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chiarezza sulle competenze della figura dell' operatore turistico

#1
Buongiorno a tutti, vorrei fare una domanda ai più esperti del settore. Ultimamente ho frequentato un corso in cui mi è stato rilasciato un attestato di operatore addetto ai servizi turistici ai sensi della legge 21 dicembre 1978 n. 845. Per varie motivazioni spiacevoli, tuttavia, non ho mai avuto chiarimenti su quali sono effettivamente le competenze di questa figura. Posso agire da tour operator autonomo? Posso fare l'agente di viaggio? Sono davvero confusa, anche perchè vorrei iniziare a vendere pacchetti turistici in collaborazione con una impresa di organizzazione di eventi e non vorrei avere problemi. Grazie mille.
 
D

Dottor X

Guest
#2
Gent.ma Valery, le professioni turistiche rientrano tra le materie concorrenti (Stato-regioni) di cui all'art. 117 comma III della Costituzione. Di seguito un articolo tratto dal mio libro sulla "Normativa turistica

LE PROFESSIONI TURISTICHE

8.1 LE PROFESSIONI E LA COMPETENZA LEGISLATIVA
Il titolo II (art.6 e art.7) del d.lgs. n. 79/2011 “Codice del Turismo” prevede una disciplina delle professioni turistiche volta a coniugare i principi di liberalizzazione e di apertura di mercato con l’esigenza di salvaguardare e valorizzare le specifiche professionalità turistiche, in modo da assicurare elevati standard qualitativi dei servizi turistici ai turisti consumatori.

LE PROFESSIONI TURISTICHE NELL'ORDINAMENTO DELLO STATO E DELLE REGIONI

Le professioni turistiche sono disciplinate dalla competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: la fissazione dei principi fondamentali spetta sempre allo Stato - Corte Costituzionale, sentenza 29.10.2010 n° 271.

Le professioni sono attività svolte in forma professionale autonoma, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di varia natura a favore dei turisti.

Anzitutto le peculiarità delle professioni turistiche consentono di accogliere quel criterio distintivo tra professionista ed imprenditore basato sull’elemento dell’organizzazione: in particolare l’organizzazione di cui si avvale il professionista ha in ogni caso funzione ausiliare , strumentale o accessoria, in ciò pertanto distiunguendosi qualitativamente dall’organizzazione di tipo imprenditoriale. Si rivela pertanto opportuna, nella nuova definizione di professioni turistiche recata dal codice del turismo, la soppressione del fuorviante riferimento all’organizzazione contenuto nella previgente nozione dettata dall’abrogato art.7,5° comma, legge 135/2001.
L’esercente una professione turistica esplica un’attività in forma individuale e può dunque risultare sul paino civilistico, un comune prestatore d’opera ai sensi dell’articolo 2222 cod. civ. e non assumere, in quanto tale, la qualifica di imprenditore commerciale, essendo al contempo esonerato dalla disciplina pubblicistica dell’impresa turistica.[1]

Con il d.lgs. n. 30/2006 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131" il legislatore nazionale ha individuato i principi fondamentali in materia di professioni desumibili dalla legislazione vigente e validi come cornice per le leggi regionali: innanzitutto la potestà legislativa regionale può esercitarsi solo sulle professioni individuate e definite con la normativa statale (art. 1, co. 3); ciò significa che la regione non può, di propria iniziativa, creare e disciplinare una nuova professione.
Oggi, in linea di principio, l’accesso alle professioni turistiche non protette (art.3,5° comma, d.l. 138/2011); una volta in possesso dell’abilitazione si può inoltrare allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune di residenza la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) insieme a tutta la documentazione richiesta attestante il possesso dei requisiti necessari.
Decreto legislativo n. 206/2007 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE: che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania "
Art. 29. Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista II dell'Allegato IV (DIRETTORE TECNICO AGENZIA DI VIAGGI);
Art. 30. Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista III dell'allegato IV.(GUIDE ACCOMPAGNATRICI ED INTERPRETI TURISTICI).

