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Inizio attività casa vacanze

#1
Salve sono proprietario di alcuni immobili. In particolare fittavo stanze a studenti, ora vista la quasi totale assenza di richieste, volevo provare ad affittare le stanze giornalmente. Ho dei quesiti a farvi e ringrazio in anticipo chi mi darà risposta.
1) per iniziare a pubblicizzare l'immobile sui vari portali OTA, quali adempimenti bisogna fare?
2) ho bisogno di un codice identificativo dell'immobile e se si chi lo rilascia?
3) La richiesta in questura per Alloggiatiweb va fatta prima di cominciare a pubblicizzare o posso farla nel momento in cui avrò qualche ospite? (visto che è una prova)
 
D

Dottor X

Guest
#2
Preg.mo Robytal,
premetto che bisogna definire, a priori la sua attività. Se decide di operare come case per vacanze - B&B o affittacamere dovrà presentare SCIA al SUAP, dopo avere aperto partita IVA con codice ATECO 55.20.51. se non vuole presentare la SCIA può operare come attività di locazione turistica.

Tutto ciò premesso, provo a rispondere ai suoi quesiti se, come credo, lei non intende presentare la SCIA e, pertanto dovrà operare come segue:
1) per iniziare a pubblicizzare l'immobile sui vari portali OTA, quali adempimenti bisogna fare? Se si tratta di più di 3 immobili deve aprire la partita IVA con codice ATECO 68.20.01. successivamente può pubblicizzarli come appartamenti.
2) ho bisogno di un codice identificativo dell'immobile e se si chi lo rilascia? Per rispondere a questa domanda deve indicarmi la regione in cui si trovano gli appartamenti.
3) La richiesta in questura per Alloggiatiweb va fatta prima di cominciare a pubblicizzare o posso farla nel momento in cui avrò qualche ospite? (visto che è una prova) L'accreditamento al SERVIZIO ALLOGGIATIWEB presso la Questura deve essere effettuato prima che arrivino gli ospiti, presentando, al Commissariato di zona, i dati catastali degli immobili.

Inoltre, è bene predisporre un contratto per finalità turistica, anche se le e.mail di prenotazione e di conferma delle prenotazioni rappresentano forma contrattuale ai sensi del codice dell'amministrazione digitale Decreto legislativo, testo coordinato 07/03/2005 n° 82. Suggerisco di predisporre i contratti di cui all'art. 1 comma 2 lettera c) della legge n. 431/1998, in quanto è meglio inserire nei contratti il netto percepito, escluse le commissioni ai portali, come disposto dal principio di divieto di doppia imposizione fiscale.

Il divieto della doppia imposizione è un principio cardine del nostro sistema tributario, che serve ad evitare che lo stesso reddito venga tassato più volte.

Nella disciplina delle imposte dirette questo principio è regolamentato dall’art. 163 DPR 917/1986 (da adesso TUIR) secondo il quale “ La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”. In base alla citata disposizione sono vietate la doppia imposizione giuridica ed economica.

Allego due mie relazioni illustrative.

Dott. X
 

Allegati

kati

Nuovo Membro
#3
Buonasera a tutti, approfitto di questo portale per cominciare ad avere un'idea più precisa sui passi da fare a proposito della locazione turistica.
Io abito a Roma e mia madre vorrebbe comprare un piccolo appartamento per usarlo in alcuni periodi quando mi verrebbe a trovare, da intestare a me e mia sorella, mantenendo però lei l'usufrutto. Nei periodi morti vorrebbe provare ad affittarlo con locazione turistica. Le mie domande sono le seguenti:
1) Essendo lei usufruttuaria e io e mia sorella intestatarie, mia madre può affittare l'appartamento in locazione turistica? E in caso, i redditi percepiti farebbero capo a lei o a me e mia sorella?
2) Da quanto ho letto nei post precedenti, se affittiamo con locazione turistica siamo esenti dal presentare la SCIA al comune di Roma ma non possiamo pubblicizzare l'appartamento sui portali turistici. è corretto?
3) Il regolamento regionale del Lazio prevede il periodo di inattività per quanto riguarda le case vacanza stabilito a 100 giorni. Per quanto riguarda la locazione turistica, l'obbligo di "chiusura" resta sancito negli stessi termini e soprattutto c'è un massimale di tempo da raggiungere per l'affitto ? (es. si può affittare per i restanti 9 mesi a più ospiti, o c'è un limite anche in questo senso?)
Grazie a chi vorrà rispondere
Chiara
 
