• Ciao! perché non prendi parte alle discussioni e non dici la tua? Registrati ora!

Check in hotel, vedere la stanza prima del check in

#1
Vorrei un informazione, è possibile chiedere di vedere la stanza (ovviamente solo guardarla senza sistemare le proprie cose o pretendere le chiavi) prima di effettuare il check in e nel caso non corrispondesse a quanto prenotato andarsene senza pagare penali?

Alcuni hotel infatti mettono sul proprio sito foto che non corrispondono nemmeno lontanamente alla realtà.
 

Mod

Amministratore
Staff Forum
#4
Una prenotazione confermata genera un contratto, il contratto alberghiero [ contratto con cui un soggetto, detto albergatore, si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni di dare e facere, caratterizzate dall'uso dell'alloggio cui si accompagnano altri servizi necessari o eventuali quali la pulizia dell'alloggio, l'uso di servizi, il vitto, il parcheggio dell'autoveicolo...]
Sia in dottrina che in giurisprudenza non è pacifico il momento in cui il contratto d'albergo può dirsi concluso. Sul punto vi sono due teorie: la prima individua nella prenotazione del cliente il momento nel quale il contratto si perfeziona, la seconda, invece, qualifica la prenotazione del cliente come un atto preparatorio dal quale possono scaturire obbligazioni a carico et dell'albergatore et del cliente. Tale teoria ritiene, dunque, che il momento conclusivo del contratto d'albergo coincide con il momento dell'arrivo del cliente. In generale, ai sensi dell'art. 1326 comma 1, c.c. "Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte".
Alla luce di ciò, appare più corretto sostenere che il momento perfezionativo del contratto è costituito dalla prenotazione del servizio da parte del cliente.

La prenotazione ha la funzione di accettazione di una proposta contrattuale formulata in questo caso dall'albergatore. Il contratto si intende, quindi, concluso quando l'albergatore ha avuto conoscenza della avvenuta accettazione tramite la prenotazione. Nell'ipotesi in cui il cliente arrivi in albergo senza prenotazione alcuna, il contratto si intende concluso, quando il cliente accetti la tariffa offerta dall'albergatore e occupi l'alloggio assegnato.
Sul punto la Suprema Corte è giunta alla medesima conclusione individuando il momento conclusivo del contratto con l'accettazione da parte del cliente o dell'agenzia di viaggio dell'offerta dell'albergatore e questo vale anche per una prenotazione effettuata per un periodo futuro e indipendentemente dall'assegnazione o dalla occupazione della camera (Cassazione civile, terza sezione, n. 707 del 22 gennaio 2002; Cassazione civile, terza sezione, n. 17150 del 3 dicembre 2002; Cassazione civile, terza sezione, n. 6633 del 18 Luglio 1997).