L'articolo 6 del “Codice del turismo” così dispone: “Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati”.
La predetta definizione implica l'erogazione, da parte dei professionisti, di una serie di servizi quali: promozione dell'attività turistica, ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire, ai turisti, non solo a fruire del viaggio e della vacanza, ma anche alla conoscenza dei luoghi visitati. L'elemento che distingue il lavoro del professionista, rispetto a quello dell'impresario turistico, consiste nell'organizzazione per la produzione di un servizio turistico. Nel caso del professionista, l'organizzazione della quale si avvale lo stesso, ha una funzione ausiliaria, strumentale o accessoria. Per quanto riguarda l'imprenditore, le norme di riferimento sono: art. 2082 imprenditore, articolo 2083 piccolo imprenditore, art. 2222 lavoratore autonomo.
Il professionista del turismo può essere inquadrato secondo le disposizioni dell'articolo 2222 del codice civile – lavoratore autonomo. Allo stesso non può essere applicato l'articolo 2195 del codice civile, nel quale rientra l'impresario turistico, in qualità di imprenditore commerciale. L'articolo 2195 del codice civile non può essere attribuito al titolare di un agriturismo, in quanto lo stesso, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile è inquadrato come imprenditore agricolo.
Il maestro di sci che gestisce una scuola di sci è al contempo: imprenditore turistico perché svolge attività imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2238 del codice civile e professionista, la cui attività è disciplinata dall'articolo 2229 del codice civile che regola le cc.dd. professioni protette.

L'avvio dell'attività di professionista del turismo avviene attraverso la SCIA, dopo avere superato le prove previste dalle norme regionali. La SCIA ha sostituito, nel tempo, le disposizioni originarie di licenza di attività, previste dall'articolo 123 del TULPS, abrogato dal decreto legislativo 112/1998. Si è passati da una autorizzazione e relativo controllo di P.S. a una disciplina amministrativa locale.
Nell'ambito della disciplina generale bisogna distinguere: le professioni turistiche protette di cui all’art. 2229 del codice civile e le professioni turistiche non protette il cui ambito normativo è quello che si desume dall'art. 33, comma quinto della Costituzione:
le professioni turistiche protette di cui all’art. 2229 del codice civile.

Tra le libere professioni esercitate nella forma del lavoro autonomo, regolate da una disciplina pubblicistica previste: dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6 - Ordinamento della professione di guida alpina e dalla legge 8 Marzo 1991, n. 81 Legge - quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina tra le attività, difficilmente si potrà negare la competenza statale a dettare principi di carattere generale in merito. La costituzione di ordinamenti professionali e organismi di auto-governo o auto disciplina trae origine, infatti, dall’esigenza di disciplinare alcuni aspetti di rilevanza nazionale legati ad una data professione.
È, dunque, la rilevanza pubblica dell’attività e l’esigenza di uniformità e di uguale trattamento sul territorio nazionale a motivare - a tutela sia di chi la esercita sia del pubblico – l’intervento del legislatore e la creazione dell’ordinamento professionale. La stessa rilevanza pubblica dell’attività giustifica, dunque, la competenza statale a dettare principi fondamentali e uniformi in materia di professioni.

Testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 - coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012 n. 27, recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.» CAPO III SERVIZI PROFESSIONALI Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordini stico e del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137 “Regolamento recante la riforma degli ordini professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del d.l. 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2011 n. 148
Codice civile - Art. 2229Esercizio delle professioni intellettuali. La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali”.

professioni turistiche non protette ambito normativo è quello che si desume dall'art. 33, comma quinto della Costituzione, il cui esercizio non è più sottoposto a restrizioni, ai sensi dell'articolo 33 comma 5° del d.l. 138/2011 convertito in legge 148/2011, sono tutte quelle professioni regolamentate dalle leggi regionali, che non sono disciplinate dalle leggi statali sulle guide alpine e maestri di sci. Costituzione articolo 33 comma quinto Art. 33. “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali”.

Costituzione - Articolo 33 comma quinto È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”.

[1] R. Santagata, “Diritto del turismi” III edizione 2014
 
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