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AFFITTO TURISTICO NON IMPRENDITORIALE TOSCANA

#1
Buongiorno e complimenti per il forum che ho appena scoperto. Sto valutando la possibilità di affittare un'abitazione in Toscana ai turisti poiché con le locazioni abitative 4+4 purtroppo ho avuto molti problemi. Poichè si tratta di un'unica abitazione che gestirei da sola (mia madre consegnerebbe le chiavi e contratto) ho visto che la forma appropriata potrebbe essere l'affitto turistico non imprenditoriale, i miei dubbi (ho chiamato il n. verde della regione, mi ha detto di chiedere alla provincia, che mi ha detto di chiedere al comune dove non ho trovato l'addetto):<br />
1) ora ho la residenza presso i miei genitori, ma poiché sono sempre in trasferta lavorativa vorrei spostare la mia residenza presso quella abitazione che fino ad oggi era tassata come seconda casa, naturalmente quando rientro dalle trasferte vi abiterei<br />
2) in merito alla biancheria leggo che non si può fornire, mi chiedo se il solo dotare l'abitazione di biancheria, prima fornitura, senza effettuare nessun servizio accessorio di pulizia o cambio possa essere compatibile (in tal caso nessun turista potrebbe arrivare in aereo con lenzuola ed asciugamani), non è come le pentole che trova nella cucina? Quale e la legge/divieto specifica in merito?<br />
3) Leggo che non si può pubblicizzare via web, ma anche qui nessun cita la legge di riferimento.... logicamente come potrei trovare i turisti se non posso pubblicizzare il mio appartamento?<br />
4) Tassa soggiorno: non rientra in questa tipologia in quanto questa tipologia di affitto è regolamentata dal codice civile (e non è una struttura ricettiva), confermate?<br />
5) Infine i contratti: week end o vacanze brevi se inferiori a 30 gg, su cui dovrei apporre anche un bollo da 16 euro, non è sufficiente la ricevuta con il bollo da 2 euro?<br />
Mi basterebbe affittare qualche settimana per coprirci qualche spesa su quella casa che a causa del mio lavoro è sempre vuota ma non vorrei entrare in un sistema burocratico complicatissimo..., grazie a chi mi illumina!!!
 
