Assolutamente si.
Diritto di stabilimento.
Trattato di Lisbona sul funzionamento dell’UE (2007), parte III, titolo IV, artt. 49-55. Un professionista può stabilirsi in un altro Stato membro per svolgervi un’attività professionale in modo stabile. La possibilità di stabilirsi è subordinata al riconoscimento della qualifica professionale; in base alle seguenti norme UE recepite dallo Stato italiano, si citano gli articoli più rilevanti in merito al tema trattato: Decreto legislativo n. 206/2007