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Boat & Breakfast

#1
Buon pomeriggio,
una società possiede un imbarcazione di 23 metri e vorrebbe utilizzarla come Boat & Breakfast nel porto di Palermo. Il Comune non ha alcun regolamento che identifica esattamente questo genere di attività, e anche la Capitaneria l'ha definito "Alloggio breve" per identificare gli ospiti a bordo. Poichè è considerata locazione breve ho letto che secondo voi non è dovuta alcuna imposta di soggiorno, potrei pure versarla per non avere problemi però il Comune mi dice che la società non può versarla ma deve essere un privato, come posso superare questo problema secondo voi? Esiste qualche disposizione che mi possa far regolarizzare il Boat & Breakfast?
 
#2
Ciao @Maricaeli credo debba fare riferimento al Codice della Nautica da Diporto (anche se nella norma non è trattata la parte ricettiva in generale...)

Ad ogni modo, ritengo che ci debba essere un adeguamento tecnico, amministrativo e assicurativo previste per le unità da diporto adibite all’utilizzo commerciale.

Non conosci nessuno che svolge già questa attività?
Un confronto può essere molto utile...
 
#3
Abbiamo interpellato il Comune, la Provincia e la Capitaneria di porto e nessuno di loro ha saputo dare una risposta in merito alla regolamentazione, anche per assimilazione, dei Boat & Breakfast. Oltretutto non possiamo assimilarli ai Bed & Breakfast perchè dovrebbero richiedere la SCIA e per un imbarcazione la SCIA non è prevista. Come vedi la situazione è alquanto difficile.
 
#4
Abbiamo interpellato il Comune, la Provincia e la Capitaneria di porto e nessuno di loro ha saputo dare una risposta in merito alla regolamentazione, anche per assimilazione, dei Boat & Breakfast. Oltretutto non possiamo assimilarli ai Bed & Breakfast perchè dovrebbero richiedere la SCIA e per un imbarcazione la SCIA non è prevista. Come vedi la situazione è alquanto difficile.
Sì è vero, è davvero molto complicata come situazione...
 
D

Dottor X

Guest
#7
Premetto che non esiste nessuna normativa "Boat and breakfast". La disciplina di riferimento va individuata nel noleggio delle imbarcazioni. A seguire un articolo che specifica la disciplina normativa:

Noleggio
È il contratto con il quale una delle parti (noleggiante), si obbliga, dietro corrispettivo, a mettere a disposizione dell’altra (noleggiatore) un’unità da diporto per un determinato periodo a scopo ricreativo in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto.

L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio.

Il nuovo Codice cancella le procedure di imbarco e sbarco per la rotazione dei marittimi fra diverse “imbarcazioni” della stessa impresa che esercita il noleggio e chiarisce che la comunicazione relativa all’unità con bandiera extra UE che effettua noleggio in Italia è dovuta solo se l’esercente svolge l’attività stabilmente in Italia. Per il regime fiscale si veda oltre.

Locazione
È il contratto con il quale una delle parti (locatore) si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto a un’altra (conduttore), per un periodo di tempo determinato. Il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità e i rischi. Il nuovo Codice introduce il riferimento all’attività commerciale dei natanti, con una disciplina minima nazionale (prima totalmente demandata ai singoli uffici locali delle Capitanerie) che prevede la patente per le unità a noleggio e l’obbligo di fornire delle istruzioni codificate dal Ministero dei Trasporti per le unità in locazione.

Uso commerciale del socio
L’uso commerciale delle unità da diporto da parte del “beneficial owner” (socio della società proprietaria dell’unità adibita a navigazione commerciale) è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 43/E del 2011, che ha specificato i termini di utilizzo per non incorrere nell’abuso del diritto.

Noleggio Occasionale
Con il doppio intervento normativo, attuato con la legge 24 marzo 2012, n. 27, e con la legge 9 agosto 2013, n. 98, è stata introdotto nel Codice della nautica la possibilità di effettuare occasionalmente il noleggio di imbarcazioni e navi da diporto. Con la riforma del Codice entrata in vigore il 13 febbraio 2018 è stato precisato che tale possibilità è limitata alle bandiere nazionali. L’attività è riservata alle unità intestate a persone fisiche o anche alle società, purché non abbiano come oggetto sociale le attività di locazione e noleggio nel limite di 42 giorni l’anno. Per la conduzione delle imbarcazioni è sufficiente la patente nautica e la condotta può essere affidata a terzi (patentati), per le navi da diporto è richiesto il titolo professionale. Prima di effettuare ogni singola operazione, si deve darne comunicazione in via telematica alla Capitaneria di porto e all’Agenzia delle Entrate, compilando il modello in formato pdf pubblicato sul sito istituzionale delle CP e mandandolo via mail alla Capitaneria territorialmente competente e all’indirizzo dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it. Se l’imbarcazione viene affidata alla conduzione di un terzo si deve darne comunicazione secondo le modalità operative previste dall’Inps e dall’Inail in questa materia.
FONTE https://www.nautica.it/norme-nautica-diporto/codice-della-nautica-aggiornato-14-noleggio-locazione/
 