D

Dottor X

Guest
#4
Provo a rispondere punto per punto:
1) Essendo lei usufruttuaria e io e mia sorella intestatarie, mia madre può affittare l'appartamento in locazione turistica? E in caso, i redditi percepiti farebbero capo a lei o a me e mia sorella? SOLO SUA MADRE HA LA DISPONIBILITA' DEI LOCALI - PERTANTO RISULTA L'UNICO SOGGETTO ABILITATO A SVOLGERE L'ATTIVITA'. NE' LEI NE' SUA SORELA AVETE ALCUN TITOLO AD OPERARE NELL'AMBITO DELLA RICETTIVITA'
2) Da quanto ho letto nei post precedenti, se affittiamo con locazione turistica siamo esenti dal presentare la SCIA al comune di Roma ma non possiamo pubblicizzare l'appartamento sui portali turistici. è corretto? SUA MADRE, ESCLUSIVAMENTE LEI PUO', ANCHE, PROPORRE LA STRUTTURA SUI PORTALI AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.L. 50/2017 CONVERTITO CON LEGGE N. 96/2017. QUESTA TIPOLOGIA RICETTIVA PRIVATA NON E' SOGGETTA A SCIA DA PRESENTARE AL SUAP.
3) Il regolamento regionale del Lazio prevede il periodo di inattività per quanto riguarda le case vacanza stabilito a 100 giorni. Per quanto riguarda la locazione turistica, l'obbligo di "chiusura" resta sancito negli stessi termini e soprattutto c'è un massimale di tempo da raggiungere per l'affitto ? (es. si può affittare per i restanti 9 mesi a più ospiti, o c'è un limite anche in questo senso?)PER LE LOCAZIONI BREVI - TRATTANDOSI DI DISCIPLINA STATALE SOGGETTA AL CODICE CIVILE SULLE LOCAZIONI E IN RELAZIONE AL PREDETTO ART. 4 NON CI SONO LIMITI TEMPORALI ANNUALI A CONDIZIONE DI PAGERE - ALMENO - LA CEDOLARE SECCA E DI NON AFFITTARE AD UNO STESSO SOGGETTO L'IMMOBILE PER OLTRE 30 GIORNI NELL'ARCO DELL'ANNO.
Se desiderate una consulenza dedicato contattatemi alla mia e.mail. ****
 
#5
Preg.mo Robytal,
premetto che bisogna definire, a priori la sua attività. Se decide di operare come case per vacanze - B&B o affittacamere dovrà presentare SCIA al SUAP, dopo avere aperto partita IVA con codice ATECO 55.20.51. se non vuole presentare la SCIA può operare come attività di locazione turistica.

Tutto ciò premesso, provo a rispondere ai suoi quesiti se, come credo, lei non intende presentare la SCIA e, pertanto dovrà operare come segue:
1) per iniziare a pubblicizzare l'immobile sui vari portali OTA, quali adempimenti bisogna fare? Se si tratta di più di 3 immobili deve aprire la partita IVA con codice ATECO 68.20.01. successivamente può pubblicizzarli come appartamenti.
2) ho bisogno di un codice identificativo dell'immobile e se si chi lo rilascia? Per rispondere a questa domanda deve indicarmi la regione in cui si trovano gli appartamenti.
3) La richiesta in questura per Alloggiatiweb va fatta prima di cominciare a pubblicizzare o posso farla nel momento in cui avrò qualche ospite? (visto che è una prova) L'accreditamento al SERVIZIO ALLOGGIATIWEB presso la Questura deve essere effettuato prima che arrivino gli ospiti, presentando, al Commissariato di zona, i dati catastali degli immobili.

Inoltre, è bene predisporre un contratto per finalità turistica, anche se le e.mail di prenotazione e di conferma delle prenotazioni rappresentano forma contrattuale ai sensi del codice dell'amministrazione digitale Decreto legislativo, testo coordinato 07/03/2005 n° 82. Suggerisco di predisporre i contratti di cui all'art. 1 comma 2 lettera c) della legge n. 431/1998, in quanto è meglio inserire nei contratti il netto percepito, escluse le commissioni ai portali, come disposto dal principio di divieto di doppia imposizione fiscale.

