• Ciao! perché non prendi parte alle discussioni e non dici la tua? Registrati ora!

Avviare attività Casa vacanze

#1
salve a tutti,
vorrei avviare l'attività di casa vacanze, ma ho il problema che le case non sono di mia proprietà. posso comunque farle se mi faccio i contratti di affitto in capo a me e poi li sub affitto? aprendo l'attività di affittacamere?
oppure apro un'associazione turistica, in modo che l'associazione faccia i contyratti con i proprietari e poi li subaffitta?

grazie
 
D

Dottor X

Guest
#2
PREG.MO GIOVANNI, RIPORTO QUANTO COMUNICATO VIA E.MAILIl problema che affligge una la corretta interpretazione del fenomeno relativo alla "ricettività diffusa" consiste nella discrasia tra le leggi regionali e nazionali di settore e il TUIR. A seguire una mia sintesi sul fenomeno.

Premetto che dopo il 2008, anno in cui "esplode la promozione e la commercializzazione delle strutture ricettive extralberghiere o "locazioni pure" sui portali, in Italia si é creata una discrasia tra la disciplina regionale e nazionale ricettiva e le norme che regolano il TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi). Infatti da un lato la gente pensa di potere svolgere attività saltuaria, di contro la Guardia di Finanza considera la presenza sui portali come attività d'impresa soggetto ad IVA. Conseguentemente, la presenza sui portali (Booking.,AirB&B,Expedia, etc.) rappresenta attività d’impresa, che può essere distinta in: 1) locazione turistica privata ai sensi dell’art. 1571 del codice civile, dell’art. 1 comma 2 lettera c della legge 431/1998 e dell’art. 53 del codice del turismo, in questa prima ipotesi si dovranno predisporre contratti per finalità turistica; 2) ricettività turistica aperta al pubblico disciplinata dalle leggi regionali sulle strutture ricettive, in questo secondo caso sarà obbligatoria presentare la SCIA al SUAP.
Come premesso, se la struttura sarà presente sulle OTA o sui portali, in genere, dovrà essere gestita con partita IVA.
Per non operare come impresa ma come attività saltuaria devono ricorrere alcune condizioni: svolgere l’attività in modo saltuario per meno di 180 giorni per anno, svolgerla come attività non prevalente (il reddito non deve essere prevalente rispetto ad eventuali altri redditi),non superare un certo reddito (5.000,00 annui); non offrire servizi turistici detti anche servizi alle persone: (cambio biancheria e lenzuola, pulizia e sistemazione camere), in sintesi non deve essere presente nessun tipo di organizzazione, non ci possono essere dipendenti che lavorano per la casa locata per “finalità turistiche”,
Nel caso della locazione turistica si potrà locare l’intero appartamento o parte dell’immobile, ai sensi dell’art. 12 legge n. 191/1978 che così dispone. “Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato.
A seguito di una circolare del Ministero dell’Interno del giugno 2015, l’obbligo di comunicazione delle presenze scatta, entro 24 ore dall’arrivo dell’ospite. Conseguentemente, il titolare dell’attività dovrà registrarsi al servizio ALLOGGIATIWEB, presso la Questura competente territorialmente.
Per essere assistiti in tutte le fasi, sopra citate, comunico che la Società, DES S.r.l. di Palermo propone contratti di consulenza in tutta Italia, attraverso e.mail e video conferenze con SKYPE, nelle seguenti aree tematiche: giuridico-amministrativa, fiscale e tecnico-edilizia.

Cordialmente

Dott. X
 

Membri online

Nessun utente è online al momento.

Statistiche forum

Discussioni
6,314
Messaggi
38,425
Utenti registrati
19,236
Ultimo utente registrato
Oksana khramova
Top