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CHE ASSOCIAZIONE X PROMOZIONE TURISTICA CONSIGLIATE?

#1
Ciao a tutti sono Fiorella,<br />
abito in Veneto e vorrei, assieme ad altre persone, poter fornire servizi turistici, anche pacchetti, indirizzati a categorie specifiche attreverso un qualche tipo di forma associativa senza scopo di lucro. Non abbiamo avuto alcun suggerimento affidabile da chi abbiamo contattato e siamo nella impossibilità di procedere nel nostro progetto che vediamo realizzabile, ma non sappiamo che "identità" prendere, come poterci presentare... Spero gli esperti ( Saverio)siano in grado di aiutarci.<br />
<br />
Aggiungo che:<br />
-abbiamo il sostegno di una associazione ONLUS del Veneto che lavora nel sociale (accolgono persone con difficoltà varie e da inserire nella società una volta riabilitate, per capirci...).<br />
- diventeremo uno dei loro associati.<br />
-da loro ci verrebbe assegnata la promozione di strutture turistiche che hanno in gestione tramite una loro cooperativa.<br />
inoltre:<br />
-vorremmo poter "vendere" ad una agenzia pacchetti turistici che stiamo studiando<br />
<br />
Io ho 47 anni e una laurea in lingue, fino ad ora ho lavorato con mansioni di responsabilità ma non provengo dal mondo del turismo, però mi piace la mia regione, la sua tradizione, le sue bellezze, la sua cultura... e vorrei lavorare in questo settore per far conoscere a più persone possibili le nostre ricchezze.<br />
<br />
Gli altri colleghi provengono da vari settori, anche il sociale logicamente.<br />
<br />
Spero tanto qualcuno ci possa aiutare, o almeno ci possa dire a chi ci possiamo rivolgere per capire come poterci muovere.<br />
Vi ringrazio fiduciosa<br />
Ciao e buon lavoro a tutti<br />
Fiorella
 
D

Dottor X

Guest
#2
Gent.ma Fiorella, la norma di riferimento per la regione Veneto: Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002) TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO - Strutture ricettive articoli 22 a 45 (vedi art. 25 punto 13) - Agenzie di viaggi dall'articolo 62 all'articolo 81.<br />
<br />
Tra le attività di intermediazione turistica il tuo caso è previsto dagli articoli 64 e 75. Ti consiglio di leggere tutti gli articoli della predetta legge regionale. Se hai problemi a reperire la legge, aggiornata, inviami una richiesta via e.mail e te la inoltro (<a href="mailto:saveriopanzica@alice.it">saveriopanzica@alice.it</a>). Per eventuali collaborazioni con altre AA.VV. puoi operare con prestazioni occasionali o con incarichi a progetto. Mi raccomando attenzione alle sanzioni; art. 43 da 1.000,00 a 5.000,00; (art. 80) da 5.000,00 a 13.000,00 euro; .<br />
<br />
Art. 64 - Associazioni e organismi senza scopo di lucro.<br />
1. Le associazioni senza fini di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali,<br />
sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all'articolo 63 esclusivamente per i propri aderenti ed<br />
associati, che risultano iscritti da non meno di due mesi, anche se appartenenti ad associazioni<br />
straniere aventi finalità analoghe e legate tra di loro da accordi internazionali di collaborazione e<br />
purché iscritte nell'elenco speciale di cui all'articolo 75. A tale fine le predette associazioni devono<br />
uniformarsi a quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV)<br />
resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n.<br />
392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE del Consiglio del 29 giugno 1982 nella parte<br />
concernente gli agenti di viaggi e turismo, e dal decreto legislativo n. 111/1995.<br />
2. Le associazioni di cui al comma 1 stipulano una polizza assicurativa, con massimale non inferiore a<br />
due milioni di euro a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti ferme restando le<br />
disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio e dal<br />
decreto legislativo n. 111/1995 (oggi decreto legislativo n. 79 2011 "Codice del turismo"). I programmi di viaggio devono essere redatti secondo le indicazioni<br />
di cui all'articolo 69.<br />
3. Gli organismi aventi finalità politiche, sindacali, religiose, sportive e ricreative che senza scopo di<br />
lucro organizzano viaggi e gite occasionali fra i loro aderenti, non sono soggetti ad alcuna iscrizione.<br />
Tali organismi devono comunque stipulare una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai<br />
partecipanti ai viaggi ed alle gite occasionali con massimale non inferiore a due milioni di euro.<br />
4. Gli enti locali, fatte salve le attività istituzionali svolte ad esclusivo favore di anziani, minori e<br />
portatori di handicap, regolarmente assicurate, devono avvalersi, per l'organizzazione tecnica di<br />
viaggi, di agenzie autorizzate.<br />
<br />
Art. 75 - Elenco speciale delle associazioni e organismi senza scopo di lucro.<br />
1. Presso ciascuna provincia è tenuto un elenco speciale delle associazioni di cui all'articolo 64<br />
comma 1; l'elenco è pubblico e le sue risultanze sono pubblicate, entro il mese di febbraio di ciascun<br />
anno, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto a cura della provincia.<br />
2. L'iscrizione nell'elenco e l'eventuale cancellazione avvengono a richiesta dell'organismo<br />
interessato.<br />
3. Condizione per richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è che le associazioni<br />
possiedano, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti. Alla domanda di iscrizione<br />
nell'elenco speciale deve essere allegata la seguente documentazione o relative dichiarazioni<br />
sostitutive ai sensi di legge:<br />
a) certificato di cittadinanza e di residenza del rappresentante legale, certificato generale del<br />
casellario giudiziario e dei carichi pendenti;<br />
b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;<br />
c) polizza assicurativa di responsabilità civile, con massimale non inferiore a due milioni di euro,<br />
stipulata a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività, nell'osservanza delle<br />
disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale (CCV) di cui alla legge n.<br />
1084/1977, nonché dal decreto legislativo n. 111/1995. La documentazione comprovante l'avvenuto<br />
pagamento del premio deve essere inviata annualmente;<br />
d) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione, concernente l'indicazione, del<br />
responsabile delegato per le attività turistiche svolte dall'associazione medesima, che deve risultare<br />
iscritto all'albo provinciale dei direttori tecnici di cui all'articolo 78.<br />
4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 consente lo svolgimento delle attività finalizzate al<br />
conseguimento dello scopo sociale nei limiti e secondo le modalità indicate nell'articolo 64.
 

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