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Assicurazione per uscite guidate

#1
Salve, sono una guida turistica della Regione Campania, con regolare partita iva ed iscritta alla gestione separata.
ho creato degli itinerari turistici - passeggiate con visite ai siti storici e monumentali da vendere a chi interessato.
Gli itinerari sono appunto passeggiate per la città. Mi chiedevo se devo essere coperta da assicurazione e come funziona in caso di infortunio di un partecipante.
I clienti pagherebbero una quota di partecipazione al tour, volto a coprire il servizio offerto.
grazie a chi mi risponderà.

Buona serata
 
D

Dottor X

Guest
#2
Buongiorno Robertar nell'ambito della sua attività di guida turistica lei può fatturare, esclusivamente, i servizi di guida. Per altri servizi, le competenze spettano alle agenzie di viaggi e ai TT.OO., in merito il decreto legislativo n. 79/2011 "Codice del turismo" dall'articolo 32 all'articolo 51, tra l'altro, distingue i "pacchetti turistici" dai "servizi turistici collegati" che, in ogni caso, lei non può né vendere né fatturare, meglio avvalersi di un'agenzia di viaggi che può vendere sia i "pacchetti turistici" che i "servizi turistici collegati". In sintesi: le assicurazioni, a tutela del turista consumatore, devono essere incluse nei pacchetti turistici, l'obbligo delle assicurazioni non è previsto per i servizi turistici collegati.
 
#3
Grazie mille Saverio. In realtà io sto offendo servizi di visita guidata a cui le persone interessate possono partecipare, non sono pacchetti turistici come inteso dal codice del turismo. Cosa succede quindi se un mio cliente cade durante una visita guidata?
 
D

Dottor X

Guest
#4
Gent.ma Robertar, lei non sarà responsabile se ha operato con la: LA DILIGENZA PARTICOLARE DEL PROFESSIONISTA: (ART. 1176 C.C.) 1-L’obbligo di diligenza come clausola generale. – 2. La diligenza in concreto. – 3. La ragionevolezza nella valutazione della diligenza prestata: gli obblighi informativi. – 4. Gli obblighi di consiglio e di dissuasione. 1. – L’obbligo di diligenza, al pari di quelli di correttezza (art. 1175 c.c.) e di buona fede (artt. 1337, 1375), rientra nel novero delle clausole generali che prescrivono alle parti un comportamento di cui non definiscono il contenuto: parlando appunto di correttezza, diligenza, buona fede, denotano una tensione verso un atteggiamento di generale lealtà, senza dire però in cosa consista.

SINTESI TROVERA' L'ARTICOLO PER INTERO AL SEGUENTE LINK
http://www.juscivile.it/contributi/2017/31_Sicchiero.pdf
 

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