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annullamento del contratto di viaggio:help!

#1
salve a tutti.sto preparando l'esame di diritto ue e normativa europea del turismo e non mi sono chiare delle cose riguardo all'annullamento del contratto di viaggio. In base alla direttiva n.314 del 1990,se l'organizzatore annulla il viaggio per via del mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, il turista sarà rimborsato? Non riesco a capire!<br />
Sul libro dice che "se l'organizzatore annulla il servizio tutto compreso [...] il consumatore ha diritto ad essere rimborsato della totalità dell'importo e se indicato ha diritto ad essere indennizzato,tranne nel caso in cui il servizio è stato annullato per mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti"<br />
Ecco,quest'ultima frase mi ha fatto sorgere dei dubbi!Ma allora sto turista viene rimborsato o no?non capisco allora che vuol dire indennizzato!<br />
Spero possiate aiutarmi! Ho l'esame tra 3 giorni e sono disperata!grazie in anticipo a tutti!
 
#2
:D di norma il cliente/viaggiatore rilascia un acconto all'atto della prenotazione del viaggio e se firma il contratto di viaggio che prevede l'annullamento dello stesso in caso di mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti, in caso di annullamento riceve l'importo dell'acconto versato in quanto non è previsto alcun indennizzo o risarcimento perchè non c'è nessuna responsabilità dell'organizzatore.
 
#3
grazie per il chiarimento.. ma allora che differenza c'è con l'indennizzo?Nel senso,in cosa consiste questo indennizzo? Perchè comunque nel caso non si potesse più partire per mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti si ha comunque diritto al rimborso dell'acconto..e allora questo indennizzo cos'è?? Grazie mille e scusa ma mi era venuto questo dubbio.... :oops:
 
#4
L'annullamento del contratto per mancato raggiungimento dei partecipanti è previsto da contratto cioè all'atto della firma del contratto il viaggiatore è a conoscenza che potrebbe esserci questa eventualità e l'accetta come condizione contrattuale.<br />
Di conseguenza se il contratto viene annullato non è per responsabilità dell'organizzatore ed è prevista la sola restituzione della caparra ( il contratto è nullo).<br />
Viceversa se il contratto viene annullato o modificato per colpa dell'organizzatore allora è previsto o prevedibile un indennizzo ulteriore ( in aggiunta all'eventuale caparra versata a titolo di risarcimento) semprechè l'organizzatore non proponga una soluzione identica o superiore qualitativamente per il viaggiatore che sia da questi gradita. :D
 

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