<strong>Obblighi delle parti</strong>
Gli obblighi a carico del cliente e dell'albergatore sono strettamente legati al libero e utile godimento dell'alloggio per il tempo previsto e possono essere desunti dalle norme generali sui contratti e dalla disciplina particolare dei contratti di locazione, appalto e somministrazione.
Quanto agli obblighi che l'albergatore assume con questo contratto sono:
1. la fornitura dell'alloggio e dei servizi accessori necessari (es. la pulizia e il riassetto della camera) e degli altri servizi indicati nel contratto (ad es. somministrazione dei pasti).
2. l'utilizzo degli spazi comuni e di tutti i servizi offerti dalla struttura dell'albergo (es. alberghi con piscina o con centro benessere);
3. la consegna dell'alloggio in buono stato di manutenzione e il mantenimento della stessa in stato tale da servire all'uso convenuto (art. 1575 e 1576 c.c.), garantendo per la mancanza di vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito (art. 1578 c.c.);
4. obbligo di custodia delle cose appartenenti ai clienti portate o consegnate in albergo (artt. 1783 ss. c.c. ).
5. divieto di apportare variazioni al contratto e alle modalità convenute se il cliente non le ha autorizzate (art. 1659 c.c.).
6. obblighi di protezione, che possono farsi risalire agli articoli 1175 c.c. (comportamento secondo correttezza) e 1375 c.c. (buona fede contrattuale). Con l'espressione "obblighi di protezione" si intende indicare l'obbligo, per l'albergatore, di garantire la sorveglianza, l'igiene e la sicurezza dei luoghi ove si svolge il servizio, nel rispetto delle normative vigenti; ovvero garantire la sicurezza e l'incolumità fisica del cliente. Si ritiene così, ad esempio, responsabile l'albergatore per i danni subiti dal cliente a causa dell'illuminazione non funzionante e della mancanza di punti di appoggio lungo le scale; o, ancora, per i danni causati da un pavimento sconnesso; o, ancora, per i danni subiti dal cliente scivolato nel vano doccia privo di box, maniglie e tappetini antisdrucciolo. L'albergatore è esonerato, in toto o parzialmente, da tale responsabilità se l'evento dannoso è riconducibile alla condotta negligente del cliente o se a tale negligenza vi ha concorso. L'eventuale danno patito dal cliente a causa della mancata predisposizione di tali cautele è riconducibile, senza ombra di dubbio, nell'ambito della cosiddetta responsabilità contrattuale.
La ratio della responsabilità dell'albergatore in commento va individuata nel fatto che il cliente entra in una struttura all'interno della quale non può esercitare alcuna forma di controllo. Egli ha, pertanto, diritto al risarcimento poiché non è in grado di salvaguardare da pericoli se stesso e i propri beni. Il cliente non si trova nella propria abituale abitazione dove ha eventualmente collocato dispositivi idonei a preservarlo da eventuali furti e danneggiamenti. In sostanza il cliente si è completamente affidato ad un altro soggetto , l'albergatore, il quale sarà tenuto in ogni modo a garantirgli un soggiorno sicuro. Il verificarsi di eventi dannosi si presume che derivi da una mancanza o da un difetto dell'organizzazione predisposto dall'albergatore e va, perciò, necessariamente a lui imputato prescindendo dalla sua colpa e dal suo comportamento: si parla in questo caso di responsabilità oggettiva nel senso che la responsabilità si fonda soltanto su di un nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'attività alberghiera.
L'albergatore ha poi l'obbligo di contrarre con chiunque ne faccia richiesta, con esclusione di qualsiasi comportamento discriminatorio. Il rifiuto è legittimo solo in mancanza di alloggi disponibili e, nel caso, di mancanza, da parte del cliente, di documenti idonei all'identificazione. L'albergatore, infatti, ha l'obbligo di conservare una scheda riportante le generalità del cliente e di trasmettere copia all'autorità di pubblica sicurezza (art. 109 T.U.L.P.S.)

Quanto agli obblighi del cliente questi sono:
1. l'obbligo di pagare il corrispettivo, a meno che il pagamento non avvenga tramite agenzia o tramite altra azienda o persona;
2. l'obbligo di occupare e rilasciare i locali nel termine stabilito. Se rilascia la camera in ritardo dovrà corrispondere il corrispettivo, anche, per il periodo di ritardo, salva la possibilità di risarcire all'albergatore il maggior danno consistente nella più alta tariffa che l'albergatore avrebbe ottenuto da altra persona (art. 1591 c.c.);
3. il rispetto dei locali nei quali è alloggiato, che non vanno danneggiati (art. 1587 e 1588 del c.c.) utilizzando la struttura con diligenza nel rispetto dei regolamenti interni;
4. il rispetto degli spazi comuni (hall, bar, ristorante);
5. custodire le cose con la diligenza del buon padre di famiglia a lui consegnate o che trova in camera (si pensi ad es. alla chiave della stanza o agli asciugamani da usare in piscina o agli apparecchi radiotelevisivi che trova in camera) e può servirsene solo per l'uso a cui sono destinati (art 1804 c.c.), restituendole al momento del rilascio dell'alloggio (art. 1809 c.c.);
6. restituire l'alloggio all'albergatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuto (art. 1590 c.c.).
Per quanto riguarda il pagamento, va osservato che secondo quanto disposto dall'art 2760 c.c. per i crediti verso i clienti, l'albergatore gode di un privilegio sulle cose portate in albergo (per esempio il bagaglio, l'autovettura introdotta nel parcheggio dell'albergo, i valori consegnati in deposito, ecc.), sulle quali può esercitare un diritto di ritenzione anche in pregiudizio di eventuali diritti vantati da terzi. Su di esse ha come si dice, diritto di preferenza; ovvero il diritto ad essere preferito agli altri eventuali creditori del cliente. Tale credito, tuttavia, si prescrive con il decorso di sei mesi (art. 2954 c.c.). Si tratta di prescrizione relativa: l'albergatore può sempre dimostrare che il pagamento non è avvenuto. Naturalmente l'onere della prova, in questo caso, è a suo carico.

