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Associazione promozione turistica

#1
Buongiorno,
vorrei costituire un'associazione di promozione turistica e sensibilizzazione del territorio organizzando delle escursioni e visite di 2-3 giorni (per determinate attività ci appoggeremo a guide) nelle marche e regioni limitrofe riservate ai soci. Uno dei soci fondatori è proprietario di un veicolo omologato al trasporto di 9 persone e immatricolato uso proprio abitazione.
1) è possibile stipulare un contratto di comodato d'uso gratuito in modo tale che il mezzo possa essere utilizzato dall'associazione per svolgere la sua attività?
2) Il mezzo in tal caso potrebbe essere guidato da tutti i soci?
3) per quanto riguarda la pubblicità quali sono i limiti? se pubblicizzo gli eventi che organizziamo sul sito e sui social e precisando che sono riservati ai soci non ci dovrebbero essere problemi, giusto?
4) considerato che molti partecipanti potrebbero essere turisti stranieri e che parteciperanno solamente ad un'unica escursione, devo ugualmente iscriverli come soci?

grazie per l'attenzione.
saluti
 
D

Dottor X

Guest
#2
Premesso che nella regione Marche, la disciplina per le associazioni è quella disciplinata dagli articoli 67 e 68 della - LEGGE REGIONALE 11 luglio 2006, n. 9

Titolo: Testo unico delle norme regionali in materia di turismo

Art. 67

(Associazioni senza scopo di lucro)

1. E’ istituito presso il servizio regionale competente l’elenco delle associazioni nazionali senza scopo di

lucro con rappresentanza sul territorio regionale, costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali,

che svolgono sullo stesso territorio regionale le attività di organizzazione e vendita di viaggi e turismo a

favore dei propri associati o appartenenti.

2. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1.

3. Le associazioni iscritte nell’elenco svolgono l’attività, esclusivamente in conformità allo scopo per cui

sono state costituite e nel rispetto della normativa comunitaria e statale, previa stipula dell’assicurazione di

cui all’articolo 62.

4. Il legale rappresentante delle associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 1 trasmette alla Giunta

regionale e al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione contenente:

a) il programma di attività realizzato nell’anno trascorso e quello che si intende svolgere nell’anno

successivo;
stampa o altri mezzi di comunicazione anche se l’organizzazione è curata da un’agenzia autorizzata, il cui

nome deve essere citato assieme agli estremi dell’autorizzazione.

7. Le associazioni di cui al presente articolo possono operare anche tramite proprie articolazioni territoriali.

8. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 70, è disposta la cancellazione

dell’associazione dall’elenco in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reiscrizione

all’elenco non può avvenire prima di un anno.

Nota relativa all'articolo 67:

Così modificato dall'art. 45, l.r. 29 aprile 2011, n. 7.

Art. 68

(Organizzazione di viaggi

in forma non professionale)

1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali,

religiose, sportive, sociali e ambientali che promuovono l’effettuazione di viaggi senza scopo di lucro ed

esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti non sono soggetti alle norme della presente legge,

purché l’attività sia svolta in forma occasionale comunque in numero massimo di quattro all’anno e per

almeno due dei quali la durata del viaggio e soggiorno non superi i tre giorni.

2. I viaggi organizzati dai soggetti di cui al comma 1 devono essere preventivamente comunicati al Comune e

sono subordinati alla stipula da parte del soggetto organizzatore di polizze assicurative.

3. Gli enti locali devono avvalersi delle agenzie per l’organizzazione di viaggi che rientrano nei pacchetti
Per quanto riguarda il mezzo, purché sia intestato all'Associazione, lo stesso mezzo può essere guidato e utilizzato dai soci per gli scopi dell'oggetto sociale, a condizione che vengano rispettai i criteri normativi dei predetti articoli 67 e 68.


turistici di cui all’articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma

dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), fatte salve le attività istituzionali svolte ai sensi della

normativa vigente in favore di anziani, minori e portatori di handicap. Parimenti sono fatte salve le attività

organizzate dagli istituti scolastici nell’ambito della programmazione annuale della rispettiva attività

didattica, purché la durata del viaggio e del soggiorno non superi le quarantotto ore.

b) ogni variazione intervenuta rispetto a quanto stabilito al comma 3.

5. Le associazioni iscritte indicano, con apposita insegna posta all’ingresso degli uffici, che le attività

organizzate sono riservate ai soci dell’associazione.

6. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi natura predisposti dalle

associazioni di cui al comma 1 devono essere redatti in conformità a quanto previsto dalla normativa

comunitaria e statale e diffusi esclusivamente in ambito associativo. E’ vietata la pubblicizzazione tramite
 
#3
ok grazie mille, nel caso in cui in futuro volessi aprire una partita iva dovrei essere per forza guida turistica o ci sono anche altre categorie di professioni ? per fare una srl come dovrei essere inqudrato? grazie
 

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