Il divieto della doppia imposizione è un principio cardine del nostro sistema tributario, che serve ad evitare che lo stesso reddito venga tassato più volte.

Nella disciplina delle imposte dirette questo principio è regolamentato dall’art. 163 DPR 917/1986 (da adesso TUIR) secondo il quale “ La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”. In base alla citata disposizione sono vietate la doppia imposizione giuridica ed economica.

Allego due mie relazioni illustrative.

Dott. X
Mi scusi sig.Panzica se riesco a rispondere solo ora. La ringrazio per le risposte. Dalle risposte che mi ha dato deduco quindi che non mi occorre partita iva...Poi opero in Puglia è necessario il codice identificativo ? Se si...e parliamo di una prova, se lo richiedo e poi non voglio più fare locazioni turistiche, comporta qualcosa ?
 
D

Dottor X

Guest
#6
Buongiorno, ribadisco che per le locazioni turistche/brevi non occorre aprire partita IVA (se si opera come persona fisica ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017 convertito con legge n. 96/2017), la SCIA non va mai presentata.

Per quanto riguarda il CIS Puglia dovrà attivarlo, ma questa attivazione non le comporterà obblighi in caso di inattività. Per una guida completa consulti il SITO della regione Puglia sul CIS di seguito indicato.

https://www.regione.puglia.it/web/t...ella seduta,non alberghiere, per ogni singola
Dott. X
 

kati

Nuovo Membro
#7
Provo a rispondere punto per punto:
1) Essendo lei usufruttuaria e io e mia sorella intestatarie, mia madre può affittare l'appartamento in locazione turistica? E in caso, i redditi percepiti farebbero capo a lei o a me e mia sorella? SOLO SUA MADRE HA LA DISPONIBILITA' DEI LOCALI - PERTANTO RISULTA L'UNICO SOGGETTO ABILITATO A SVOLGERE L'ATTIVITA'. NE' LEI NE' SUA SORELA AVETE ALCUN TITOLO AD OPERARE NELL'AMBITO DELLA RICETTIVITA'
2) Da quanto ho letto nei post precedenti, se affittiamo con locazione turistica siamo esenti dal presentare la SCIA al comune di Roma ma non possiamo pubblicizzare l'appartamento sui portali turistici. è corretto? SUA MADRE, ESCLUSIVAMENTE LEI PUO', ANCHE, PROPORRE LA STRUTTURA SUI PORTALI AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.L. 50/2017 CONVERTITO CON LEGGE N. 96/2017. QUESTA TIPOLOGIA RICETTIVA PRIVATA NON E' SOGGETTA A SCIA DA PRESENTARE AL SUAP.
3) Il regolamento regionale del Lazio prevede il periodo di inattività per quanto riguarda le case vacanza stabilito a 100 giorni. Per quanto riguarda la locazione turistica, l'obbligo di "chiusura" resta sancito negli stessi termini e soprattutto c'è un massimale di tempo da raggiungere per l'affitto ? (es. si può affittare per i restanti 9 mesi a più ospiti, o c'è un limite anche in questo senso?)PER LE LOCAZIONI BREVI - TRATTANDOSI DI DISCIPLINA STATALE SOGGETTA AL CODICE CIVILE SULLE LOCAZIONI E IN RELAZIONE AL PREDETTO ART. 4 NON CI SONO LIMITI TEMPORALI ANNUALI A CONDIZIONE DI PAGERE - ALMENO - LA CEDOLARE SECCA E DI NON AFFITTARE AD UNO STESSO SOGGETTO L'IMMOBILE PER OLTRE 30 GIORNI NELL'ARCO DELL'ANNO.
Se desiderate una consulenza dedicato contattatemi alla mia e.mail. ****
Grazie mille! È stato chiarissimo
 
#8
Buongiorno, ribadisco che per le locazioni turistche/brevi non occorre aprire partita IVA (se si opera come persona fisica ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017 convertito con legge n. 96/2017), la SCIA non va mai presentata.