<strong>Adempimento</strong>
L'albergatore e il cliente devono comportarsi secondo i principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e nell'adempimento delle obbligazioni l'albergatore deve usare la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale (art. 1176 co. 2 c.c.).
Il modo normale di estinguere le obbligazioni è l'adempimento. Nel contratto de quo l'adempimento contrattuale si verifica da parte del cliente quando questi corrisponde la tariffa concordata, mentre da parte dell'albergatore con la prestazione dei servizi indicati nel contratto (es. prima colazione...)
Spesso può accadere che l'albergatore possa ospitare il cliente solo per un numero di notti inferiori a quelle prenotate o che il cliente all'arrivo diminuisca il numero dei suoi pernottamenti: in questo caso si verifica un adempimento parziale.
Ai sensi dell'art. 1181 c.c., l'adempimento parziale configura un inesatto adempimento che il creditore può legittimamente rifiutare, indipendentemente dalla colpa del debitore. In tal caso non è necessario alcun accertamento da parte del giudice; l'intervento del quale sarà, invece, necessario nell'ipotesi in cui dovrà giudicare la responsabilità del debitore per i danni. Nella pratica il rifiuto di un adempimento parziale è ipotesi infrequente, salvo, comunque, il risarcimento del danno o l'applicazione della clausola penale.

<strong>Tempo dell'adempimento</strong>
Se non è determinato il tempo in cui il pagamento deve essere corrisposto, l'albergatore può esigere il pagamento immediatamente (art. 1183 c.c.) o, comunque, non oltre il rilascio dell'alloggio.
Tuttavia, le parti possono accordare un termine per il pagamento (per i c.d. pagamenti a sospeso). L'albergatore non può allora esigere la prestazione prima della scadenza (art. 1206 c.c.), salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore (art. 1185 c.c.).

<strong>Risoluzione del contratto</strong>
Causa di risoluzione tipica del contratto è l'inadempimento. Trattandosi, però, anche di contratto commutativo a prestazioni corrispettive è applicabile la disciplina della risoluzione per impossibilità sopravvenuta e eccessiva onerosità, anche se sono fattispecie piuttosto infrequenti.

