Preg.mo Paolo,
Il suo tecnico di fiducia dovrà adeguare la struttura a quanto previsto dalla normativa vigente. A seguire le disposizioni di legge da rispettare:seguire
il rispetto delle barriere architettoniche, per gli esercizi di affittacamere va riscontrato nel
ARTICOLO 4 - Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche
Art. 27 legge regionale 28 aprile 1995, n. 75
Requisiti e dotazioni comuni.
I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali edilizie ed igienico-sanitarie, previste dalle leggi e dai regolamenti igienico-edilizi comunali.
Art. 28
Servizi.
Gli affittacamere devono assicurare i seguenti servizi minimi di ospitalita', compresi nel prezzo dell'alloggio:
1) la pulizia e riassetto dei locali ad ogni cambio di cliente e almeno una volta la settimana;
2) la fornitura di biancheria pulita da letto e da bagno ad ogni nuovo ospite ed il cambio con frequenza almeno settimanale;
3) fornitura di energia elettrica, di gas, o altra fonte per illuminazione e riscaldamento (quest'ultimo obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva);
4) fornitura di acqua calda e fredda nei lavandini e nelle docce o bagni;
5) telefono ad uso comune.
Art. 29
Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita'.
1. L'esercizio dell'attivita' di affittacamere e' soggetto a SCIA ai sensi dell'
articolo 19 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La SCIA e' presentata al SUAP del Comune territorialmente competente su modulistica predisposta dalla Direzione regionale.
3. La SCIA e' corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' di cui al
d.p.r. n. 445/2000 comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonche' delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull'accessibilita'. (
[17])
Art. 29 bis
Contenuto della SCIA
1. La SCIA contiene:
a) l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera Commercio territorialmente competente;
b) l'auto-dichiarazione della classificazione sulla base dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;
c) i prezzi e i dati relativi ai servizi forniti;
d) la denominazione dell'esercizio;
e) la titolarita';
f) il numero ed ubicazione dei vani destinati all'attivita' ricettiva;
g) il numero massimo dei posti letto;
h) i servizi igienico-sanitari a disposizione degli ospiti;
i) gli eventuali servizi accessori, oltre quelli obbligatori di cui all'art. 28;
j) i periodi di esercizio dell'attivita';
k) l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'attivita' puo' essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L'interessato comunica al SUAP la data di inizio dell'attivita'. (
[18])
Novellato da Art. 99 della L.R. 29 DICEMBRE 2011, n. 44:
(Sostituzione dell’articolo 29 della
legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
1. L’articolo 29 della legge regionale 28 aprile
1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche
extralberghiere), è sostituito dal seguente:
“Art. 29
Obblighi amministrativi
per lo svolgimento dell’attività
1. L’esercizio dell’attività di affittacamere è
soggetto a SCIA ai sensi dell’articolo 19
della L. n. 241/1990 e successive modifiche
ed integrazioni.
2. La SCIA è presentata al SUAP del Co
mune territorialmente competente su
modulistica predisposta dalla Direzione
regionale.
3. La SCIA è corredata delle autocertificazioni
e dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà di cui al d.p.r. n. 445/2000
comprovanti il possesso dei requisiti di
legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni
di tecnici abilitati, unitamente agli
elaborati tecnici necessari, fermo restando
il rispetto delle norme sulla sicurezza
dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie,
ambientali, paesaggistiche, culturali,
di pubblica sicurezza, igienico sanitarie,
sulla prevenzione incendi e sull’accessibilità.”.