Per quanto riguarda il CIS Puglia dovrà attivarlo, ma questa attivazione non le comporterà obblighi in caso di inattività. Per una guida completa consulti il SITO della regione Puglia sul CIS di seguito indicato.

https://www.regione.puglia.it/web/turismo-e-cultura/-/cis-codice-identificativo-di-struttura-obbligatorio-dall-1-luglio-2020#:~:text=La Giunta Regionale, nella seduta,non alberghiere, per ogni singola
Dott. X
Grazie mille sig. Panzica per le sue esaustive risposte.
 
#9
Buongiorno, mi rivolgo a questo forum per avere una idea più chiara di una disciplina intricata.
Ho intenzione di acquistare un immobile nel comune di Catania, si tratterebbe di un acquisto di prima casa e vorrei fissarvi la residenza. L'immobile è costituito da un vano + cucina e bagno.
Posso destinare il suddetto immobile a locazione breve senza perdere i benefici fiscali dell'acquisto prima casa (imposta di registro al 2% ed esenzione IMU) ed eventualmente, quale sarebbe la forma giuridica migliore? Da quel che ho capito, per locazione breve senza obbligo di Registrazione presso l'agenzia delle entrate si intende un periodo non superiore a 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare.
Se io volessi fittare l immobile ad esempio a notte, per un periodo di 6 mesi in alta stagione come dovrei agire?
 
D

Dottor X

Guest
#10
Gent.ma Aurora, provo a rispondere alle sue domande:

Posso destinare il suddetto immobile a locazione breve senza perdere i benefici fiscali dell'acquisto prima casa (imposta di registro al 2% ed esenzione IMU) ed eventualmente - ASSOLUTAMENTE SI - NELLA TIPOLOGIA LOCAZIONI BREVI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL D.L. N. 50/2017 CONVERTITO CON LEGGE N. 96/2017 - VO PARTITA IVA - NO SCIA AL SUAP - NO IMPOSTA DI SOGGIORNO - CEDOLARE SECCA AL 21%.

Da quel che ho capito, per locazione breve senza obbligo di Registrazione presso l'agenzia delle entrate si intende un periodo non superiore a 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare. CORRETTO NELL'ARCO DELL'ANNO SOLARE PER OGNI SINGOLO OSPITE


Se io volessi fittare l immobile ad esempio a notte, per un periodo di 6 mesi in alta stagione come dovrei agire? PUO' AFFITTARE L'APPARTAMENTO NON OLTRE 30 GIORNI AD UNA STESSA PERSONA - ANCHE PER UNA NOTTE ALLA VOLTA - SE SUPERA I 30 GIORNI RIENTRERA' NELLA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 431/1998 - A QUESTO PUNTO CI SONO DIVERSE IPOTESI 1) PER STUDENTI - 2) OPERAI 3) ALTRI SOGGETTI PER I QUALI LA LOCAZIONE PREVEDE 4 ANNI -
 
#11
Gent.ma Aurora, provo a rispondere alle sue domande:

Posso destinare il suddetto immobile a locazione breve senza perdere i benefici fiscali dell'acquisto prima casa (imposta di registro al 2% ed esenzione IMU) ed eventualmente - ASSOLUTAMENTE SI - NELLA TIPOLOGIA LOCAZIONI BREVI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL D.L. N. 50/2017 CONVERTITO CON LEGGE N. 96/2017 - VO PARTITA IVA - NO SCIA AL SUAP - NO IMPOSTA DI SOGGIORNO - CEDOLARE SECCA AL 21%.

Da quel che ho capito, per locazione breve senza obbligo di Registrazione presso l'agenzia delle entrate si intende un periodo non superiore a 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare. CORRETTO NELL'ARCO DELL'ANNO SOLARE PER OGNI SINGOLO OSPITE


