• Ciao! perché non prendi parte alle discussioni e non dici la tua? Registrati ora!

AdV online Emilia-Romagna

#1
Buongiorno a tutti!
Ho da poco conseguito l’abilitazione a Direttore Tecnico e vorrei aprire un’Agenzia Viaggi online nella mia regione, l’Emilia-Romagna. Quello che non mi è chiaro leggendo la normativa regionale è se sia necessaria una sede legale fisica con requisiti catastali particolari o se è sufficiente segnalare come sede il proprio domicilio. Grazie di cuore a chi saprà darmi una risposta!
 
D

Dottor X

Guest
#2
Buongiorno la legge che disciplina le attività delle AA.VV. in Emilia Romagna è la seguente:
LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO). Novellata da LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 4
In particolare, non è prevista attività, esclusivamente online, ma le AA.VV. dovranno operare in sedi fisiche:
Art. 9
Requisiti strutturali
1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi devono possedere i seguenti requisiti strutturali:
a) locali indipendenti ed escludenti altre attività; (i locali devono essere inquadrati nelle caegorie catastali A/!0 e C/1
b) insegne visibili dell'attività dell'impresa;
c) attrezzature tecnologiche adeguate alle attività autorizzate.

La L.R. Emilia-Romagna 25 marzo 2016, n.4 ha assegnato le funzioni amministrative in materia di agenzie di viaggio ai Suap dei Comuni e delle Unioni dei Comuni, con la modifica contestuale (art.17) delle relative norme della legge regionale n.7/2003 ("Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni servizi turistici").


Pertanto, dal 9 aprile 2016, sono in capo ai Comuni e Unioni dei Comuni le seguenti funzioni in materia di agenzie di viaggio, in particolare:

• il controllo preventivo sulla denominazione delle Agenzie da avviare;

• il controllo successivo alle segnalazioni certificate di inizio attività, da effettuare entro 60 giorni la segnalazione stessa, per verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati con la SCIA (requisiti soggettivi del titolare e/o del direttore tecnico; requisiti oggettivi dei locali dove l'agenzia avrà sede);

• il controllo a seguito delle segnalazioni circa la modifica di elementi sostanziali di agenzie già operanti, comunicazioni di aperture di succursali, cessazioni di attività;

• la vigilanza sull'attività delle Agenzie e il controllo su Enti, comitati e Associazioni che organizzano/promuovono viaggi (a titolo esemplificativo: controlli in caso di segnalazione di attività abusiva, controlli periodici per verificare la presenza del Direttore Tecnico; conseguenti atti amministrativi e sanzionatori in caso di irregolarità); la verifica sui programmi di viaggio (art. 15 LR n. 7/2003).

Dott. X
 

Membri online

Statistiche forum

Discussioni
6,319
Messaggi
38,452
Utenti registrati
19,271
Ultimo utente registrato
peruzzitours
Top