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affitto appartamenti a turisti

#1
Salve, sicuramente qualcuno avrà già risposto in merito ma non sono riuscito a trovare nulla... spero in un vostro aiuto.<br />
L'agenzia di viaggi per cui lavoro vuole prendere in affitto una serie di appartamenti da privati e poi riaffittarli ai turisti. Dovrebbe funzionare così:<br />
1) contratto di affitto con i proprietari con cui si pattuisce un corrispettivo per la stagione;<br />
2) l'appartamento viene riaffittato al turista che paga l'affitto interamente all'agenzia. Il guadagno su questa operazione, naturalmente, è dato dalla differenza tra quanto dato ai proprietari e quanto riscosso dal turista<br />
<br />
Il primo contratto non è soggetto ad iva in quanto privato e anche il secondo penso... dovrebbe essere art. 10 comma 8. giusto?<br />
<br />
Però mi chiedo se sia questa un'operazione fattibile....<br />
<br />
Inoltre se a corollario di questa operazione ci sono servizi di transfert e di pulizia non siamo nell'ambito del pacchetto turistico che è soggetto all'art. 74 ter?<br />
<br />
grazie a tutti in anticipo.
 
D

Dottor X

Guest
#2
Le agenzie di viaggi possono operare nell'ambito della intermediazione turistica, incluso l'affitto di immobili. Dobbiamo distinguere se le case sono affittate con contratti per finalità turistiche articolo 1 lettera c della legge n. 431 del 1998, o se sono classificate in base alle leggi regionali.<br />
<br />
Nel primo caso bisognerà predisporre apposito contratto, in duplice copia, al di sotto dei 30 giorni non deve essere registrato, sarà obbligatorio inviare alle Questure la comunicazione dei cittadini extra comunitari entro 48 ore.<br />
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Se le case sono classificate con le norme regionali, le presenze degli ospiti di tutte le nazionalità, dovranno essere inviate on line alle Questure, entro 24 ore, così come avviene per tutte le strutture ricettive turistiche classificate. (MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 7 gennaio 2013 Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive. Il D.M. Interno 07.01.2013 “Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di p.s. dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive” , recependo le modifiche apportate all’art 109 TULPS dal cosiddetto decreto “Salva Italia”, convertito con legge nr. 214 del 22.12.2011, ha innovato la materia sul sistema di comunicazione dei dati alla Questura.<br />
<br />
L'agenzia, in ogni caso. dovrà predisporre, con i soggetti che hanno la disponibilità dei locali ( proprietari o affittuari), apposito mandato.<br />
Per concludere, per quanto riguarda l'IVA, ritengo che, comunque, si tratta di intermediazione turistica. Non dimentichiamo che i pacchetti turistici sono disciplinati dal codice del turismo dall'articolo 32 al 51, che in ogni caso vanno applicati all'attività delle agenzie di viaggi, che sono gli unici soggetti autorizzati a tale attività. Se ad operare fosse un'agenzia immobiliare, ma solo ai sensi dell'articolo 1 lettera c della legge n. 431 del 1998, non potrebbero essere offerti altri servizi, oltre quelli immobiliari, pertanto né trasporto né altri servizi turistici (guide, alberghi ….).<br />
<br />
Per materiale specifico contattatemi, vi invierò le mie relazioni sul tema. <a href="mailto:saveriopanzica@alice.it">saveriopanzica@alice.it</a><br />
<br />
Sul sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo della Regione siciliana, nella sezione INFO e DOCUMENTI, troverete una raccolta normativa completa: Unione Europea, Italia, regioni italiane, nel "Libro completo" troverete l'intero corpo normativo, sulle tematiche turistiche.
 

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