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Casa vacanza e residenza/domicilio proprietario

D

Dottor X

Guest
#2
Premetto che dopo il 2008, anno in cui "esplode la promozione e la commercializzazione delle strutture ricettive extralberghiere o "locazioni pure" sui portali, in Italia si é creata una discrasia tra la disciplina regionale e le norme che regolano il TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi). Infatti da un lato la gente pensa di potere svolgere attività saltuaria, di contro la Guardia di Finanza considera la presenza sui portali come attività d'impresa soggetto ad IVA. Conseguentemente, la presenza sui portali (Booking.,AirB&B,Expedia, etc.) rappresenta attività d’impresa, che può essere distinta in: 1) locazione turistica privata ai sensi dell’art. 1571 del codice civile, dell’art. 1 comma 2 lettera c della legge 431/1998 e dell’art. 53 del codice del turismo, in questa prima ipotesi si dovranno predisporre contratti per finalità turistica; 2) ricettività turistica aperta al pubblico disciplinata dalle leggi regionali sulle strutture ricettive, in questo secondo caso sarà obbligatoria presentare la SCIA al SUAP.
Come premesso, se la struttura sarà presente sulle OTA o sui portali, in genere, dovrà essere gestita con partita IVA.
Per non operare come impresa ma come attività saltuaria devono ricorrere alcune condizioni: svolgere l’attività in modo saltuario per meno di 180 giorni per anno, svolgerla come attività non prevalente (il reddito non deve essere prevalente rispetto ad eventuali altri redditi),non superare un certo reddito (5.000,00 annui); non offrire servizi turistici detti anche servizi alle persone: (cambio biancheria e lenzuola, pulizia e sistemazione camere), in sintesi non deve essere presente nessun tipo di organizzazione, non ci possono essere dipendenti che lavorano per la casa locata per “finalità turistiche”,
Nel caso della locazione turistica si potrà locare l’intero appartamento o parte dell’immobile, ai sensi dell’art. 12 legge n. 191/1978 che così dispone. “Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato.
A seguito di una circolare del Ministero dell’Interno del giugno 2015, l’obbligo di comunicazione delle presenze scatta, entro 24 ore dall’arrivo dell’ospite. Conseguentemente, il titolare dell’attività dovrà registrarsi al servizio ALLOGGIATIWEB, presso la Questura competente territorialmente.

Per essere assistiti in tutte le fasi, sopra citate, comunico che la nostra società,DES S.r.l. di Palermo propone contratti di consulenza annuale in tutta Italia, attraverso e.mail e video conferenze con SKYPE, nelle seguenti aree tematiche: giuridico-amministrativa, fiscale e tecnico-edilizia.

Per avvalersi della nostra consulenza ed assistenza personalizzata, contattateci alla mia e.mail:  saveriopanzica@alice.it - ****

Cordialmente

Dott. X
 
#3
Grazie dott. Saverio, avevo già avuto modo di leggere le sue indicazioni in altre riposte del forum, mi perdoni ma la mia domanda è specifica la ribadisco magari qualche utente potrà darmi qualche indicazione sul punto: il proprietario di una casa vacanza che la gestisce in modo non professionale quindi senza partita iva può avere residenza/domicilio nello stesso immobile?
 
D

Dottor X

Guest
#4
Ma la struttura verrà pubblicizzata sui portali? Se pubblicizzerà la struttura sui portali, la sua attività non potrà essere qualificata saltuaria.

Considerato che sono il moderatore del FORUM, nello specifico argomento, non vorrei che interventi di gente impreparata creassero confusione nel nostro FORUM. Pertanto, in risposta alla sua domanda, aggiungo quanto disposto dalla seguente normativa:

Art. 12 legge n. 191/1978
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato.

Se la locazione viene proposta per un periodo inferiore ai 30 giorni si applica la disciplina per i contratti brevi art. 1 comma 2 lettera c della legge n. 431/1998. A questo punto, per non ripetermi, invito a leggere quanto ho scritto nei precedenti post sul tema delle locazioni pure.
 
#5
No l'immobile non verrà pubblicizzato su internet o su portali di prenotazione, d'altronde è situato in località che vede un minimo flusso turistico esclusivamente nei mesi estivi. Utilizzando la disciplina dei contratti brevi (affitti di qualche giorno, settimanali, bisettimanali comunque inferiore a 30 giorni per eliminare fastidiose pratiche burocratiche come da lei evidenziato), potrei denominarla anche come "Casa Per affitti brevi" "Casa short lets" o comunque qualsiasi denominazione rientra e ricollega a quanto previsto per le Case vacanze?
 

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