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Cambio regione trasferimento agenzia viaggi

#1
Ciao a tutti.
Sono titolare di un'agenzia viaggi a Milano. Ora per motivi personali mi trasferirò in Abruzzo. Non riesco a reperire informazioni a riguardo... Ho chiamato la camera di commercio, la regione, il comune....
Se trasferisco la sede legale, la licenza di Milano è valida? O devo richiederne un'altra? Qualcuno sa come funziona?Grazie
Barbara
 
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Dottor X

Guest
#2
Gent.ma Barbara,
le agenzie di viaggi rientrano tra le competenze residuali/innominate dell'articolo 117 comma 4 della Costituzione. Pertanto, sono di competenza delle regioni. Diversa è la qualifica professionale del Direttore tecnico disciplinata dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 207/2006, novellato dal decreto legislativo n. 15/2016, le professioni rientrano tra le competenze concorrenti (Stato- Regioni) previste dall'articolo 117 comma 3 Della Costituzione. Conseguentemente, considerato che la figura professionale del D.T. ha valore in tutti i paesi dell'Unione Europea, potrà fruire di tale qualifica se apre un'agenzia in Abruzzo. Per quanto riguarda l'inizio attività dovrà presentare la SCIA scaricando modulistica e normativa regione Abruzzo al seguente LINK https://www.regione.abruzzo.it/content/moduli-scia-agenzie-di-viaggio

Se decidesse di mantenere la sede centrale a Milano, sarebbe attuabile il principio di attività d'impresa valida su tutto il territorio nazionale, come ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 362/1998. Che, in sintesi, così ha disposto: "Emerge una configurazione unitaria delle agenzie. Queste sono definite, testualmente, imprese, termine dotato di una attitudine qualificatoria non equivoca, che rimanda, per l’ovvia esigenza di lettura sistematica della disposizione, alla nozione di impresa desumibile dagli articoli 2082 e 2555 del codice civile, riguardanti, rispettivamente, l’imprenditore e l’azienda: il primo é colui che esercita professionalmente una attività economica per la produzione o lo scambio di beni o servizi; la seconda é il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Le filiali, le sedi secondarie, o le altre articolazioni territoriali della attività produttiva (uffici, punti vendita, ecc.) non costituiscono, nel nostro ordinamento, entità separate dall'azienda, né centro autonomo di imputazione di interessi economici distinti da quelli che fanno capo all'imprenditore".
 

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