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B&B con p.iva, intestazione utenze. oneri e tributi a carico della ditta?

#1
salve, sto avviando un B&B come ditta individuale
Mi domando se l'intestazione dell'utenza dell'energia elettrica o comunque lo svolgimento dell'attività di B&B presso lo stesso stabile in cui vivo e dunque risiedo,comportarà dei cambiamenti relativi agli importi di tasse, tributi e altri oneri comunali (penso in primis alla tassa sui rifiuti)
Sto riscontrando grande difficoltà a reperire info sull'argomento, spero che qui qualcuno possa aiutarmi a capire.

grazie
 
D

Dottor X

Guest
#2
Buongiorno, per una risposta esaustiva la prego di indicare la regione in cui intende operare.
 
D

Dottor X

Guest
#4
Ritengo che nessun mutamento, tecnico edilizio, sia previsto. Pertanto proceda pure con le utenze ordinarie dello stabile in cui vive. Ad ognibuon fine le rappresento la disciplina vigente in Campania per i B&B
Strutture turistico-ricettive Legge regionale 10 maggio 2001, n. 5 “Disciplina delle attività di Bed and Breakfast” Regime autorizzatorio: La L.R. n.5/2001 prevede all'art.2: “Accertamento dei requisiti 1. L'attività di cui all'art. 1 può essere intrapresa previa domanda, presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, da inviare al Comune per richiedere l'autorizzazione dell'inizio dell'attività e da cui risulta: a) le generalità complete dell'interessato e l'ubicazione dell'immobile; b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, firmata da un tecnico iscritto all'albo e accompagnata dal certificato di abitabilità o da autodichiarazione sostitutiva; c) certificazione sullo stato di famiglia e sulla residenza, nonché autodichiarazione dell'interessato che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e indicate nell'allegato 1 al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490; 2. Il Comune provvede, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività, tenendo conto che: a) sussistano i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773; b) sussistano i requisiti ingienico-sanitari, antinfortunistici ed antincendio previsti dalle norme vigenti.” e all'art. 6: “Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività. 1. È fatto obbligo ai titolari dell'attività di cui all'articolo 1 di esporre, nei locali adibiti all'esercizio "Bed and Breakfast", in luogo ben visibile, l'autorizzazione di inizio dell'attività e la tabella indicante le tariffe praticate. L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti le strutture turistico-ricettive sono soggetti, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 59/2010, al regime abilitativo di cui all’art. 19 della L. n. 241/1990, che, nel testo introdotto dall’art. 49 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010, prevede la “segnalazione certificata di inizio attività – Scia” , la quale, di conseguenza, sostituisce la disciplina autorizzativa prevista dagli artt. 2 e 6 della L.R. n.5/2001. L'espressione “segnalazione certificata di inizio attività” sostituisce altresì quella di “autorizzazione”, ovunque ricorra, anche come parte di un'espressione più ampia. Requisiti vietati: obbligo di residenza e stabile domicilio Il testo dell'art.1 della L.R. 5/2001 prevede: “Definizione e caratteristiche. 1. Costituisce attività ricettiva di "Bed and Breakfast" l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata, con carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere e per un massimo di sei ospiti. 2. L'attività di cui al comma 1 deve assicurare i seguenti servizi minimi: fonte: http://burc.regione.campania.it a) fino a due ospiti un servizio bagno anche coincidente con quello dell'abitazione; oltre i due ospiti un ulteriore servizio bagno; b) requisiti dimensionali minimi per camera, come segue: - 9,00 mq per un posto letto; - 12,00 mq per due posti letto; - 18,00 mq per tre posti letto; - 24,00 mq per quattro posti letto; c) pulizia quotidiana dei locali; d) cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana o a cambio del cliente; e) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento; f) cibi e bevande confezionate per la prima colazione. 3. I locali destinati all'attività di "Bed and Breakfast" devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie, previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale, nonché l'adeguamento alle normative di sicurezza vigente. 4. Il soggiorno massimo consentito non può superare i trenta giorni consecutivi. 5. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell'abitazione, l'obbligo di residenza e stabile domicilio nella stessa. Ai sensi dell'art.14 della Direttiva Servizi, dell'art.11 del D.Lgs. n. 59/2010 e dell'art. 4 del Regolamento n. 11/2010 è requisito vietato l’obbligo congiunto di residenza e di stabile domicilio previsto all'art.1 comma 5 della L.R. n. 5/2001. Di conseguenza, l’esercizio dell’attività ricettiva di bed and breakfast comporta, per i proprietari o possessori dell’abitazione, l’obbligo di residenza o di abituale dimora. Legge regionale
 

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