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Ospiti locazioni turistiche/brevi non devono pagare l'imposta di soggiorno

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Dottor X

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#1
1 IMPOSTA DI SOGGIORNO QUESTA SCONOSCIUTA
Dott. X

L’IMPOSTA DI SOGGIORNO IN ITALIA
L’imposta di soggiorno è stata introdotta in Italia, tramite l’approvazione da parte del Governo della legge sul federalismo fiscale municipale del 3 marzo 2011, come previsto dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, che ha disposto per i Comuni turistici la possibilità di applicare una tassa ai turisti che soggiornano nelle strutture turistico ricettive delle città d’arte e nei
Comuni d’Italia ad alta affluenza turistica (art. 1786 c.c. le disposizioni del codice civile per gli albergatori vengono applicate a tutte le altre strutture ricettive).

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.
Art. 4 - Imposta di soggiorno

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località' turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro
per notte di soggiorno.

Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Il D.L n. 16/2012, convertito in L. 44/2012 introduce, invece, una nuova fattispecie dell’imposta, alternativa a quella lacunosamente normata relativa all’imposta di soggiorno, che si configura come un nuovo tributo sul traffico passeggeri delle compagnie di navigazione
(applicabile dai Comuni siti in isole minori o comprendenti isole minori nei propri territori ovvero ai Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i Comuni su cui insistono isole minori, possono, con apposito regolamento, in alternativa all’imposta di soggiorno, applicare un’imposta di sbarco).

IMPORTANTISSIMA CONSIDERAZIONE: LE LOCAZIONI TURISTICHE SONO DISCIPLINATE DALL’ART. 1571 DEL CODICE CIVILE; DALL’ART. 53 DEL CODICE
DEL TURISMO E DALLA LEGGE N. 431/1998 (rientrano tra le competenze esclusive dello stato art. 117 comma 2 lettera L) della Costituzione). PERTANTO NON SONO STRUTTURE RICETTIVE (rientrano tra le competenze innominate o residuali assegnate alle regioni ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione) NE CONSEGUE CHE LE LOCAZIONI TURISTICHE NON SONO SOGGETTE ALL’IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Il contributo per l’imposta di soggiorno viene prelevato direttamente dalla struttura ricettiva che ospita il turista, a prescindere dalla durata del viaggio, è corrisposto per ogni giorno in cui si soggiorna nella località di mare, montagna, lago o città d’arte, sia nel periodo estivo che invernale, alta o bassa stagione.

"Ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il gettito dell’imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. L’area di destinazione dei proventi dell’imposta di soggiorno è risultata conseguentemente generica e suscettibile di interpretazione estensiva, tanto in relazione ai beni culturali ed ambientali quanto in relazione ai relativi servizi pubblici locali, per i quali sarebbe stato quanto meno opportuno esplicitare che si ha riguardo ai servizi destinati al turismo”.
Nelle finalità indicate dalla legge tendono quindi a rientrare molte delle attività svolte dai comuni; praticamente quasi tutte.

TUTTO CIÒ PREMESSO
Per il 2016 il valore del gettito raccolto ha raggiunto i 428 milioni di euro.
Il costo dell'imposta di soggiorno non è fisso, ma viene calcolata a seconda della tariffa deliberata dai singoli Comuni d’Italia. Tale calcolo viene effettuato tenendo conto delle potenzialità storico/artistiche che il comune può offrire ai turisti.
Si stima che siano già circa 495 i Comuni italiani che hanno deliberato l’applicazione della suddetta tassa, suscitando ovvie polemiche.
Negli ultimi mesi, in Italia, ci si è soffermati su considerazioni di carattere più che altro di carattere economico/politico ovvero sull’impatto che questa potrà avere sull’economia di un paese ancora segnato da un profondo periodo di crisi e regressione, sulla elevata probabilità che tale forma di tassazione possa in qualche modo rallentare la ripresa, in specie del settore turistico.
L’imposta in questione è un tributo del tutto nuovo che trova la propria fonte normativa solo nell’articolo 4 del Dlgs 23/2011, disposizione che a sua volta individua alcuni parametri, rinviando ad un regolamento statale la “disciplina generale di attuazione”.

SRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE SOGGETTE ALL’IMPOSTA DI SOGGIORNO Decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 – Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica…
(FONTE ISTAT)

La rilevazione sulla "Capacità degli esercizi ricettivi" è un'indagine totale che viene svolta con periodicità annuale. Unità di analisi sono gli esercizi ricettivi presenti sul territorio nazionale ripartiti tra strutture alberghiere, strutture complementari ed alloggi privati in affitto:

• esercizi alberghieri: alberghi classificati in cinque categorie distinte per numero di stelle e residenze turistico-alberghiere con informazioni relative al numero di esercizi, camere, letti e bagni a livello di singolo comune;

• esercizi complementari: campeggi, villaggi turistici, forme miste di campeggi e villaggi turistici, alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, agriturismi, ostelli per la gioventù, case per ferie, rifugi di montagna e altri esercizi ricettivi n.a.c.;

• alloggi privati in affitto: bed and breakfast e altri alloggi privati. C.2 Altri alloggi privati: tale categoria include tutte le altre tipologie di alloggio privato in affitto, diverse dai Bed and Breakfast che, anche se non espressamente disciplinate dalle normative riguardanti gli esercizi ricettivi collettivi, sono contemplate dalle varie leggi regionali. Come ad esempio:
camere in affitto in alloggi familiari in cui la sistemazione prevede che il turista sta con la famiglia che abitualmente occupa l’abitazione; appartamenti, ville, case, chalet e altri alloggi affittati interamente, come alloggio turistico e su base temporanea, da parte di famiglie ad altre famiglie o ad agenzie professionali.

