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Categoria A limitata...posso operare nel territorio nazionale con clienti stranieri...

#1
Buongiorno, abbiamo la necessità di declassare la nostra agenzia alla categoria A limitata. Per quello che sappiamo, possiamo continuare a vendere i nostri viaggi sul territorio nazionale anche a clienti stranieri ma abbiamo ricevuto da persone del settore delle notizie contrarie, cioè possiamo vendere solo a clienti italiani. Potreste darci conferma per favore? Inoltre non riusciamo a trovare sulla legislazione regionale (Regione Sicilia) nè su quella nazionale quanto tempo abbiamo per effettuare il cambio del direttore tecnico dopo le dimissioni di quest'ultimo.
Grazie in anticipo per la cortese risposta e per l'aiuto
 
D

Dottor X

Guest
#2
La Regione siciliana non ha mai disciplinato l'attività delle agenzie di viaggi, pertanto la normativa vigente risale al 1937. Comunque, con l’art. 9 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 27 le competenze amministrative per l’istruzione delle pratiche e la disciplina amministrativa delle agenzie di viaggi sono state trasferite dalle questure alla Regione siciliana, la quale opera in tal senso attraverso l’Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo. L’esercizio delle attività di una agenzia di viaggio è soggetto al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali nei modi, misura e termini stabiliti dalla normativa vigente.
Nonostante queste ultime disposizioni nulla è cambiato in Sicilia rispetto a quanto era previsto dal Regio Decreto 2523/1936, convertito successivamente in legge 30 dicembre 1937 n. 2650.
Art. 1. Le aziende che, disponendo di una organizzazione adeguata, prestano mediante compenso l'assistenza turistica ai viaggiatori, sono distinte in tre categorie:
Categoria A - Uffici viaggi e turismo; Categoria B - Uffici turistici; Categoria C - Uffici di navigazione.
Per «assistenza turistica» ai fini del presente decreto, s'intende lo svolgimento di tutte o di alcune delle operazioni indicate nell'articolo seguente.

Art. 2. Sono uffici viaggi e turismo le aziende che svolgono tutte o gran parte delle attivita' di seguito elencate:

vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna, sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso e cosi' biglietti a tariffa intera o ridotta, di corsa semplice, di andata-ritorno, Circolare, ecc; prenotazione di posti nello carrozze ferroviario ed in ogni altro mezzo di trasporto; vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali od estere di navigazione marittima; vendita di biglietti di trasporto per linee nazionali od estere di navigazione aerea; organizzazione di viaggi isolati od in comitiva e di crociere con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno; organizzazione di escursioni private o collettive, con o senza accompagnamento, per la visita delle citta' e dei dintorni, e noleggio di autovetture; emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali od estere; rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori (traveller's cheques) altresi' di lettere di credito emessi da istituti bancari e cambio di valuto, in quanto attinenti a servizi turistici, e sempre che il titolare della azienda abbia ottenute le prescritto autorizzazioni; rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate; informazioni di ogni genere in materia turistica;

n) diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari, ecc;

speciali prestazioni, purche' di qualche interesse turistico anche se indiretto (visti consolari ai passaporti, vendita di biglietti teatrali, per manifestazioni di pubblico interesse, lotterie, ecc.);
assistenza in genere ai clienti.

Art. 5 -...omissis...
Allorquando il dirigente dell'azienda e' persona diversa dal titolare della licenza, questa deve essere vincolata anche al nome del dirigente. ((La nomina di tali dirigenti e' subordinata al possesso dei requisiti prescritti per la concessione delle autorizzazioni di polizia e, per cio' che si attiene alla competenza tecnica, al nulla osta dell'Ente provinciale per il turismo)). MODIFICATO PER LE COMPETENZE DALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE N. 27/1996

Articolo 11 comma 4° documenti da cui risulti che i dirigenti abbiano esercitato funzioni di concetto in un organismo di viaggio e turismo per un periodo di almeno cinque anni e che sappiano parlare e scrivere correttamente, oltre alla lingua italiana, almeno due delle principali lingue estere europee.

Il decreto Calderoli Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 (decreto taglia leggi) ha abrogato, tra le altre, le norme che disciplinavano la distinzione della categoria A limitata e A illimitata.

Alla luce delle predette normative, nel rispetto del codice del turismo (decreto legislativo n. 79/2011 -novellato del decreto legislativo n. 62/2018 che allego), in particolare dall'art. 32 all'art. 51, le agenzie di viaggi in possono operare ai sensi del predetto codice del turismo:
Art. 32 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori e' agevolata da professionisti. 2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano a: a) pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento; b) pacchetti e servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori e' agevolata dalle associazioni di cui all'articolo 5, laddove agiscano occasionalmente, comunque non piu' di due volte l'anno, senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori, senza offerta al pubblico; le predette associazioni sono comunque tenute a fornire a professionisti e viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla presente disciplina; c) pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attivita' commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale. 3. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

In merito al direttore tecnico, ritengo che non sia possibile svolgere l'attività di agenzia di viaggi in assenza del direttore tecnico.

Io sono di Palermo per consulenza dedicata contattatemi alla mia e.mail ****
 

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