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Appartamento locato in modo frazionato: si considera una struttura ricettiva?

#1
Buonasera sig. Panzica, approfitto della sua esperienza e competenza per sottoporle il mio caso. Possiedo un appartamento (unica unità immobiliare) con tre accessi indipendenti che vorrei locare in modo frazionato. Posso proporre le tre porzioni dell’appartamento separatamente tramite affitti brevi turistici come privato? O rischio che questa mia proposta venga riconfigurata come attività ricettiva extra alberghiera? La ringrazio anticipatamente in attesa di una sua risposta.
 
D

Dottor X

Guest
#2
Buongiorno Sig. Filippo,
se si tratta di un unico sub-catastale, nessun problema, la disciplina di riferimento è la seguente:
Art. 12 legge n. 191/1978 “Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato”.

Allego la sintesi della disciplina normativa.

Per assistenza dedicata contattatemi alla mia e.mail - ****
 

Allegati

#3
Salve
Mi permetto di fare solo una valutazione sulla precedente richiesta di Filippo Fedi circa la possibilità di affittare separatamente più porzioni dell'immobile.
Volevo solo osservare che il citato Art. 12 legge n. 191/1978 è vero che consente anche l'affitto di parte di fabbricato ma non specifica nulla circa la possibilità di affittare tali parti contemporaneamente. Cioè a dire che è possibile che io affitti, non per forza tutto l'appartamento, ma solo una parte dello stesso ma ciò non vuol dire che possa affittare contemporaneamente più parti o stanze.
Diversamente ho letto di una circolare (la 24/E del 12/10/2017 dell'agenzia dell'entrate) che, in analogia con quanto previsto per la cedolare secca sugli affitti, dovrebbe consentire la possibilità di locazione contemporaneo di porzioni di unità abitativa (Circolare 26/E del 01/06/2011).
Cordialità
 
D

Dottor X

Guest
#4
Principio di leicità
Secondo la Corte Costituzionale, 115/2011, l’imposizione di obblighi di non fare (divieti) «rientra ugualmente nel concetto di ‘prestazione’», poiché risulta «anch’essa restrittiva della libertà dei cittadini». Quindi o i divieti sono espliciti, in quanto formulati dalla legge, o se manca la legge che vieta, il comportamento è automaticamente lecito e non esiste il divieto. Ciò che non è vietato dalla legge è dunque lecito e sempre consentito.
 

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