Salve, avrei bisogno di un supporto riguardo l'interpretazione della legge regionale della Campania sulle strutture extralberghiere e della legge n.50 sulle locazioni brevi.
La legge Regionale 24 novembre 2001, n. 17, disciplina all'art.3 le case vacanze. Precisamente riporta:
"Sono case e appartamenti per vacanze le case e gli appartamenti dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con obbligo di recapito referente ospiti, per una permanenza minima di tre giorni e massima di novanta giorni.
2. Le case e gli appartamenti per vacanze devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali.
3. Le case e gli appartamenti per vacanze devono garantire, compresi nel prezzo, i requisiti e i servizi minimi obbligati di cui all’allegato B), che é parte integrante della presente Legge.
4. Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestite:
a) In forma imprenditoriale fornendo solo i servizi di cui all’allegato B;
b) In forma non imprenditoriale, dai proprietari che hanno la disponibilità fino ad un massimo di tre unità abitative nel territorio regionale, senza organizzazione in forma di impresa e senza promozione pubblicitaria, e con la fornitura dei soli servizi di cui all’allegato B).
5. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei proprietari delle unità abitative di cui al presente articolo."
Secondo il comma 4, quindi, gestire una casa vacanze in forma non imprenditoriale comporta il non poter fare promozione pubblicitaria e quindi deduco, il non poter inserire la propria struttura su portali quali Airbnb e booking.
Qui sul vostro forum, ho visto che il DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50. Art. 4, specifica che si possono stipulare locazioni brevi anche tramite soggetti che gestiscono portali telematici.
Io ho la possibilità di affittare un appartamento a scopo turistico. Secondo quanto ho capito dalle due leggi richiamate ho due possibilità:
1) Case vacanze in forma non imprenditoriale, quindi presentazione di SCIA al comune. No possibilità di pubblicizzare la struttura secondo la legge regionale sulle strutture extralberghiere.
3) Locazione breve, quindi no presentazione di SCIA al comune. Possibilità di pubblicizzare la struttura al comune secondo la legge n.50.
Francamente mi sembra un po' assurdo che se presento SCIA non posso pubblicizzarmi e se non la presento posso farlo.
Correggetemi se sbaglio.
Chiedo scusa per il messaggio forse un po' troppo lungo, ma districarsi tra le varie leggi italiani non é semplice.
Grazie.
La legge Regionale 24 novembre 2001, n. 17, disciplina all'art.3 le case vacanze. Precisamente riporta:
"Sono case e appartamenti per vacanze le case e gli appartamenti dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con obbligo di recapito referente ospiti, per una permanenza minima di tre giorni e massima di novanta giorni.
2. Le case e gli appartamenti per vacanze devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali.
3. Le case e gli appartamenti per vacanze devono garantire, compresi nel prezzo, i requisiti e i servizi minimi obbligati di cui all’allegato B), che é parte integrante della presente Legge.
4. Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestite:
a) In forma imprenditoriale fornendo solo i servizi di cui all’allegato B;
b) In forma non imprenditoriale, dai proprietari che hanno la disponibilità fino ad un massimo di tre unità abitative nel territorio regionale, senza organizzazione in forma di impresa e senza promozione pubblicitaria, e con la fornitura dei soli servizi di cui all’allegato B).
5. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei proprietari delle unità abitative di cui al presente articolo."
Secondo il comma 4, quindi, gestire una casa vacanze in forma non imprenditoriale comporta il non poter fare promozione pubblicitaria e quindi deduco, il non poter inserire la propria struttura su portali quali Airbnb e booking.
Qui sul vostro forum, ho visto che il DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50. Art. 4, specifica che si possono stipulare locazioni brevi anche tramite soggetti che gestiscono portali telematici.
Io ho la possibilità di affittare un appartamento a scopo turistico. Secondo quanto ho capito dalle due leggi richiamate ho due possibilità:
1) Case vacanze in forma non imprenditoriale, quindi presentazione di SCIA al comune. No possibilità di pubblicizzare la struttura secondo la legge regionale sulle strutture extralberghiere.
3) Locazione breve, quindi no presentazione di SCIA al comune. Possibilità di pubblicizzare la struttura al comune secondo la legge n.50.
Francamente mi sembra un po' assurdo che se presento SCIA non posso pubblicizzarmi e se non la presento posso farlo.
Correggetemi se sbaglio.
Chiedo scusa per il messaggio forse un po' troppo lungo, ma districarsi tra le varie leggi italiani non é semplice.
Grazie.