D

Dottor X

Guest
#2
Provo a rispondere con ordine.<br />
<br />
TOSCANA - Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni - Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo. V - Uso occasionale a fini ricettivi<br />
Art. 65<br />
- Uso occasionale di immobili a fini ricettivi<br />
1. È consentito, previo nulla osta del Comune e per periodi non superiori a sessanta giorni complessivi nell’arco dell’anno solare, l’uso occasionale di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, da parte di<br />
soggetti pubblici o delle associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.<br />
2. Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato la presenza dei requisiti igienico - sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività. Al rilascio del nulla osta si applica la procedura del silenzio assenso di cui all’ articolo 61 della LR 9/1995.<br />
<br />
Per gestire le case bisogna dimostrare la "disponibilità dei locali", pertanto se i proprietari sono i suoi genitori, dovrà stipulare, con loro, o un comodato gratuito da registrare all'Agenzia delle Entrate, o un regolare contratto d'affitto.<br />
<br />
Per quanto riguarda i servizi turistici ricettivi (cambio lenzuola, cambio biancheria, pulizia e sistemazione delle camere), questi servizi, nell'ipotesi di "ricettivo privato", non possono essere erogati in presenza degli ospiti. Ciò significa che se lei predispone la camera e le suppellettili, prima o dopo la presenza degli ospiti, non viola la legge, si può fare. In proposito le cito una sentenza della Cassazione Civile:<br />
<br />
La Cassazione Civile, Sezione Terza, sentenza n. 10671 del 4 febbraio 1987 ha delineato una netta differenza tra: il contratto d'albergo (art. 1786 del codice civile, le norme relative agli alberghi si estendono alle altre strutture ricettive) e la locazione. Nel contratto d’albergo al godimento dell’immobile si accompagna la fornitura di servizi aggiuntivi, quali la pulizia dell’alloggio o il cambio della biancheria; nel rapporto di locazione nessuna prestazione accessoria alla concessione in godimento è possibile.:<br />
“Il contratto d'albergo, e quello affine di residence, si differenziano dal contratto di locazione d'immobile arredato…perché in quest'ultimo l'oggetto della prestazione si esaurisce nel godimento del bene (ancorché il concedente possa eventualmente fornire prestazioni accessorie rientranti comunque nel novero dei normali servizi condominiali), mentre nel contratto di albergo e di residence il godimento dell'immobile, avente di regola carattere temporaneo e transitorio, si accompagna e si integra con una serie di servizi, di natura genericamente alberghiera, riconducibili sinallagmaticamente al contratto di somministrazione od al contratto di opera, che assumono una rilevanza paritetica rispetto alla prestazione dell'alloggio.”<br />
<br />
Per quanto riguarda la pubblicità sul WEB, vanno considerati alcuni aspetti: la libertà di partecipazione alla rete, è libera, non può essere negata, a meno non si tratti di attività commerciale organizzata, in questo caso:<br />
<br />
E-commerce<br />
L'avvio di una attività di E-commerce contempla tutti gli obblighi previsti per l'avvio di una attività commerciale. L'impresa che decide di dotarsi di un sistema di commercio elettronico ha l'obbligo di inviare relativa comunicazione al Comune di residenza, se persone fisiche, od ove si trova la sede legale. Solo trascorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del Comune di detta comunicazione il soggetto potrà legalmente iniziare a svolgere la sua attività (art. 18 del Dlgs n. 114/1998).<br />
La modulistica è reperibile online sul sito della camera di commercio relativo alla zona di appartenenza.<br />
Si riassumono le principali norme di riferimento per le attività di e-commerce:<br />
Decreto 50/1992 Contratti negoziati fuori dei locali commerciali<br />
Decreto 114/98 Estensione al commercio via Internet le disposizioni previste dal decreto 50/1992<br />
Direttiva 97/7/CE 20 maggio 1997 Tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza<br />
Legge 128/98 Obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europea<br />
Una nota in particolare alla normativa del 2003 e del "Codice in materia di protezione dei dati personali": la normativa regolamente anche le modalità dell'invio di NewsLetter promozionali. Tale attività comunque prescinde dalla mera realizzazione del sito WEB e si rimanda ad altra sede per l'approfondimento.<br />
Le norme di riferimento per la pubblicità online<br />
A differenze dell'E-commerce, la giurisprudenza Italiana non ha ancora specifiche norme regolementanti la pubblicità online. Occorre far riferimento alla normativa relativa alla pubblicità in generale, regolamentata in differenti ambiti e di diritto pubblico e quello privato, ma anche diritto amministrativo, penale e civile, oltre al diritto all'immagine. Nonostante la frammentazione e la disomogeneità, ci sono alcune leggi che possono essere considerate pietre miliari per la pubblicità online e fanno da spartiacque nell'ambito legislativo.<br />
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196 Codice in materia di protezione dei dati personali<br />
Decreto legislativo 25 gennaio 1992 n° 74 Codice in materia di pubblicità ingannevole e comparativa<br />
Decreto legislativo 9 aprile 2003 n° 70 Comunicazione commerciale non sollecitata<br />
(<!-- w --><a class="postlink" href="http://WWW.ideawebtreviso.it">WWW.ideawebtreviso.it</a><!-- w -->)<br />
<br />
Per quanto riguarda la "tassa di soggiorno" varia da Comune a Comune, la informo, inoltre, che, titolari e gestori non sono sostituto d’imposta.<br />
<br />
Imposta di Soggiorno<br />
Lo ha stabilito il Tar del Veneto in merito al regolamento del Comune di Venezia sull’imposta, giudicandolo “illegittimo“, nella parte in cui si prevede che gli albergatori e i titolari delle strutture ricettive, siano responsabili degli obblighi tributari e della riscossione dell’entrata.<br />
Nella sentenza i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, hanno infatti stabilito che “il gestore delle strutture ricettive non assume in proprio l’obbligazione tributaria, in quanto l’imposta di soggiorno deve essere versata al Comune nel solo caso in cui le somme gli siano corrisposte dagli ospiti delle strutture“.<br />
In proposito il quotidiano economico Italia Oggi, precisa che al gestore, “non può essere riconosciuto il ruolo di sostituto o responsabile d’imposta, qualifica che l’articolo 64 del Dpr 600/1973 attribuisce a determinati soggetti per la riscossione dei tributi erariali“.<br />
<br />
l contratto è predisposto per la locazione di case per singoli week-end o, comunque, per pochi giorni: articolo 1 lettera c della legge n. 431 del 1998, o leggi regionali di riferimento, in questo caso la Toscana.<br />
Non si è tenuti alla registrazione del contratto a meno che tra le stesse parti si siano stipulati diversi contratti, per più periodi, che, sommati, superino i trenta giorni nell’anno.<br />
Trattandosi di locazione inferiore al mese, non c’è l’obbligo di comunicazione all’Autorità di P.S., a meno che non si tratti di cittadini extracomunitari. In questo caso, la comunicazione va fatta entro le 48 ore. Va detto, anche, che spesso le Autorità di Pubblica Sicurezza richiedono la comunicazione delle presenze, entro 24 ore on line, sia per le strutture ricettive classificate e che operano in forma d'impresa, che per le attività saltuarie.<br />
Sul contratto deve essere applicata una marca da bollo da euro 10,33 ogni quattro facciate (onere a carico, per la metà, di entrambe le parti, salvo diversa pattuizione contrattuale).
 