Se io volessi fittare l immobile ad esempio a notte, per un periodo di 6 mesi in alta stagione come dovrei agire? PUO' AFFITTARE L'APPARTAMENTO NON OLTRE 30 GIORNI AD UNA STESSA PERSONA - ANCHE PER UNA NOTTE ALLA VOLTA - SE SUPERA I 30 GIORNI RIENTRERA' NELLA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 431/1998 - A QUESTO PUNTO CI SONO DIVERSE IPOTESI 1) PER STUDENTI - 2) OPERAI 3) ALTRI SOGGETTI PER I QUALI LA LOCAZIONE PREVEDE 4 ANNI -
La ringrazio per la Sua celere, cortese e professionale risposta.
I miei dubbi in merito alla possibilità di utilizzare l'immobile per LT nascono dal fatto che lo stesso è costituito solo da 1 vano, dunque non vi sarebbero tecnicamente gli spazi per la locazione di una parte dell'immobile (con riserva di utilizzo della restante) e contestuale mantenimento della residenza. Avevo sostanzialmente paura che i controlli incrociati dell'agenzia delle entrate in seguito alla dichiarazione dei redditi per la LT potesse far scattare una ipotetica dichiarazione di irreperibilita e portare alla perdita dei Benefici fiscali di cui sopra, ma a questo punto posso procedere tranquillamente.

Inoltre avevo letto altrove, ma evidentemente si trattava di una informazione fuorviante, che le LT non potessero superare i 30 giorni complessivi (sia in riferimento a un singolo soggetto, che conteggiando locazioni più brevi a soggetti diversi).
A questo punto sarebbe ben possibile, per i potesi, che affittasi l'immobile per 2 notti a persone diverse, ma durante tutto l'arco dell'anno se dovesse capitare che non lo utilizzo personalmente, ma vi mantengo comunque la residenza?
Ho avuto modo di dare una occhiata alle discussioni qui presenti, e quel che capisco la LT è materia di competenza statale,ma in merito alla "brevità" di queste locazioni non ho trovato molto, se non una circolare dell'agenzia delle entrate che parla di 30 giorni in riferimento a un singolo soggetto, senza nulla dire in riferimento a tanti affitti per durate inferiori a soggetti diversi,ma che sommate superano i 30 g.
D'altro canto ho reperito alcuni regolamenti Comunali di altre città, ad esempio Roma, dove vengono imposti addirittura periodi di inattività (se non erro 100 giorni) e addirittura divieto di residenza, nonostante ciò abbia lasciato in me più di qualche dubbio.
Dan qui nasce la mia totale confusione circa limiti e regole.

Infine per quanto riguarda la cedolare secca al 21%, opererebbero i portatili OTA come sostituti di imposta se ben capisco, ma essendo io a reddito 0 in questo momento, potrei recuperare la cifra in fase di DSU se rientrassi nella no tax area.

Nel ringraziarLa per La sua infinita gentilezza e disponibilità, Le auguro buon lavoro e mi scuso per la confusione che ho in mente.
 
D

Dottor X

Guest
#12
Grazie per i complimenti, sono sempre graditi,

Inoltre avevo letto altrove, ma evidentemente si trattava di una informazione fuorviante, che le LT non potessero superare i 30 giorni complessivi (sia in riferimento a un singolo soggetto, che conteggiando locazioni più brevi a soggetti diversi). Ribadisco che il termine di 30 giorni si riferisce ad una stessa persona nell'arco di un anno solare. Pertanto può ospitare tutti gli ospiti che vuole , per un massimo di 30 giorni per ognuno di essi.

A questo punto sarebbe ben possibile, per ipotesi, che affittasi l'immobile per 2 notti a persone diverse, ma durante tutto l'arco dell'anno se dovesse capitare che non lo utilizzo personalmente, ma vi mantengo comunque la residenza? CORRETTO

Ho avuto modo di dare una occhiata alle discussioni qui presenti, e quel che capisco la LT è materia di competenza statale, ma in merito alla "brevità" di queste locazioni non ho trovato molto, se non una circolare dell'agenzia delle entrate che parla di 30 giorni in riferimento a un singolo soggetto, senza nulla dire in riferimento a tanti affitti per durate inferiori a soggetti diversi, ma che sommate superano i 30 g. VEDA PRECEDENTI RISPOSTE

D'altro canto ho reperito alcuni regolamenti Comunali di altre città, ad esempio Roma, dove vengono imposti addirittura periodi di inattività (se non erro 100 giorni) e addirittura divieto di residenza, nonostante ciò abbia lasciato in me più di qualche dubbio. I REGOLAMENTI COMUNALI NON POSSONO INTERVENIRE SULLA DISCIPLINA STATALE - GERARCHIA DELLE FONTI GIURIDICHE
Dan qui nasce la mia totale confusione circa limiti e regole.

