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Agenzia di viaggio online o su strada

#1
Buonasera a tutti. La mia domanda è: un adv online ha gli stessi diritti e competenze di una su strada cioè un proprietario di agenzia online ha gli stessi diritti e doveri di una su strada?. So che alcune regioni lo fanno altre no. Io abito in campania e non sono riuscito a capire perche alla provincia c’e troppa ignoranaza e confusione. Potete aiutarmi?
 
D

Dottor X

Guest
#2
Buongiorno, le norme che disciplinano le agenzie di viaggi sono valide anche per le agenzie online e per i T.O. in tutte le regioni d'Italia.
 
#3
Buongiorno Sig. Panzica. La contatto per ricevere da Lei un chiarimento: la nostra Società (titolare di regolare licenza di T.O. e A.d.V.) è proprietaria di un sito e-commerce attraverso il quale vendiamo nostri pacchetti sia B2C che B2B (riconoscendo % di commissione agli intermediari); all'apertura del sito il nostro avvocato ci ha riferito che, per chi acquista direttamente da siti e-commerce, non c'è obbligo di ricezione di alcun contratto (e, quindi, per noi non c'è obbligo di invio) purché sul sito l'acquirente sia portato a "cliccare" per accettare termini e condizioni. E' tutto vero, oppure ci sono altri adempimenti ai quali dobbiamo attenerci, al fine di essere completamente in regola ? Grazie per quanto potrà farmi sapere. Saluti. Stefano Costa.
 
D

Dottor X

Guest
#4
Preg.mo Stefano, concordo con quanto sostenuto dal suo avvocato e riporto la disciplina normativa vigente (dal mio libro "La normativa turistica":
10.2 I CONTRATTI TURISTICI ON LINE: LA PRENOTAZIONE TELEMATICA
Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 - Articolo 32 punto 2. “Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tale caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa comunicazione in merito all’inesistenza del diritto di recesso determina l’applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”AGGIORNATO DAL- DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 62 Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio.

La prenotazione telematica, ovvero on – line si è affermata con l’avvento di internet e la diffusione del commercio elettronico, per richiedere i servizi turistici. Internet favorisce informazioni complete per soddisfare le richieste specifiche dei clienti. Gli imprenditori turistici organizzano il proprio sito internet attraverso un catalogo elettronico: il turista inserisce i propri dati e i servizi desiderati in un form predisposto dall’imprenditore turistico, attraverso il server l’impresa turistica conferma o rifiuta la richiesta inoltrata. La conferma equivale alla conclusione di un contratto tra impresa e cliente, definito point and click, in quanto il form oltre a richiedere gli estremi della carta di credito contiene l’avviso della disdetta della prenotazione, oltre un determinato periodo di tempo e il conseguente addebito a titolo di penale.[1]I contratti stipulati tramite i server delle imprese turistiche vanno definiti ad esecuzione informatica e pertanto vanno inquadrati con le regole in materia di commercio elettronico (art. 68 del codice del consumo, che rinvia al d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70).

Nelle strutture ricettive di minore dimensione è più frequente che il computer venga utilizzato non già come mezzo per formare la volontà negoziale (contratto ad esecuzione informatica), bensì come strumento di trasmissione di mere dichiarazioni negoziali contenute in e-mail volte a definire il contenuto negoziale (contratti a conclusione informatica): il contratto non è cioè concluso dal computer ma a mezzo del computer, in entrambi i casi tuttavia si tratta di contratti a distanza (articolo 45, lett.G), cod. cons. dovendosi applicare in particolare la relativa disciplina dell’informazione (articolo 48 ss.cod.cons.) per i contratti ad esecuzione informatica, la disciplina contenuta nel codice del consumo va in tegrata con le regole in materia di commercio elettronico (art.68 cod. cons., che rinvia al d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70).

Per quanto attiene ai contratti turitici on line cosiddetti last minute (last second) le relative prenotazioni devono essere contestualmente accompagnata dal pagamento dell’intero prezzo del servizio turistico, all’esito del quale l’organizzatore provvederà con mezzi più rapidi, (fax, e-mail, corriere) all’invio al turista del voucher. Non si pongono, di regola problemi di inadempimento contrattuale perché il pagamento integrale della prestazione deve effettuarsi all’atto della prenotazione a mezzo carta di credito o comunque, mediante bonifico bancario entro 60 min della prenotazione on line.

Sennonchè appositi elaboratori elettronici sono predisposti affinchè il mancato pagamento (contenstuale o entro il brevissimo termine concesso) possa comportare la immediata decadenza della prenotazione in modo che l’organizzatore possa subito ritornare libero di collocare quel servizio turistico presso altri clienti. Qualora, tuttavia, il termine concesso al turista sia più lungo e quindi il suo inadempimento si risolva in una ( definitiva ) perdita di chance per l’organizzatore, sembra corretto ritenere il mancato pagamento clausola risolutiva espressa che determina la risoluzione del contratto concluso mediante prenotazione telematica, con conseguente diritto dell’agenzia venditrice o del tour operator ad esigere dal turista (una volta identificato) non soltanto il prezzo non pagato ma altresì il risarcimento del danno)
[2].

Il capo I si applica, altresì, ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza.

Oggi, grazie ai sistemi informatici, si ha la possibilità di stipulare contratti a distanza detti anche on line, i quali vengono contemplati dal codice del turismo dall'articolo 32 all'articolo 51 Articolo 32 “Codice del turismo” - 1. Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall’articolo 34, venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall’organizzatore o dall’intermediario, di cui all’articolo 33. 2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tale caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa comunicazione in merito all’inesistenza del diritto di recesso determina l’applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, si attuano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione. Inoltre ai sensi del codice le clausole vessatorie sono reputate nulle mentre il contratto rimane valido per il resto in caso di lite, insorta tra operatore e consumatore.

Nell'ambito dei contratti on line riguardo alla legislazione che deve intervenire in caso di contestazioni, considerato che tramite internet la compravendita può avvenire tra operatori di paesi diversi, si fa riferimento alla giurisdizione italiana, sulla base di quanto previsto Legge 31 maggio 1995, n. 218 RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO Suppl. ord. GU Serie gen. 128 del 3 giugno 1995

Buon lavoro

Dott. X



[1] Art. 45 ss., d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82


[2] Santagata, “Diritto del turismo” III edizione 2014
 

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