CRITICHE ALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL COMUNE DI PALERMO (UN MIO ARTICOLO PUBBLICATO SU TRAVELNOSTOP E SULLA MIA PAGINA FACEBOOK "Case per vacanza, B&B, Alberghi diffusi, Agriturismo, Hotel")
Credo sia giunto il momento di far luce sul regolamento della tassa di soggiorno emanato dal Comune di Palermo. Questo
regolamento rasenta il ridicolo se non l'illegittimità. Me ne assumo tutte le responsabilità.
• Art. 1 ultimo comma "immobili occasionalmente usati ai fini ricettivi di cui alla L.R. 15/04/1985, n. 31 e successive modifiche, situate nel comune di Palermo". Peccato che questa legge non esiste tra quelle emanate dalla Regione siciliana, infatti dopo una mia ricerca ho trovato la seguente norma: Consiglio regionale Veneto " Legge regionale 15 aprile 1985,
n. 31. (Testo coordinato) Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere". Si tratta, evidentemente, di un maldestro tentativo di "copia incolla" attuato Comune di Palermo che, ha assegnato l'incarico di scrivere il regolamento a qualche grande esperto del settore turistico ricettivo.
Ma continuo, non so se c'é da ridere o da piangere.
• Sebbene nell'articolo 1, del predetto regolamento, venga disposto che le case per vacanza sono soggette al pagamento dell'imposta di soggiorno, nell'allegato A, sempre del regolamento, il Comune di Palermo dimentica di inserire l'importo.
Non ditemi che non ci credete perché é così. Un cittadino ha chiesto lumi per essere in regola e pagare la tassa di soggiorno, in quanto titolare di SCIA, in risposta al quesito, una Dirigente del Comune di Palermo ha scritto un parere che equiparava, per analogia, le case per vacanza alle "case per ferie", in quanto per queste ultime, sempre nell'allegato A, é previsto il pagamento di un euro a persona per pernottamento. Peccato che le case per ferie non hanno niente a che vedere con le case per vacanze infatti: art. 3 comma 12 legge Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 27 "12. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dai normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali,
assistenziali, religiose o sportive, nonchè da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Torniamo all'allegato A: sono soggetti all'imposta di soggiorno, tra gli altri, "Alberghi residenziali 2-3-4 stelle", nella Regione
siciliana questa tipologia ricettiva non esiste, forse, forse, mi viene il dubbio che il Comune volesse imporre la tassa di soggiorno
alle Residenze turistico alberghiere, disciplinate dall'art. 3 comma 6 legge Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 27 " 6. Le residenze turistico - alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Vengono poi citati i "Residence" nessuna norma: nazionale e regionale disciplina questa tipologia ricettiva.
Altra chicca:
• non trovate, all’interno del regolamento, ben 17 documenti attuativi della tassa di soggiorno che, magari come hanno fatto
gran parte dei comuni italiani, sarebbe stato opportuno allegare al regolamento stesso, ma per trovare la documentazione,
propedeutica alla gestione e alla riscossione della tassa di soggiorno, dovete fare delle ricerche terrificanti all'interno della
sezione del SUAP.
Ancora:
• sono stati ignorati o dimenticati: "villaggi turistici", "alloggi agrituristici", alloggi del turismo rurale", disciplinati da norme
varie della regione siciliana.
Comunque i Vigili Urbani di Palermo hanno sanzionato diverse strutture ricettive, in particolare B&B regolarmente classificati ai
sensi dell’art. 88 della legge della regione siciliana n. 32/2000, perché non avevano riscosso la tassa di soggiorno. Vorrei ricordare,
ad ogni buon fine, al Comune di Palermo che:
• Il Tar della Sicilia, con la sentenza n. 1399 del 4 luglio 2013, ha parzialmente accolto il ricorso presentato da Federalberghi
Sicilia avverso il regolamento istitutivo dell’imposta di soggiorno emanato dal Comune di Cefalù, nella parte in cui prevede sanzioni tributarie per la violazione degli obblighi dei gestori di strutture ricettive. Il Comune di Cefalù aveva inizialmente qualificato gli albergatori come “responsabili di imposta”, provvedendo, dopo la proposizione del ricorso, a modificare il regolamento qualificando gli albergatori come “titolari dei meri adempimenti alla riscossione”.
A seguito della modifica del regolamento, la Federalberghi Sicilia ha presentato alcuni motivi aggiunti contestando la previsione nel regolamento di sanzioni per la violazione degli obblighi delle strutture ricettive che postulerebbero l’equiparazione di fatto del soggetto preposto alla riscossione (l’albergatore) al soggetto passivo dell’imposta (il turista) (articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997).
I giudici amministrativi, accogliendo parzialmente il ricorso, hanno sottolineato che “Una volta accertata l’estraneità del gestore della struttura ricettiva al rapporto tributario, il quale come s’è visto, s’instaura esclusivamente tra soggetto passivo (turista) e Amministrazione comunale, è illegittima la previsione del regolamento comunale che preveda per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta riscossa dal titolare della struttura ricettiva una sanzione tributaria”. Secondo il Tar Sicilia, per tali violazioni il Comune è invece legittimato a comminare ed irrogare le sanzioni amministrative (da 25 a 500 euro) previste dall’art. 7-bis del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000).
Concludo con una considerazione citando: LEGGE 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Art. 13-bis (Chiarezza dei testi normativi).
(1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:
a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme
sostituite, modificate, abrogate o derogate;
b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonche' in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica
amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.
2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.
3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e
procedure previsti nell'articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici)).
DOTT. X