#3
Grazie Saverio per la dettagliata risposta, mi restano due dubbi:<br />
in merito all'art.65 della legge regionale che mi segnali direi che non mi riguarda in quanto l'uso occasionale di immobili a fini ricettivi riguarda soggetti pubblici o associazioni, enti che operano senza scopo di lucro... io sono un privato...<br />
Relativamente alla pubblicità web in sintesi OK siti ove offro/pubblicizzo la mia casa (subito.it, Kijiji, ) NO siti booking, venere, trivago... che però raccolgono gran parte delle ricerche? Ho capito bene? Grazie ancora della disponibilità<br />
P.S.: la marca da bollo non è più 10,33 ma 16 euro!
 
#4
Buongiorno a tutti.<br />
<br />
Tempo fa ho chiesto un parere all'Agenzia delle Entrate riguardo la marca da bollo sui contratti di locazione inferiori ai 30 giorni. Ecco copia:<br />
<br />
********<br />
<br />
Testo richiesta informazioni:<br />
Buongiorno, ....desidero sapere se in caso di stipula di un contratto di locazione di un'abitazione con durata inferiore a 30 giorni, quindi esente dall'obbligo di registrazione, e` comunque obbligatorio applicare una marca da bollo da 16 euro ogni 4 facciate oppure se quest'obbligo riguarda solo i contratti soggetti a registrazione.....Grazie anticipatamente e ditinti saluti.<br />
<br />
<br />
Testo risposta:<br />
Gentile contribuente, per i contratti che non hanno obbligo di registrazione, perchè inferiori a 30 giorni, non è necessario applicare la marca da bollo sul contratto. Distinti saluti.<br />
<br />
Agenzia delle Entrate<br />
Centro di Assistenza Multicanale di Salerno<br />
Contact Center<br />
IL DIRETTORE<br />
<br />
*********
 
D

Dottor X

Guest
#5
Il tema è estremamente interessante, intanto grazie a Marco per l'informazione sulla marca da 16 euro da non apporre ai contratti per finalità turistica che non superano i trenta giorni. E' chiaro che, se nell'arco dell'anno, a più riprese, con lo stesso soggetto si superano i 30 giorni, scattano tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 431 del 1998.<br />
<br />
Per quanto riguarda la promozione su INTERNET, è bene ribadire alcuni avvenimenti "in progress".<br />
Sino ad alcuni mesi fa i promoter on line, chiedevano gli estremi delle autorizzazioni comunali. Per quanto riguarda la legge 431 del 1998 articolo 1 lettera c, a chi mi chiedeva lumi, consigliavo di scrivere ai vari siti pubblicitari di inerire, appunto, che si operava nel rispetto di questa disciplina.<br />
<br />
Va detto che la situazione si evolve di giorno in giorno. Sembra che molti siti inseriscano le "case ed appartamenti per vacanza" anche in mancanza di giustificativi normativi.<br />
Pertanto, se proponete la vostra casa sul sito, vi suggerisco di essere in regola con: abitabilità/agibilità, impianti di sicurezza a norma, corretta registrazione catastale, disponibilità dei locali.<br />
<br />
Non dimenticate di inserire nella dichiarazione dei redditi, i proventi dell'attività. I controlli della Guardia di Finanza e dei Vigili Urbani sono costanti ed efficaci.
 

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