Tra gli inadempimenti più comuni da parte del cliente sono da indicare:
• il mancato arrivo;
• l'arrivo ritardato o la <a href="http://academy.formazioneturismo.com/glossario-del-turismo/partenza-anticipata/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><u><strong>partenza anticipata</strong></u></a>, che comporta per l'albergatore l'impossibilità di destinare ad altri clienti le camere di cui era stata effettuata la prenotazione;
• il mancato pagamento del conto da parte del cliente. In questo caso l'albergatore ha diritto a far sequestrare il bagaglio del cliente, a garanzia del suo credito;
Tra gli inadempimenti più comuni dell'albergatore vanno menzionati:
• il cliente, che ha effettuato la prenotazione dell'hotel, non trova disponibile l'alloggio;
• il cliente è sistemato in una stanza di tipologia inferiore a quella prenotata;
• il cliente è alloggiato per un numero di notti inferiori a quelle originariamente prenotate.
Il mancato arrivo del cliente e la mancata predisposizione della camera configurano un inadempimento totale; mentre si configura un inadempimento inesatto quando il cliente soggiorna per un numero di notti inferiori a quelle prenotate oppure quando l'albergatore sistema il cliente in un alloggio di categoria inferiore rispetto alla camera prenotata.
Si ha, invece, inadempimento relativo quando la prestazione è provvisoriamente ineseguita, ad esempio nel caso in cui il cliente prenotato per più giorni si presenta in albergo il giorno successivo, ovvero rilascia la camera prima, in anticipo.
Pertanto, le parti albergatore-cliente hanno il dovere di eseguire esattamente le prestazioni dedotte in contratto. La parte che non adempie alle proprie obbligazioni è tenuta al risarcimento del danno, se non prova che ciò sia dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (art 1218 c.c.).
Per quanto riguarda le norme sul deposito alberghiero si osserva che sono inderogabili e l'albergatore non può, quindi, esimersi da responsabilità per danni o furti ai bagagli o oggetti personali del cliente. Pertanto, sono nulli tutti i patti tendenti ad escludere e limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore (1785 quater c.c.).
Nel caso di overbooking (sovraprenotazione), la forma più comoda di risarcimento e più utile anche per il cliente, è quella in forma specifica: l'albergatore inadempiente deve procurare al cliente una sistemazione alternativa, nello stesso luogo e di pari livello.
Se l'albergatore offre il risarcimento in forma specifica, il rifiuto di tale offerta sarebbe contrario alla buona fede. E' da escludere, invece, che il cliente possa pretendere un risarcimento in forma specifica che comporti un costo superiore al prezzo di mercato. In tali casi si è in presenza di un accordo tra albergatore e cliente sul risarcimento in forma specifica; tale accordo integra un contratto innominato avente causa risarcitoria.
L'albergatore può sostituire la prestazione dedotta in contratto con altra conforme a quella dovuta; Ciò si verifica quando l'albergatore non dispone della camera prenotata e assegna una tipologia differente (il cliente ha prenotato una matrimoniale, gli viene assegnata una a due letti; il cliente ha prenotato una doppia uso singola, gli viene assegnata una singola). In tal caso è bene che la tariffa pagata dal cliente subisca una riduzione; riduzione che deve essere proporzionale in base alla reale inesattezza qualitativa della prestazione fornita dall'albergatore.

Nel caso di inadempimento del cliente (mancata cancellazione o mancato arrivo), l'entità del danno è in genere già preventivamente fissato dall'albergatore con la previsione di apposita clausola penale (per le prenotazioni individuali è in genere pari alla tariffa di una notte). Se, invece, è versata una caparra confirmatoria, l'albergatore ha diritto di trattenerla a titolo di risarcimento, fatto salva la possibilità di richiedere il risarcimento del danno effettivo.
Se, invece, manca una preventiva determinazione dell'entità del risarcimento, non c'è uniformità di soluzioni. In questo caso è prassi dell'attività alberghiera, quantificare il risarcimento al costo di un pernottamento.

Secondo il codice di comportamento ECTAA HOTREC, deve equivalere alla tariffa della camera per un minimo di una notte e un massimo di tre notti.
Secondo il disposto del Règlement international de l'hotellerie del 1954, l'indennizzo è limitato al costo di una giornata di soggiorno.

Secondo la Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 6633 del 18 Luglio 1997 il quantum di tale risarcimento non può ammontare all'intero costo del soggiorno per i rinunzianti: dallo stesso devono essere detratte, quantomeno, le spese che l'albergatore avrebbe dovuto sostenere in caso di corretta esecuzione del rapporto e che, invece, non ha sostenuto. Anche secondo Cassazione Civile, Sez. III, con la sentenza n. 17150 del 3 dicembre 2002, l'entità del risarcimento non deve ricomprendere i servizi non prestati ; "la revoca della prenotazione da parte del cliente integra unilaterale sottrazione al vincolo contrattuale e determina l'obbligazione di tenere indenne della perdita subita l'albergatore... E' comunque escluso che, se debbano essere forniti anche prestazioni accessorie, quali ad es. di somministrazione di pasti, le dette perdite possano coincidere con il prezzo del mancato soggiorno, dovendo detrarsi da questo l'importo dei servizi non resi".
 

Membri online

Nessun utente è online al momento.

Statistiche forum

Discussioni
6,313
Messaggi
38,424
Utenti registrati
19,234
Ultimo utente registrato
Francesco Malavolta
Top