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Aprire una filiale in un'altra regione

aleb

Nuovo Membro
#1
CIAO A TUTTI!
SONO UN NUOVO UTENTE E VOLEVO SAPERE SE QUALCUNO PUò ESSERMI D'AIUTO.

LAVORO PER UN TOUR OPERATOR CHE HA LICENZA DI AGENZIA VIAGGI REGIONE LAZIO, MA NON SIAMO SU STRADA. NESSUNA INSEGNA ED OPERIAMO TRAMITE PASSA PAROLA.

VOGLIAMO APRIRE UNA SEDE PROVINCIA DI VENEZIA APERTA AL PUBBLICO QUINDI AGENZIA VIAGGI A TUTTI GLI EFFETTI SU STRADA.

LE MIE DOMANDE SONO: 1) POSSIAMO UTILIZZARE LO STESSO DIRETTORE TECNICO?

2) POSSIAMO UTILIZZARE LA STESSA P.IVA PER LE FATTURAZIONI VIAGGI?

3) MANTENERE LE STESSE FIDEJUSSIONI E ASSICURAZIONI?

4) L'INSEGNA CHE NOME DEVE RIPORTARE? POSSO CHIAMARLA PINCO PALLINO VIAGGI SE IL NOME DELLA LICENZA DEPOSITATA ALLA REGIONE LAZIO è UN'ALTRO?

VI SAREI DAVVERO GRATA SE MI AIUTATE A CAPIRNE DI PIù!
GRAZIE 1000
 
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D

Dottor X

Guest
#2
La risposta è si a tutte le domande tranne che per la denominazione che deve essere la stessa.

La mia risposta è conforme a quanto sancito dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 362, anno 1998 Disciplina dell’attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province.

1) l’autorizzazione all’esercizio delle attività di produzione ed intermediazione nei servizi turistici riguarda l’impresa nella sua entità unitaria, prescindendo dalle filiali o sedi secondarie che l’imprenditore abbia istituito o intenda istituire nell’esercizio della sua attività commerciale-imprenditoriale;

2) il carattere regionale dell’autorizzazione non impone una limitazione territoriale di attività nel senso che esse possano dedicarsi soltanto alla erogazione di servizi turistici locali e sia loro precluso l’accesso ad un mercato più ampio. È affidato alla capacità delle singole imprese di diffondersi e di estendere la propria attività.

Ciò è confermato dal fatto:

a) che l’apposito elenco, tenuto aggiornato dallo Stato “sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni” è definito, nel 6° comma dell’art. 9 precisato, “elenco nazionale delle agenzie di viaggi”;

b) che allo Stato spetti di aggiornare annualmente l’anzidetto elenco e pubblicarlo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

c) che tale elenco venga inserito in un’apposita pubblicazione dell’ENIT. Non è priva di rilievo, poi, la circostanza che, in occasione del rilascio dell’autorizzazione, le Regioni sono tenute ad accertare l’esistenza di agenzie con denominazione uguale o simile già operanti sul territorio nazionale;

3) le filiali, le sedi secondarie o le altre articolazioni territoriali dell’attività produttiva (uffici, punti vendita, etc. ...) non costituiscono entità separate dall’Azienda, nè centro autonomo di imputazione di interessi economici distinti da quelli che fanno capo all’imprenditore.

Da ciò discende pertanto che:

a) nell’istanza per ottenere l’autorizzazione non è necessario indicare laqualità dell’agenzia se principale o filiale;

b) nell’autorizzazione non è necessario annotare il carattere di agenzia principale o filiale;

c) il pagamento di una sola tassa di concessione nella misura prevista dalla vigente legislazione statale, qualora si determini la necessità di esercitare l’attività in sedi diverse;

d) la corresponsione della tassa di concessione regionale una volta soltanto e non già anche per l’apertura di filiali di agenzia di viaggi già autorizzata;

e) il pagamento della cauzione non deve essere prestata dalla filiale di agenzia di viaggi già autorizzata.

DIRETTORE TECNICO
Nella considerazione che il termine agenzia di viaggi deve essere inteso unitariamente essendo intrinseco il concetto di impresa, qualunque ne sia l’articolazione sul territorio, discende che è da escludere, in base all’interpretazione testuale dell’art. 9 della legge n. 217/83, la presenza di un 1479 direttore tecnico per ciascuna filiale o sede secondaria. La scelta del legislatore nazionale è di non gravare l’impresa di vincoli organizzativi quale sarebbe l’onere di assumere un direttore tecnico per ciascuna sede secondaria.

SISTEMI INFORMATIZZATI
In presenza di un’agenzia che utilizzi sistemi informatici e che abbia propri terminali “remoti” presso clienti con essa convenzionati è fatto divieto di avvalersi soltanto di tali sistemi automatizzati, con esclusione di personale dipendente dell’agenzia medesima. Tale previsione non trova attuazione nell’ipotesi di clienti individuali e/o non convenzionati. Con successivo provvedimento saranno emanate opportune direttive in ordine ai nuovi sistemi informatici che verranno utilizzati nel campo della telematica avanzata.
 
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#3
Buonasera,
Avrei un quesito a cui per ora nessuno ha saputo dare risposta univoca.

Noi abbiamo un'agenzia di viaggi e TO autorizzata ad operare dalla regione Lazio con sede legale ed operativa a Roma. Possiamo aprire una un'agenzia di viaggi e TO (filiale?) online (telematica) in Emilia Romagna (esempio Rimini), cosi' come per legge regionale della ER, mantenendo la sede legale a Roma? Per il direttore tecnico non ci sono problemi in quanto sono iscritto all'albo DT in ER. Grazie mille.
 

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