La rilevazione quantifica, a livello di singolo comune, il numero degli esercizi, dei letti, delle camere e dei bagni per le strutture alberghiere; degli esercizi e dei posti letto per le altre strutture.
 
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Dottor X

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#2
LEGGI REGIONALI E GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha esaminato ventisette leggi regionali e ha quindi deliberato

di impugnare:
la legge della Regione Lombardia n. 7 del 25/01/2018, recante “Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo). Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze”, in quanto una norma riguardante le locazioni turistiche invade la competenza riservata allo Stato in materia di ordinamento civile, violando sia l’articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, sia il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.
Per le stesse ragioni che hanno deciso l'impugnativa della legge della regione Lombardia, possiamo asserire che le "Locazioni turistiche/brevi" non sono soggette alla comunicazione degli alloggiati di cui all'art. 109 del TULPS, ma solo alla comunicazione entro 48 ore dei cittadini extra comunitari (legge Bossi-Fini - Lotta all'immigrazione clandestina). L'art. 12 della legge 191/1978 dispone l'obbligo di comunicazione per coloro che, a qualunque titolo, vengono ospitati in abitazioni private, oltre i 30 giorni. Lo stesso si può asserire per l'imposta di soggiorno, che è dovuta solo da chi soggiorna presso strutture ricettive - Art. 4 DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. LE LOCAZIONI TURISTICHE/BREVI NON SONO STRUTTURE RICETTIVE.
 
#4
LEGGI REGIONALI E GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha esaminato ventisette leggi regionali e ha quindi deliberato

di impugnare:
la legge della Regione Lombardia n. 7 del 25/01/2018, recante “Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo). Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze”, in quanto una norma riguardante le locazioni turistiche invade la competenza riservata allo Stato in materia di ordinamento civile, violando sia l’articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, sia il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.
Per le stesse ragioni che hanno deciso l'impugnativa della legge della regione Lombardia, possiamo asserire che le "Locazioni turistiche/brevi" non sono soggette alla comunicazione degli alloggiati di cui all'art. 109 del TULPS, ma solo alla comunicazione entro 48 ore dei cittadini extra comunitari (legge Bossi-Fini - Lotta all'immigrazione clandestina). L'art. 12 della legge 191/1978 dispone l'obbligo di comunicazione per coloro che, a qualunque titolo, vengono ospitati in abitazioni private, oltre i 30 giorni. Lo stesso si può asserire per l'imposta di soggiorno, che è dovuta solo da chi soggiorna presso strutture ricettive - Art. 4 DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. LE LOCAZIONI TURISTICHE/BREVI NON SONO STRUTTURE RICETTIVE.
Buongiorno Dottore,
In Veneto le locazioni turistiche sono considerate "strutture ricettive", pertanto assoggettate all'imposta di soggiorno.
Con legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45 la Regione ha approvato una serie di modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 giugno 2013, n.11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" andando a normare, tra l'altro, con l'articolo 3 "Inserimento dell'articolo 27 bis della legge regionale n. 11/2013" gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
In particolare la legge regionale n. 45/2014 ha stabilito che tale tipologia di alloggi sono da ritenersi strutture ricettive senza la prestazione di servizi, alle quali si applicano solo le disposizioni previste dall'articolo 27 bis, non sono soggette a classificazione e i locatori sono tenuti all'assolvimento solo di taluni adempimenti di comunicazione sia in ordine alla anagrafica di tale tipologia di alloggi sia alla movimentazione turistica; lo stesso articolo prevede altresì che sono attribuiti al Comune la vigilanza, l'accertamento di eventuali violazioni e la fissazione di talune sanzioni amministrative pecuniarie.
Per quanto concerne le condizioni per lo svolgimento delle attività di locazione in raffronto alle strutture ricettive che sono classificate, ai sensi della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", come strutture ricettive complementari e in particolare le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, necessita precisare in modo inequivocabile che le strutture ricettive di cui all'art. 27 bis non sono aperte al pubblico (articolo 2, comma 1, lettera h, della L.R. n. 11/2013), non forniscono alcun servizio agli ospiti, e assicurano esclusivamente:
  • la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas ed eventuale climatizzazione;
  • la manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorate;
  • la pulizia dell'alloggio e, se richiesto, la fornitura di biancheria, anche del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell'ospite.
 

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