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Affittacamere Abruzzo e barriere architettoniche

#1
Salve,

Vorrei porre un quesito riguardante la presenza di barriere architettoniche (scale interne per arrivare al piano) e dimensione delle porte di accesso alle camere / doccia ecc.. So che per i B&B non è richiesto nulla di obbligatorio a riguardo ma per gli affittacamere la situazione potrebbe essere diversa.

Non mi è chiaro se per la regione Abruzzo gli affittacamere debbano rispettare la normativa sul
superamento e eliminazione delle barriere architettoniche, ma ho visto che nella SCIA da depositare presente a questo link http://www.regione.abruzzo.it/porta...ruttRic/6_All_C3-3_SCIA_Str_AFFITTACAMERE.pdf si fa appunto riferimento alle ASSEVERAZIONE DI TECNICO ABILITATO tra cui:
5) che la struttura possiede i requisiti di cui all’ art. 5 comma 5.3 del D.M. del 14.06.1989 n.236 ai fini del superamento
e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.


Qualcuno ha esperienze in merito o mi sa dire cosa sia realmente obbligatorio?

Grazie
 
D

Dottor X

Guest
#2
Preg.mo Paolo,

Il suo tecnico di fiducia dovrà adeguare la struttura a quanto previsto dalla normativa vigente. A seguire le disposizioni di legge da rispettare:seguire
il rispetto delle barriere architettoniche, per gli esercizi di affittacamere va riscontrato nel
ARTICOLO 4 - Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche




Art. 27 legge regionale 28 aprile 1995, n. 75

Requisiti e dotazioni comuni.
I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali edilizie ed igienico-sanitarie, previste dalle leggi e dai regolamenti igienico-edilizi comunali.
Art. 28
Servizi.

Gli affittacamere devono assicurare i seguenti servizi minimi di ospitalita', compresi nel prezzo dell'alloggio:
1) la pulizia e riassetto dei locali ad ogni cambio di cliente e almeno una volta la settimana;
2) la fornitura di biancheria pulita da letto e da bagno ad ogni nuovo ospite ed il cambio con frequenza almeno settimanale;
3) fornitura di energia elettrica, di gas, o altra fonte per illuminazione e riscaldamento (quest'ultimo obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva);
4) fornitura di acqua calda e fredda nei lavandini e nelle docce o bagni;
5) telefono ad uso comune.
Art. 29
Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita'.

1. L'esercizio dell'attivita' di affittacamere e' soggetto a SCIA ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La SCIA e' presentata al SUAP del Comune territorialmente competente su modulistica predisposta dalla Direzione regionale.
3. La SCIA e' corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' di cui al d.p.r. n. 445/2000 comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonche' delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull'accessibilita'. ([17])
Art. 29 bis
Contenuto della SCIA

1. La SCIA contiene:
a) l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera Commercio territorialmente competente;
b) l'auto-dichiarazione della classificazione sulla base dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;
c) i prezzi e i dati relativi ai servizi forniti;
d) la denominazione dell'esercizio;
e) la titolarita';
f) il numero ed ubicazione dei vani destinati all'attivita' ricettiva;
g) il numero massimo dei posti letto;
h) i servizi igienico-sanitari a disposizione degli ospiti;
i) gli eventuali servizi accessori, oltre quelli obbligatori di cui all'art. 28;
j) i periodi di esercizio dell'attivita';
k) l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'attivita' puo' essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L'interessato comunica al SUAP la data di inizio dell'attivita'. ([18])


Novellato da Art. 99 della L.R. 29 DICEMBRE 2011, n. 44:

(Sostituzione dell’articolo 29 della

legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)

1. L’articolo 29 della legge regionale 28 aprile

1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche

extralberghiere), è sostituito dal seguente:

“Art. 29

Obblighi amministrativi

per lo svolgimento dell’attività

1. L’esercizio dell’attività di affittacamere è

soggetto a SCIA ai sensi dell’articolo 19

della L. n. 241/1990 e successive modifiche

ed integrazioni.

2. La SCIA è presentata al SUAP del Co
mune territorialmente competente su

modulistica predisposta dalla Direzione

regionale.

3. La SCIA è corredata delle autocertificazioni

e dichiarazioni sostitutive di atto di

notorietà di cui al d.p.r. n. 445/2000

comprovanti il possesso dei requisiti di

legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni

di tecnici abilitati, unitamente agli

elaborati tecnici necessari, fermo restando

il rispetto delle norme sulla sicurezza

dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie,

ambientali, paesaggistiche, culturali,

di pubblica sicurezza, igienico sanitarie,

sulla prevenzione incendi e sull’accessibilità.”.
 
#3
Grazie, è praticamente acclarato che occorra adeguare la struttura per accogliere disabili, non è chiaro però a questo punto quante camere debbano essere adeguate.

Il DM 236/89 all'art. Art 5.3 Strutture ricettive riporta 2 camere ogni 40. Mi sembra strano però che per gli affittacamere si applichi la stessa norma in quanto se una struttura avesse 2 camere dovrebbero essere entrambe per disabili.
 
D

Dottor X

Guest
#4
Basta una camera in quanto gli affittacamere devono rispettare i requisiti tecnico edilizi delle case di civile abitazione, infatti sono catastati in categoria catastale A/
 
#5
Però permane il dubbio perché il suddetto decreto è proprio riferito a strutture ricettive in civili abitazioni

Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."
 
D

Dottor X

Guest
#6
Comprendo le sue perplessità. Nella mia attività di Dirigente della P.A. nel turismo in Sicilia ho classificato le strutture turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere.

In Sicilia, come in molte altre regioni italiane, abbiamo adottato l'art. 4 ACCESSIBILITA' e non il 5 VISITABILITA' del D.M. n. 236/1989.

Le ragioni di queste scelte rientrano proprio nella imprecisione e nella irrazionalità dell'art. 5.3, del D.M. 236/1989 infatti viene citato che almeno 2 stanze devono essere adeguate. Ma, prendiamo il caso di un monolocale, legittimamente riconosciuto dai regolamenti comunali, come la metteremmo? Ma poi il predetto art. 5.3 è estremamente generico : alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.

Per concludere, con la riforma del titolo V della Costituzione, avvenuta con la legge costituzionale n. 3/2001, le regioni dispongono di competenza residuale/esclusiva/innominata in merito alle strutture ricettive ai sensi dell'articolo 117 comma 4°.
 

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