stress
....ma figurati
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non capisco...è risaputo in tutta italia che il meccanismo è quello. accade stessa cosa per l'abilitazione di direttore tecnico. ci sono regioni dormienti o che hanno motivi particolari per non fare bandi o adeguarsi ai cambiamenti normativi, così tutti si armano e si spostano in altre regioni per abilitarsi.<br />
cio' che hanno fatto i ragazzi romani non ha nulla di strano. la "libera circolazione" delle professioni è un diritto per gli europei.<br />
oggi sono qui, domani sono lì. e allora? che problema ha l'amministrazione comunale se fino a ieri aveva 10 abilitati e improvvisamente se ne ritrova meno? il loro compito è abilitare, nel rispetto delle regole. quale danno riceve il comune in tale situazione? nessuno.<br />
e poi mi chiedo su quali basi possono aver fatto tale affermazione? mi chiedo cioè come possono verificare se il comportamento di tale ragazzi era stato pianificato a monte o se non è legato a ragioni reali?<br />
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la cosa in ogni modo non cambia.<br />
quello che dicono è contro la Legge 2 aprile 2007, n. 40<br />
articolo 10<br />
"4. Le attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, <strong>non possono essere subordinate</strong> all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e <strong>a requisiti di residenza</strong>, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attivita' di guida turistica non puo' essere negato, ne' subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, localita' e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non puo' essere negato l'esercizio dell'attivita' di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione, ne' abilitazione, sia essa generale o specifica."<br />
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il problema che forse ti hanno posto è legato al fatto che la Toscana (<a href="http://www.comune.pisa.it/att-economiche/testi/accompagnatore.htm">guarda qua tratto dal Comune di Pisa</a>) per l’esercizio della professione di accompagnatore turistico ha una procedura semplificata e aggiornata rispetto alle altre. E' necessario infatti <strong>presentare al Comune toscano di residenza, una dichiarazione di inizio di attività</strong>. <strong>Non è quindi necessaria l’autorizzazione all’esercizio della professione né frequentare corsi professionali o abilitazioni.</strong> E’ infatti semplicemente richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:<br />
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a) diploma di maturità di istituto tecnico o professionale per il turismo;<br />
b) diploma di liceo linguistico;<br />
c) diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici;<br />
d) diploma di laurea in lingue;<br />
e) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in scienze della mediazione linguistica;<br />
f) diploma di laurea in lettere.<br />
g) laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente, <strong>previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi</strong>. La verifica delle suddette conoscenze specifiche è di competenza del Servizio Formazione Professionale dell'Amministrazione Provinciale.<br />
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In alternativa al titolo di studio di cui sopra, per l’attività di accompagnatore turistico è richiesto il possesso del relativo attestato di qualifica, riconosciuto ai sensi delle legislazioni regionali vigenti. E’ anche riconosciuto valido il possesso della idoneità conseguita ai sensi delle legislazioni regionali vigenti.<br />
Possono esercitare l’attività di accompagnatore turistico in Toscana i cittadini italiani o di altri stati membri dell’UE non residenti in Toscana che risultano autorizzati all’esercizio della professione ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza o della legislazione regionale in materia.<br />
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<strong>quindi cosa può esser successo?</strong> che si è creato un flusso (più o meno "organizzato") di persone che trasferiscono la residenza in un comune toscano, denunciano l'inzio attività, si sottopongono alle verifiche se è il caso, ottengono il tesserino, successivamente ritornano a casa. Ma questa procedura era già prevista dalla normativa toscana (vedi punti 4-5) qui di seguito. Solo perchè sono una delle che regioni italiane che è più avanzata in materia e paga...il prezzo di questi escamotage. Non vedo però il problema...forse un pò di lavoro in più per gli impegati comunali che devono seguire la pratica del cambio di residenza?<br />