Infine per quanto riguarda la cedolare secca al 21%, opererebbero i portatili OTA come sostituti di imposta se ben capisco, ma essendo io a reddito 0 in questo momento, potrei recuperare la cifra in fase di DSU se rientrassi nella no tax area.
PURTROPPO NON E' PROPRIO COSI' - ATTUALMENTE GLI UNICI CHE OPERANO COME SOSTITUTI D'IMPOSTA SONO GLI AGENTI DI VIAGGI ITALIANI E GLI AGENTI IMMOBILIARI - PER QUANTO RIGUARDA BOOKING (OTA) E AIRB&B (PROMOTORE PUBBLICITARIO) SONO IN CORSO CONTENZIONI PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA - PERTANTO LE SOMME PERCEPITE TRAMITE LOCAZIONE BREVE VANNO INSERITE IN DICHIARAZIONE REDDITI.

LEGGA LE RELAZIONI ALLEGATE PER UN QUADRO COMPLETO.

Per una consulenza dedicata mi potete contattare alla mia e.mail

****
 

Allegati

#13
Gent.le Dott. X,
chiedo un suo autorevole supporto per quanto di seguito illustro
Regione di riferimento Campania
Vorrei adibire una parte della abitazione a CAV ( 1 stanza + 1 bagno )
Il diritto d’uso della abitazione è in capo a mia madre – pensionata, pertanto il tutto va fatto a suo nome.
Da quanto mi ha illustrato un tecnico, devo fare SCIA imprenditoriale, in quanto voglio pubblicare su OTA, mettendo me come preposto.
Posso operare senza P.Iva ?
Il reddito annuale va dichiarato lordo della commissione corrisposta a OTA ?
E trattasi di reddito fondiario (quadro B) oppure con cedolare secca ?
Grazie per queste prime indicazioni che potrà fornirmi
 
D

Dottor X

Guest
#14
Preg.mo Mauri,
premetto che l'attività da lei ipotizzata non può essere considerata "casa per vacanze" ma locazione breve" ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017.

Premesso quanto sopra, sua madre, non lei se non ha la disponibilità dei locali (la disponibilità dei locali: proprietà-affitto-subaffitto-usufrutto e comodato gratuito), può affittare anche parte dell'immobile ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito in legge n. 191/1978 “Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato”. ANCHE SE VIENE CITATO UN PERIODO SUPERIORE AD UN MESE E' IMPORTANTE NOTARE CHE UN IMMOBILE PUO' ESSERE LOCATO ANCHE IN PARTE. DEL RESTO LA DISCIPLINA SULLE LOCAZIONI BREVI NON VIETA LA LOCAZIONE PARZIALE - CONSEGUENTEMENTE - SECONDO IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI LEICITA' TUTTO CIO' CHE NON E' PROIBITO E' LECITO.

L'obbligo di comunicazione per le locazioni brevi, ai sensi dell'articolo 19-bis del D.L. n. 113/2018 – convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132 (Obbligo per locatori con contratti di durata inferiore a trenta giorni) Prevede che l'obbligo di far esibire il documento di identità valga anche per i locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.
L'articolo interpreta la disposizione affinché sia intesa applicarsi anche ai locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni, entro 24 ore dall'arrivo degli ospiti.
La legge 8 agosto 2019, n. 77 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. All'articolo 5: al comma 1, le parole: «e con immediatezza» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro le sei ore successive all'arrivo»; (nel caso di soggiorni inferiori alle 48 ore).

Per concludere, in risposta alle sue richieste:

Il diritto d’uso della abitazione è in capo a mia madre – pensionata, pertanto il tutto va fatto a suo nome. CORRETTO, INCLUSA LA COMUNICAZIONE DEL CODICE FISCALE PER GLI INTROITI DA LOCAZIONE BREVE E LA COMUNICAZIONE DEGLI OSPITI AL SERVIZIO ALLOGGIATIWEB DELLA QUESTURA;

Da quanto mi ha illustrato un tecnico, devo fare SCIA imprenditoriale, in quanto voglio pubblicare su OTA, mettendo me come preposto. ERRATO - OPERANDO COME LOCAZIONE BREVE DEVE SVOLGERE L'ATTIVITA' COME PERSONA FISICA E NON COME IMPRENDITORE (SINO A 4 APPARTAMENTI) - D.L. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017. Art. 4 Regime fiscale delle locazioni brevi 1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività' d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, ((ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare)).

