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Attività svolta in forma imprenditoriale Vs occasionale.

KICCO

Nuovo Membro
#1
Buonasera a tutti,
sono proprietario di un immobile che affitto solamente nel periodo estivo tramite i rinomati portali che ci sono su internet. Effettuo come di regola la comunicazione alla P.s, e dichiaro il tutto applicando la cedolare secca al 21% ( attualmente dall'entrata in vigore del D.l 50/2017 la somma viene trattenuta dal portale che successivamente mi consegna la certificazione delle ritenute operate e versate), e fin qui tutto ok.

Il dubbio che mi assale da qualche mese è : qual'è la linea di confine tra attività svolta in maniera occasionale e quella svolta in forma imprenditoriale??

Mi spiego meglio...qualche mese fa andai al comune per compilare la scia che il Suap ha predisposto al fine del pagamento dell'imposta di soggiorno, nelle note c'è scritto "Perché non sia configurata l'attività imprenditoriale è esclusa, da parte del locatore, la fornitura di servizi complementari o aggiuntivi, diversi da quelli minimi indicati dall'art. 4, nonché la pubblicità dell'attività. Non è considerata pubblicità la normale attività informativa, anche tramite siti internet privati, purché non inseriti in circuiti di prenotazione e commercializzazione con caratteristiche che travalichino una semplice informazione, indicazione di visibilità o delle coordinate quali indirizzo, telefono, fax ed e-mail " -

da qui il dubbio.. ma se ai titolari di P.Iva il la ritenuta non viene operata ai sensi dei commi 4 e 5-ter dell'art.4 del D.l 50/2017, come è possibile che questa venga operata ai privati se allo stesso tempo il comune la configura come attività d'impresa?????
 
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D

Dottor X

Guest
#2
Preg.mo Kicco,
premesso che, le discipline di riferimento per la ricettività turistica sono: a) per le strutture alberghiere ed extralberghiere le norme emanate dalle regioni, ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione, (competenze residuali o innominate delle regioni); b) per le locazioni brevi/turistiche: art. 1571 del codice civile, art. 1 comma 2 lettera c della legge legge 9 dicembre 1998, n. 431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e dall’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo); competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione .

Da quello che ha scritto si evince che lei opera nel contesto delle LOCAZIONI BREVI TURISTICHE

• NORMATIVA - LOCAZIONI BREVI/TURISTICHE

Art. 42 Costituzione comma 2 “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti”.

Art. 1571 e succ. codice civile "Locazioni"

Art. 1 comma 2 - lettera c legge 431/1998 “esenzione registrazione contratti per finalità turistica” –
(L’articolo 1 comma 4 della predetta legge 431/1998 dispone: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta – AD
SUBSTANTIAM).

Art. 53 “Codice del turismo” – (codice civile in tema di locazioni)

Art. 3 comma 2 del d.lgs. 14/03/2011, n. 23 (Federalismo fiscale) La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione”. (articolo 2-bis della tariffa, parte seconda, allegata al Tur). Per stabilire tale durata, è necessario fare riferimento al rapporto di locazione e di affitto dell’immobile intercorso nell’anno con lo stesso locatario e affittuario (circolari Agenzia delle Entrate n. 12/1998 e n. 26/2011).

COMUNICAZIONE PRESENZA OSPITI

Cittadini italiani ed appartenenti all’Unione Europea: Art. 12 legge n. 191/1978 “Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato”.

Cittadini extra comunitari

Art. 7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull'Immigrazione
1. “Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente
o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti
nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità
locale di pubblica sicurezza.


Il Ministero dell’Interno, con circolare interpretativa del 26.06.2015 della Direzione Centrale Affari Generali della Polizia di Stato, protocollo n. 0004023, diretta a tutte le Questure, in risposta al
quesito sollevato da un’associazione di B&B, Affittacamere e Case vacanze, ha affermato che per
colmare un pericoloso vuoto normativo, gli oneri dell’art. 109 TULPS, si applicano, anche, alle
locazioni brevi/turistiche.

CONSIDERAZIONE NORMATIVA in relazione alla giurisprudenza di merito -

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze: 2/11/2007 n. 23031 - 9/1/2009 n. 237) affermano l’estraneità delle circolari ministeriali tra le fonti normative del nostro ordinamento: esse costituiscono solo l’interpretazione “ufficiale” data dalla P.A. ad una determinata norma, e come tale assolutamente prive di efficacia vincolante, sia per i cittadini che per i giudici a tal punto che la circolare non vincola neppure l’Amministrazione emanante, né tanto meno gli uffici gerarchicamente subordinati. Pertanto, l'obbligo di comunicazione di cittadini italiani e appartenenti all'Unione Europea segue la disciplina dell'articolo 12 della legge n. 191/1978 (dopo 30 giorni).

IMPOSTA DI SOGGIORNO

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Art. 4 - Imposta di soggiorno 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località' turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.


IMPORTANTISSIMA CONSIDERAZIONE: LE LOCAZIONI TURISTICHE SONO DISCIPLINATE DALL’ART. 1571 DEL CODICE CIVILE; DALL’ART. 53 DEL CODICE DEL TURISMO E DALLA LEGGE N. 431/1998 (rientrano tra le competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L) della Costituzione). PERTANTO NON SONO STRUTTURE RICETTIVE (rientrano tra le competenze innominate o residuali assegnate alle regioni ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione) NE CONSEGUE CHE LE LOCAZIONI TURISTICHE NON SONO SOGGETTE ALL’IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017 lei può operare nell'ambito dell'attività occasionale, pertanto non necessita di partita IVA e può applicare la cedolare secca (trattasi di deroga all'articolo 2082 del c.c. "Attività d'impresa"). Può dire ai funzionari comunali che sono impreparati, da parte del Dott. X, e che possono studiare, se vogliono, la disciplina normativa da me allegata.

Allego la disciplina normativa, da me raccolta, per assistenza dedicata, contattatemi alla mia e.mail ****
 

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