La legge regionale non stabilisce che tale procedura è valida solo tra i comuni della regione (sarebbe stato assurdo!). D'altro canto la "professione di accompagnatore turistico" è riconosciuta su base nazionale. quindi una volta ottenuta - anche se con modalità differente rispetto ad altre regioni - questa è valida per tutta Italia. E non è che possono fare differenza di tesserino (almeno credo) se una persona usa la procedura semplificata con appropriato titolo di studio o ha fatto invece un corso con attestato di qualifica. Cioè non è che esitono Accompagantori di serie A e di serie B. Ciò significa che una volta ottenuto in una maniera o nell'altra è unico e valido per qualsiasi altra regione.<br />
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Per tagliare la testa al toro.....la procedura è simile in qualunque altro comune toscano, quindi se a livorno hanno avuto questo precedente che li ha un attimo "chiusi" sulla faccenda puoi sempre tentare altrove, partendo da <a href="http://centroservizi.lineacomune.it/portal/page/portal/MULTIPORTALE/FIRENZE/TAB_5LETUEGUIDE?_piref_.tema=313&_piref_.sottotema=2152&_piref_.macrostruttura=sviluppo+economico&_piref_.servizio=accompagnatore+turistico&_piref_.idservizio=%2Fkbm_root%2Fcommondir_comune_di_firenze%2Fthematicgroup_organizzazione_tematica%2Fthematicdir_sviluppo_imprese_e_commercio%2Fsubthematicgroup_accompagnatore%2Fservdir_accompagnatore_turistico%2Fservfiledir_1-Scheda_Servizio%2Fservfile_accompagnatore_turistico.html">firenze</a>:<br />
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<strong>La Legge regionale toscana 23 marzo 2000, n. 42 </strong>(<strong>Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)</strong> che è precedente alla Legge 2 aprile 2007, n. 40 (famosa Bersani), artt. 110-111 dice:<br />
Art. 111<br />
Requisiti per l’esercizio della professione<br />
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1. Per l’esercizio della professione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:<br />
a) possesso di titolo di studio o di formazione professionale o di idoneità compreso fra quelli indicati all’articolo 112;<br />
b) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione,<br />
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.<br />
<br />
2. Per l’esercizio della professione di accompagnatore turistico è necessario presentare al comune di residenza una denuncia di inizio di attività, ai sensi dell’articolo 58 e seguenti della l.r. 9/1995, attestante l’esistenza dei<br />
presupposti e dei requisiti di legge.<br />
<br />
<strong>3. Il comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell’utente,<br />
al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della<br />
competente struttura regionale(64).<br />
<br />
4. In caso di cambiamento di residenza, il comune che abbia ricevuto la denuncia di inizio di attività trasferisce<br />
gli atti relativi a questa al nuovo comune di residenza. </strong><br />
<br />
5. Possono esercitare l’attività di accompagnatore turistico in Toscana i cittadini italiani o di altri stati membri dell’UE non residenti in Toscana che risultano autorizzati all’esercizio della professione ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza o della legislazione regionale in materia.<br />
<br />
6. L’accompagnatore turistico è tenuto a comunicare al comune di residenza l’eventuale cessazione della propria attività.<br />
<br />
Art. 112<br />
Titoli<br />
1. Per lo svolgimento dell’attività di accompagnatore turistico, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli<br />
di studio:<br />
a) diploma di maturità di istituto tecnico o professionale per il turismo;<br />
b) diploma di liceo linguistico;<br />
c) diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici;<br />
d) diploma di laurea in lingue;<br />
e)diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in scienze della mediazione linguistica;<br />
f) diploma di laurea in lettere.<br />
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, per l’attività di accompagnatore turistico è richiesto il possesso<br />
del relativo attestato di qualifica, riconosciuto ai sensi delle legislazioni regionali vigenti.<br />
3. È altresì riconosciuto valido, per lo svolgimento dell’attività di accompagnatore turistico, il possesso della idoneità conseguita ai sensi delle legislazioni regionali vigenti.