Come ho già risposto in altre sezioni.<br />
Premesso che la Cassazione Civile, Sezione Terza, con sentenza n. 10671 del 4 febbraio 1987; dispone “Il contratto d'albergo, e quello affine di residence, si differenziano dal contratto di locazione d'immobile arredato…perché in quest'ultimo l'oggetto della prestazione si esaurisce nel godimento del bene (ancorché il concedente possa eventualmente fornire prestazioni accessorie rientranti comunque nel novero dei normali servizi condominiali), mentre nel contratto di albergo e di residence il godimento dell'immobile, avente di regola carattere temporaneo e transitorio, si accompagna e si integra con una serie di servizi, di natura genericamente alberghiera, riconducibili sinallagmaticamente al contratto di somministrazione od al contratto di opera, che assumono una rilevanza paritetica rispetto alla prestazione dell'alloggio.<br />
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La premessa distingue due categorie di ricettività turistica, nello specifico case per vacanze: 1) con prestazione di servizi cambio lenzuola, cambio biancheria e pulizia camere, che di fatto sono servizi alberghieri assimilabili a quelli forniti dalle case per vacanza in base all'articolo 1786 codice civile, questa attività può essere esercitata, tramite classifica da parte delle Province e successiva alla Scia da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive, l'intermediazione turistica di questa tipologia di immobili è riservata alle agenzie di viaggi e alle agenzie immobiliari. Per la regione Sicilia la norma di riferimento è la legge regionale 6 aprile 1996 n. 27;<br />
2) contratti per finalità turistiche lettera c articolo 1 legge n.431del 1998, in questo caso la competenza è dei sigoli privati o, tramite mandato alle agenzie immobiliari e alle agenzie di viaggi; al godimento dell’immobile si non si accompagna la fornitura di servizi aggiuntivi, quali la pulizia dell’alloggio o il cambio della biancheria.<br />
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Pertanto, l'intermediazione immobiliare turistica può essere svolta solo: dagli agenti immobiliari o dagli agenti di viaggi, a meno che un soggetto non abbia la disponibilità dei locali (titolo di: proprietà, affitto o comodato), in questo caso opera per conto proprio e allora deve avviare una impresa di: persone o capitali.<br />
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