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Casa vacanze o Locazione turistica breve

#1
Salve, avrei bisogno di un supporto riguardo l'interpretazione della legge regionale della Campania sulle strutture extralberghiere e della legge n.50 sulle locazioni brevi.
La legge Regionale 24 novembre 2001, n. 17, disciplina all'art.3 le case vacanze. Precisamente riporta:
"Sono case e appartamenti per vacanze le case e gli appartamenti dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con obbligo di recapito referente ospiti, per una permanenza minima di tre giorni e massima di novanta giorni.
2. Le case e gli appartamenti per vacanze devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali.
3. Le case e gli appartamenti per vacanze devono garantire, compresi nel prezzo, i requisiti e i servizi minimi obbligati di cui all’allegato B), che é parte integrante della presente Legge.
4. Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestite:
a) In forma imprenditoriale fornendo solo i servizi di cui all’allegato B;
b) In forma non imprenditoriale, dai proprietari che hanno la disponibilità fino ad un massimo di tre unità abitative nel territorio regionale, senza organizzazione in forma di impresa e senza promozione pubblicitaria, e con la fornitura dei soli servizi di cui all’allegato B).
5. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei proprietari delle unità abitative di cui al presente articolo."

Secondo il comma 4, quindi, gestire una casa vacanze in forma non imprenditoriale comporta il non poter fare promozione pubblicitaria e quindi deduco, il non poter inserire la propria struttura su portali quali Airbnb e booking.

Qui sul vostro forum, ho visto che il DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50. Art. 4, specifica che si possono stipulare locazioni brevi anche tramite soggetti che gestiscono portali telematici.

Io ho la possibilità di affittare un appartamento a scopo turistico. Secondo quanto ho capito dalle due leggi richiamate ho due possibilità:
1) Case vacanze in forma non imprenditoriale, quindi presentazione di SCIA al comune. No possibilità di pubblicizzare la struttura secondo la legge regionale sulle strutture extralberghiere.
3) Locazione breve, quindi no presentazione di SCIA al comune. Possibilità di pubblicizzare la struttura al comune secondo la legge n.50.

Francamente mi sembra un po' assurdo che se presento SCIA non posso pubblicizzarmi e se non la presento posso farlo.
Correggetemi se sbaglio.
Chiedo scusa per il messaggio forse un po' troppo lungo, ma districarsi tra le varie leggi italiani non é semplice.
Grazie.
 
D

Dottor X

Guest
#2
In relazione al suo quesito: Io ho la possibilità di affittare un appartamento a scopo turistico. Secondo quanto ho capito dalle due leggi richiamate ho due possibilità:
1) Case vacanze in forma non imprenditoriale, quindi presentazione di SCIA al comune. No possibilità di pubblicizzare la struttura secondo la legge regionale sulle strutture extralberghiere.
3) Locazione breve, quindi no presentazione di SCIA al comune. Possibilità di pubblicizzare la struttura al comune secondo la legge n.50.

Premesso che la “LOCAZIONE BREVE/TURISTICA PRIVATA”, è disciplinata da: art. 1571 del codice civile, dall’art. 1 comma 2 lettera c della legge legge 9 dicembre 1998, n. 431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"; dall’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo); trattandosi di competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione.
Dette norme prevedono la predisposizione di contratti per finalità turistica, per l’intero immobile o per parti di esso redatti in forma scritta ai sensi dell’art. 1 comma 4, della citata legge n. 431/1998
. Non è prevista la registrazione del contratto se questo non supera i 30 giorni: la durata del contratto deve essere determinata computando tutti i rapporti di locazione intercorsi nell’anno con il medesimo locatario (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 12 del 16 gennaio 1998 e n. 26/2011).

Inoltre, il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 Testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 95 del 24 aprile 2017), coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.
Art. 4 Regime fiscale delle locazioni brevi

1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili
ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività' d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, ((ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare)).

Per quanto sopra esposto, a condizione che predisponga i contratti scritti e che paghi la cedolare secca al 21%, lei ha tutto il diritto di pubblicizzare il suo immobile sulla rete.
 
