br />
trasferimento sede legale<br />
trasferimento di sede operativa<br />
subentri nell’impresa già esistente<br />
abilitazione/iscrizione/cancellazione/sostituzione direttore tecnico<br />
L’autorizzazione è annuale e viene tacitamente rinnovata con il pagamento della tassa di concessione regionale, dovuta nella misura stabilita dalla normativa statale e regionale vigente in materia. Le agenzie di viaggi e turismo devono esporre in modo visibile l’autorizzazione all’esercizio delle attività, sia nei locali ad esse preposti che nei siti on line in caso di vendita di prodotti e-commerce .<br />
<br />
Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti dei servizi turistici a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione a programmi di viaggi e soggiorno, nell’osservanza delle disposizioni previste in materia di contratti di viaggio dalla Convenzione internazionale di cui alla L. 1084/1977 nonché dal D.lgs. 206/2005. Le agenzie di viaggi e turismo inviano annualmente alla Provincia territorialmente competente la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del premio assicurativo.<br />
<br />
I mutamenti nell’organizzazione dell’agenzia di viaggi e turismo riportati di seguito devono essere comunicati, entro 30 giorni dal loro verificarsi, alla Provincia di Roma che, previa verifica dei presupposti, li autorizza e provvede alla modifica richiesta:<br />
<br />
a) la denominazione dell’agenzia di viaggi e turismo;<br />
b) il titolare, persona fisica o giuridica e, relativamente alle società, la denominazione, la ragione sociale ed il legale rappresentante;<br />
c) l’attività autorizzata;<br />
d) il direttore tecnico;<br />
e) l’ubicazione dei locali di esercizio<br />
I mutamenti relativi alla titolarità dell’agenzia di viaggi e turismo o alla ragione sociale comportano il pagamento della tassa di concessione.<br />
<br />
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative si fa presente che il Dipartimento V “Sviluppo Economico e Promozione del Territorio”, con Determinazione Dirigenziale n. 7571 del 9.12.2013 ha previsto per l’utente la possibilità di rateizzazione.<br />
<br />
Si rimanda per completezza di informazione alla Determinazione richiamata ed ai relativi allegati:<br />
<br />
Determinazione dirigenziale 7571/2013 Rateizzazione<br />
All. 1 Domanda Rateizzazione<br />
All. 2 Istanza pagamento minimo edittale<br />
<br />
Le domande, con la relativa documentazione, dovranno essere spedite a mezzo del servizio postale, oppure consegnate a mano presso il Dipartimento V “Sviluppo economico e promozione del territorio” - Servizio 2 “Impresa Turismo” - Ufficio Agenzie di Viaggi e Turismo - sito in Via Nomentana n. 54 – 00161 Roma.<br />
<br />
L’Ufficio Agenzie di Viaggi e Turismo riceve il pubblico il martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30<br />
e dalle ore 15.00 alle ore 16.00.<br />
<br />
L’Ufficio Direttori Tecnici riceve il pubblico il martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30<br />
e dalle ore 15.00 alle ore 16.00.<br />
<br />
28 Marzo 2014<br />
<br />
Per un contatto istituzionale chiami allo 091 7078296 : Assessorato regionale al turismo sport e spettacolo Regione siciliana
 
#25
Saverio ,<br />
io la ringrazio per la risposta esaustiva e celere. A questo punto credo che un incontro non sia più necessario. Mi rivolgerò direttamente alla Provincia di Roma fissando un incontro con loro .Le auguro ogni bene e grazie per il tempo che mi ha messo a disposizione!!<br />
<br />
Se viene a Roma mi contatti che le offro un caffè!!<br />
Daniele
 
D

Dottor X

Guest
#28
Le procedure sono le stesse per aprire un'agenzia di viaggi. Si rivolga al Dipartimento turismo Regione siciliana via Notarbartolo, 9. Il dirigente responsabile è l'Ing. manlio Scirè.
 
#29
Salve,<br />
vorrei aprire una agenzia di viaggi online in franchising, vorrei sapere se potete darmi qualche consiglio in merito e quali sono i network affidabili.<br />
Grazie.
 
#30
GRUPPO INFO VACANZE NETWORK FRANCHISING :D<br />
<br />
Con Noi e' possibile aprire:<br />
<br />
AGENZIA DI VIAGGI ON LINE con la propria licenza intestata e i propri codici di<br />
prenotazione, unica in Italia, riconosciuta dalle vigenti leggi ed assolutamente<br />
indipendente<br />
<br />
AGENZIA DI VIAGGI ON SITE (su strada) con la propria licenza intestata e i propri codici di prenotazione, unica in Italia, riconosciuta dalle vigenti leggi ed assolutamente<br />
indipendente<br />
<br />
In entrambi i casi:<br />
<br />
La licenza e’ di proprieta’ dell’agenzia<br />
Non ci sono Roialty da pagare sui pacchetti turistici<br />
Il direttore tecnico e’ compreso<br />
Vengono fornite tutte le strategie innovative di marketing commerciale per procacciare i propri clienti<br />
<br />
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Stefano
 

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