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B&B con noleggio camper

D

Dottor X

Guest
#2
Buonasera, per noleggiare un camper bisogna essere in regola con la disciplina del Noleggio senza conducente.
Avviare l'attività di noleggio senza conducente
Definizione
Per noleggio senza conducente di veicoli si intende l’attività professionale esercitata da chi dà in locazione al cliente, per le proprie esigenze, autoveicoli (autovetture, autocaravan, autocarri, biciclette, motocicli, veicoli a trazione animale ecc.), dietro corrispettivo.
Il presupposto per l’esercizio dell’attività è la disponibilità di una rimessa idonea allo svolgimento della stessa. La rimessa può essere pubblica o privata. Sono rimesse pubbliche le autorimesse commerciali con ingresso libero. Sono private, invece quelle in cui l’ingresso sia invece limitato. La rimessa privata può essere all’aperto o al chiuso. Nel primo caso lo spazio prescelto deve essere conforme alle destinazioni vigenti di P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale); nel secondo caso i locali devono avere la prescritta destinazione d’uso. In taluni casi può essere autorizzata una rimessa su area pubblica a condizione che l’interessato abbia ottenuto la prescritta concessione di suolo pubblico.
Normativa di riferimento:
D.P.R. 19.12.2001 n. 481 “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente.
D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 “Codice della strada”.
Norme e disposizioni comunali.
Modalità per la comunicazione di inizio attività:
L’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a SCIA da presentarsi allo Sportello Unico che, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 19.12.2001 n. 481,
Requisiti per lo svolgimento dell’attività:
Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti morali: - insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia"; - insussistenza di condanne penali, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivo superiore a 2 anni e salvi i casi di riabilitazione. Tali requisiti devono essere posseduti e dichiarati anche da tutti i soci e da tutti coloro che sono muniti di potei di rappresentanza della Società.
2. Requisiti tecnici: - Conformità dei locali: la rimessa sede dell’attività deve rispettare la normativa urbanistica e quella relativa alla destinazione d’uso, e deve essere in possesso del titolo abilitativo edilizio e del certificato di agibilità; - Le rimesse chiuse devono essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi (ad esclusione degli spazi su area pubblica).
Cosa occorre fare per iniziare l’attività:
1) essere in possesso dei requisiti sopra indicati;
2) presentare allo Sportello, la segnalazione di inizio attività mediante il servizio Invia la pratica online allegando la documentazione richiesta.
La segnalazione deve essere firmata digitalmente per la trasmissione via PEC
La segnalazione non è soggetta a imposta di bollo
Tempi:
L'attività può avere inizio dalla data di presentazione della segnalazione
 

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