Ultima modifica da un moderatore:
#8
Premetto che non esiste nessuna normativa "Boat and breakfast". La disciplina di riferimento va individuata nel noleggio delle imbarcazioni. A seguire un articolo che specifica la disciplina normativa:

Noleggio
È il contratto con il quale una delle parti (noleggiante), si obbliga, dietro corrispettivo, a mettere a disposizione dell’altra (noleggiatore) un’unità da diporto per un determinato periodo a scopo ricreativo in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto.

L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio.

Il nuovo Codice cancella le procedure di imbarco e sbarco per la rotazione dei marittimi fra diverse “imbarcazioni” della stessa impresa che esercita il noleggio e chiarisce che la comunicazione relativa all’unità con bandiera extra UE che effettua noleggio in Italia è dovuta solo se l’esercente svolge l’attività stabilmente in Italia. Per il regime fiscale si veda oltre.

Locazione
È il contratto con il quale una delle parti (locatore) si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto a un’altra (conduttore), per un periodo di tempo determinato. Il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità e i rischi. Il nuovo Codice introduce il riferimento all’attività commerciale dei natanti, con una disciplina minima nazionale (prima totalmente demandata ai singoli uffici locali delle Capitanerie) che prevede la patente per le unità a noleggio e l’obbligo di fornire delle istruzioni codificate dal Ministero dei Trasporti per le unità in locazione.

Uso commerciale del socio
L’uso commerciale delle unità da diporto da parte del “beneficial owner” (socio della società proprietaria dell’unità adibita a navigazione commerciale) è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 43/E del 2011, che ha specificato i termini di utilizzo per non incorrere nell’abuso del diritto.

Noleggio Occasionale
Con il doppio intervento normativo, attuato con la legge 24 marzo 2012, n. 27, e con la legge 9 agosto 2013, n. 98, è stata introdotto nel Codice della nautica la possibilità di effettuare occasionalmente il noleggio di imbarcazioni e navi da diporto. Con la riforma del Codice entrata in vigore il 13 febbraio 2018 è stato precisato che tale possibilità è limitata alle bandiere nazionali. L’attività è riservata alle unità intestate a persone fisiche o anche alle società, purché non abbiano come oggetto sociale le attività di locazione e noleggio nel limite di 42 giorni l’anno. Per la conduzione delle imbarcazioni è sufficiente la patente nautica e la condotta può essere affidata a terzi (patentati), per le navi da diporto è richiesto il titolo professionale. Prima di effettuare ogni singola operazione, si deve darne comunicazione in via telematica alla Capitaneria di porto e all’Agenzia delle Entrate, compilando il modello in formato pdf pubblicato sul sito istituzionale delle CP e mandandolo via mail alla Capitaneria territorialmente competente e all’indirizzo dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it. Se l’imbarcazione viene affidata alla conduzione di un terzo si deve darne comunicazione secondo le modalità operative previste dall’Inps e dall’Inail in questa materia.
FONTE https://www.nautica.it/norme-nautica-diporto/codice-della-nautica-aggiornato-14-noleggio-locazione/
Sono d'accordo con lei per il noleggio. Il problema si pone per il servizio occasionale di soggiorno e colazione da parte di turisti che vogliono restare a bordo. Comprendo che la soluzione potrebbe essere sempre il noleggio, per il quale ha già le autorizzazioni, mi ero posta il problema per l'altro quesito. In porto ci sono altre imbarcazioni che fanno Boat & breakfast quindi pensavo di dover richiedere altre autorizzazioni. Se fosse questa la strada da intraprendere allora non dovrei neanche pormi il problema della tassa di soggiorno. Cosa ne pensa?
 
D

Dottor X

Guest
#9
Ripeto, non esiste una disciplina normativa per boat and breakfast. L'imposta di soggiorno è disciplinata dalla seguente normativa:
IMPOSTA DI SOGGIORNO -DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Art. 4 - Imposta di soggiorno 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località' turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.
 
#10
Ripeto, non esiste una disciplina normativa per boat and breakfast. L'imposta di soggiorno è disciplinata dalla seguente normativa:
IMPOSTA DI SOGGIORNO -DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Art. 4 - Imposta di soggiorno 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località' turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.
La ringrazio.
 

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