• Ciao! perché non prendi parte alle discussioni e non dici la tua? Registrati ora!

Art. 31 (Sanzioni amministrative pecuniarie) Estratto Legge

#1
Estratto Legge Regionale 6 Agosto 2007, n. 13<br />
Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14<br />
(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento<br />
amministrativo) e successive modifiche.<br />
Art. 31 (Sanzioni amministrative pecuniarie)<br />
1. L’esercizio di un’attività ricettiva, anche in modo occasionale, senza autorizzazione è soggetta a sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro e all’immediata chiusura dell’attività.<br />
2. L’inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, da parte delle strutture ricettive soggette alla stessa, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.<br />
3. La mancata esposizione al pubblico dell’autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.<br />
4. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del segno distintivo assegnato a seguito di classificazione, ovvero dei cartellini relativi alla pubblicità dei prezzi, nonché delle tabelle prezzi aggiornate, comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.<br />
5. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dell’apposito cartello indicante il percorso antincendio comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.<br />
6. L’attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo di un’attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o di una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata è soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.<br />
7. La mancata presentazione da parte delle strutture ricettive dei moduli di comunicazione dei prezzi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.<br />
8. L’applicazione da parte delle strutture ricettive di prezzi difformi da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.<br />
9. La dotazione, in modo permanente, nelle strutture ricettive, escluse quelle all’aperto, di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per ogni posto letto in più.<br />
10. La mancata osservanza, da parte delle strutture ricettive alberghiere, dell’obbligo di rimuovere il posto letto aggiunto alla partenza del cliente è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro. (solo per le strutture Alberghiere)<br />
11. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai sensi dell’articolo 28 da parte delle strutture ricettive comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 2.000 euro.<br />
12. L’accoglienza, da parte delle strutture ricettive all’aperto, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata è soggetta ad una sanzione amministrativa di 500 euro per ogni persona ed ogni giorno in più.<br />
13. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.<br />
14. Le sanzioni di cui ai commi 1, 3, 5, 9, 10 e 12 sono irrogate dal comune competente e i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo.<br />
15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 6, 7, 8 e 11 sono irrogate dalla provincia competente e i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in
 

Membri online

Nessun utente è online al momento.

Statistiche forum

Discussioni
6,319
Messaggi
38,452
Utenti registrati
19,269
Ultimo utente registrato
FRANCESCO MAMELI
Top