Provo a rispondere con ordine.<br />
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TOSCANA - Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni - Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo. V - Uso occasionale a fini ricettivi<br />
Art. 65<br />
- Uso occasionale di immobili a fini ricettivi<br />
1. È consentito, previo nulla osta del Comune e per periodi non superiori a sessanta giorni complessivi nell’arco dell’anno solare, l’uso occasionale di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, da parte di<br />
soggetti pubblici o delle associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.<br />
2. Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato la presenza dei requisiti igienico - sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività. Al rilascio del nulla osta si applica la procedura del silenzio assenso di cui all’ articolo 61 della LR 9/1995.<br />
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Per gestire le case bisogna dimostrare la "disponibilità dei locali", pertanto se i proprietari sono i suoi genitori, dovrà stipulare, con loro, o un comodato gratuito da registrare all'Agenzia delle Entrate, o un regolare contratto d'affitto.<br />
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Per quanto riguarda i servizi turistici ricettivi (cambio lenzuola, cambio biancheria, pulizia e sistemazione delle camere), questi servizi, nell'ipotesi di "ricettivo privato", non possono essere erogati in presenza degli ospiti. Ciò significa che se lei predispone la camera e le suppellettili, prima o dopo la presenza degli ospiti, non viola la legge, si può fare. In proposito le cito una sentenza della Cassazione Civile:<br />
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La Cassazione Civile, Sezione Terza, sentenza n. 10671 del 4 febbraio 1987 ha delineato una netta differenza tra: il contratto d'albergo (art. 1786 del codice civile, le norme relative agli alberghi si estendono alle altre strutture ricettive) e la locazione. Nel contratto d’albergo al godimento dell’immobile si accompagna la fornitura di servizi aggiuntivi, quali la pulizia dell’alloggio o il cambio della biancheria; nel rapporto di locazione nessuna prestazione accessoria alla concessione in godimento è possibile.:<br />
“Il contratto d'albergo, e quello affine di residence, si differenziano dal contratto di locazione d'immobile arredato…perché in quest'ultimo l'oggetto della prestazione si esaurisce nel godimento del bene (ancorché il concedente possa eventualmente fornire prestazioni accessorie rientranti comunque nel novero dei normali servizi condominiali), mentre nel contratto di albergo e di residence il godimento dell'immobile, avente di regola carattere temporaneo e transitorio, si accompagna e si integra con una serie di servizi, di natura genericamente alberghiera, riconducibili sinallagmaticamente al contratto di somministrazione od al contratto di opera, che assumono una rilevanza paritetica rispetto alla prestazione dell'alloggio.”<br />
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Per quanto riguarda la pubblicità sul WEB, vanno considerati alcuni aspetti: la libertà di partecipazione alla rete, è libera, non può essere negata, a meno non si tratti di attività commerciale organizzata, in questo caso:<br />
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E-commerce<br />
L'avvio di una attività di E-commerce contempla tutti gli obblighi previsti per l'avvio di una attività commerciale. L'impresa che decide di dotarsi di un sistema di commercio elettronico ha l'obbligo di inviare relativa comunicazione al Comune di residenza, se persone fisiche, od ove si trova la sede legale. Solo trascorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del Comune di detta comunicazione il soggetto potrà legalmente iniziare a svolgere la sua attività (art. 18 del Dlgs n. 114/1998).<br />
La modulistica è reperibile online sul sito della camera di commercio relativo alla zona di appartenenza.<br />
Si riassumono le principali norme di riferimento per le attività di e-commerce:<br />
Decreto 50/1992 Contratti negoziati fuori dei locali commerciali<br />
Decreto 114/98 Estensione al commercio via Internet le disposizioni previste dal decreto 50/1992<br />
Direttiva 97/7/CE 20 maggio 1997 Tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza<br />
Legge 128/98 Obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europea<br />
Una nota in particolare alla normativa del 2003 e del "Codice in materia di protezione dei dati personali": la normativa regolamente anche le modalità dell'invio di NewsLetter promozionali. Tale attività comunque prescinde dalla mera realizzazione del sito WEB e si rimanda ad altra sede per l'approfondimento.<br />
Le norme di riferimento per la pubblicità online<br />
A differenze dell'E-commerce, la giurisprudenza Italiana non ha ancora specifiche norme regolementanti la pubblicità online. Occorre far riferimento alla normativa relativa alla pubblicità in generale, regolamentata in differenti ambiti e di diritto pubblico e quello privato, ma anche diritto amministrativo, penale e civile, oltre al diritto all'immagine. Nonostante la frammentazione e la disomogeneità, ci sono alcune leggi che possono essere considerate pietre miliari per la pubblicità online e fanno da spartiacque nell'ambito legislativo.<br />
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196 Codice in materia di protezione dei dati personali<br />
Decreto legislativo 25 gennaio 1992 n° 74 Codice in materia di pubblicità ingannevole e comparativa<br />
Decreto legislativo 9 aprile 2003 n° 70 Comunicazione commerciale non sollecitata<br />
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Per quanto riguarda la "tassa di soggiorno" varia da Comune a Comune, la informo, inoltre, che, titolari e gestori non sono sostituto d’imposta.<br />
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Imposta di Soggiorno<br />
Lo ha stabilito il Tar del Veneto in merito al regolamento del Comune di Venezia sull’imposta, giudicandolo “illegittimo“, nella parte in cui si prevede che gli albergatori e i titolari delle strutture ricettive, siano responsabili degli obblighi tributari e della riscossione dell’entrata.<br />
Nella sentenza i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, hanno infatti stabilito che “il gestore delle strutture ricettive non assume in proprio l’obbligazione tributaria, in quanto l’imposta di soggiorno deve essere versata al Comune nel solo caso in cui le somme gli siano corrisposte dagli ospiti delle strutture“.<br />
In proposito il quotidiano economico Italia Oggi, precisa che al gestore, “non può essere riconosciuto il ruolo di sostituto o responsabile d’imposta, qualifica che l’articolo 64 del Dpr 600/1973 attribuisce a determinati soggetti per la riscossione dei tributi erariali“.<br />
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l contratto è predisposto per la locazione di case per singoli week-end o, comunque, per pochi giorni: articolo 1 lettera c della legge n. 431 del 1998, o leggi regionali di riferimento, in questo caso la Toscana.<br />
Non si è tenuti alla registrazione del contratto a meno che tra le stesse parti si siano stipulati diversi contratti, per più periodi, che, sommati, superino i trenta giorni nell’anno.<br />
Trattandosi di locazione inferiore al mese, non c’è l’obbligo di comunicazione all’Autorità di P.S., a meno che non si tratti di cittadini extracomunitari. In questo caso, la comunicazione va fatta entro le 48 ore. Va detto, anche, che spesso le Autorità di Pubblica Sicurezza richiedono la comunicazione delle presenze, entro 24 ore on line, sia per le strutture ricettive classificate e che operano in forma d'impresa, che per le attività saltuarie.<br />
Sul contratto deve essere applicata una marca da bollo da euro 10,33 ogni quattro facciate (onere a carico, per la metà, di entrambe le parti, salvo diversa pattuizione contrattuale).