#3
Gent.mo X, tutti gli articoli di legge da lei richiamati si riferiscono alle locazioni brevi. Su questo punto é stato molto chiaro, anche in altre sue risposte che ho letto qui sul forum. Mi rimane il dubbio sulle leggi regionali e quindi sulle case vacanza in forma non imprenditoriale. La ringrazio comunque della risposta.
 
D

Dottor X

Guest
#4
Ritengo che le case per vacanze in forma non imprenditoriale siano una aberrazione di certe normative regionali. A mio parere non sono altro che locazioni turistiche/brevi sulle quali le regioni, impropriamente, hanno legiferato. Questa è la ragione per cui cito la normativa delle locazioni: articolo 1571 codice civile. Credo di potermi esprimere con cognizione di causa in quanto per 5 anni, nella qualità di dirigente della Regione siciliana, ho partecipato al gruppo di lavoro interregionale, comprendente tutte le regioni italiane e le province autonome. Il predetto coordinamento ha sede a Roma presso la delegazione della regione Abruzzo.
 
#5
Ora la sua risposta mi risulta più chiara. Quando leggi nazionali e leggi regionali si vanno quasi a sovrapporre si crea solo confusione. Prenderò a riferimento solo la normativa sulle locazioni brevi, anche perché mi sembra più conveniente da seguire.
 
#6
Buon giorno anche io seguirò la strada degli affitti brevi, e grazie al supporto di questo forum tutto risulta molto chiaro! Ho però dei dubbi riguardo il "bollino di qualità" che da quanto ho capito anche per gli affitti brevi bisogna avere per poter essere on line. Di questo bollino ho letto diversi articoli on line ma in nessun caso ho riscontrato chiarezza, mi chiedo infatti è già in vigore? Da chi viene rilasciato? Quali requisiti servono per ottenerlo?
 
#8
Buongiorno
Trovo questo sito davvero utile e interessante ma sono ancora troppo confusa!
Non riesco a capire la differenza tra casa vacanze e locazione turistica breve
Ho comprato casa e sopra di me al piano superiore ho ricavato 2 appartamentini che vorrei affittare in ogni caso nn in modo imprenditoriale
Vivo a 800 metri dal mare, in provincia di Lecce, quindi vorrei sfruttare il turismo estivo , senza escludere quello fuori stagione
Può aiutarmi?
Grazie
Laura Lucia Falconi
 
#10
Gent.ma Laura,
le case per vacanza devono essere svolte in modalità professionale con partita IVA. La locazioni brevi devono essere svolte da persone fisiche, senza partita IVA.
Trasmetto, in allegato, 2 mie relazioni.

Cordialmente

Dott. X
Gent.ma Laura,
le case per vacanza devono essere svolte in modalità professionale con partita IVA. La locazioni brevi devono essere svolte da persone fisiche, senza partita IVA.
Trasmetto, in allegato, 2 mie relazioni.

Cordialmente

Dott. X
La ringrazio x la sua velocissima risposta
Mi risultava che cmq entrambe possono essere svolte in modo non imprenditoriale, sono anche andata, sul sito del comune e questa cosa mi è nuova ...
Lei mi assicura che la casa vacanze, se nn supera i 2 (se mn sbaglio) appartamenti NON POSSA ESSERE SVOLTA IN MODO NN IMPRENDITORIALE?
La ringrazio
 
D

Dottor X

Guest
#11
Le case per vacanze sono soggette al codice ATECO 55.20.51. valido anche per affittacamere e bed and breakfast. Conseguentemente, sono soggette a SCIA da presentare al SUAP.
 
D

Dottor X

Guest
#13
Confermo che le locazioni brevi non sono soggette a partita IVA perché possono essere svolte, esclusivamente, da persone fisiche.
 
D

Dottor X

Guest
#15
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!
Gent.ma Laura ho l'impressione che lei non legga il mio parere espresso nei precedenti POST.
Riepilogo per l'ultima volta, la prego di leggere con attenzione:
Le case per vacanze sono soggette al codice ATECO 55.20.51. valido anche per affittacamere e bed and breakfast. Conseguentemente, sono soggette a SCIA da presentare al SUAP, perché rientrano tra le aziende ricettive.
Le locazioni brevi non sono strutture extralberghiere, ma possono essere svolte solo da persone fisiche (persone che non hanno partita IVA), perché rientrano tra le locazioni.
 

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