Posso operare senza P.Iva, oppure con cedolare secca ? VEDA - SOPRA - COMUNQUE SI LEGGA LE MIE RELAZIONI ALLEGATE

Il reddito annuale va dichiarato lordo della commissione corrisposta a OTA ? IL D.L. N. 50/2017 PREVEDE L'IMPOSIZIONE DELLA CEDOLARE SECCA AL 21% SUL LORDO - MA VORREI EVIDENZIARE CHE "L’ordinamento tributario interno pone un espresso divieto di doppia imposizione, positivizzandolo sia nell'articolo 67 del d.P.R. 29.9.1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sia nell'articolo 163 del d.P.R. 22.12.1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi. E trattasi di reddito fondiario (quadro B). CONSEGUENTEMENTE RITENGO POSSA ASSOGGETTARE - SUA MADRE - IL REDDITO AL NETTO DELLE COMMISSIONE E- COMUNQUE - NON PUO' DETRARRE ALCUNA SPESA NE' TANTOMENO PAGARE UNA DONNA DI SERVIZIO PER LE PULIZIE.

Buona giornata

Dott. X
 

Allegati

#15
Salve,
Sono nuova nel forum, non so se è già stata fatta presente una situazione uguale alla mia:
Mi trovo in Sicilia, a Siracusa di preciso ed ho affittato da poco un locale nel centro storico che è stato suddiviso in 3 piccoli appartamenti, ovviamente vorrei subaffittarli per brevi periodi cosi sa fare "casa vacanza" (no p.iva) ; ovviamente li sponsorizzerei sui diversi portali.
Vorrei sapere come comportarmi ossia se c'è bisogno si aprire SCIA, se devo fare contratti brevi o ricevute, e mettere il guadagno ricavato su cedolare secca ( sul guadagno netto al meno di commissioni?) le varie spese compreso l'affitto si possono presentare come "spese effettive" come accade per chi ha IVA?

Grazie in anticipo
 
D

Dottor X

Guest
#16
Gent.ma Viviana, la sua ipotesi di attività è simile a quella di cui al precedente POST. Provo a risponderle: lei dovrebbe operare nell'ambito delle locazioni brevi, sino a 4 appartamenti è consentito.

La disponibilità dei locali: proprietà-affitto-subaffitto-usufrutto e comodato gratuito), la normativa è uguale in tutta Italia, in quanto si tratta di materia relativa alle locazioni, in particolare può operare senza partita IVA, ai sensi del seguente articolo: D.L. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017. Art. 4 Regime fiscale delle locazioni brevi 1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività' d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, ((ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare)).
L'obbligo di comunicazione per le locazioni brevi, ai sensi dell'articolo 19-bis del D.L. n. 113/2018 – convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132 (Obbligo per locatori con contratti di durata inferiore a trenta giorni) Prevede che l'obbligo di far esibire il documento di identità valga anche per i locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.
L'articolo interpreta la disposizione affinché sia intesa applicarsi anche ai locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni, entro 24 ore dall'arrivo degli ospiti, al servizio della Questura ALLOGGIATIWEB PORTANDO IN QUESTURA IDATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI.
La legge 8 agosto 2019, n. 77 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. All'articolo 5: al comma 1, le parole: «e con immediatezza» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro le sei ore successive all'arrivo»; (nel caso di soggiorni inferiori alle 48 ore).

Dovrà predisporre contratti, in forma scritta, in duplice copia, se superano i 77,47 euro dovrà inserire nella ricevuta una marca da 2 euro antecedente il check out. Nei contratti potrà prevedere un importo al netto delle commissioni ai vari portali per le ragioni appresso specificate.

IL D.L. N. 50/2017 PREVEDE L'IMPOSIZIONE DELLA CEDOLARE SECCA AL 21% SUL LORDO - MA VORREI EVIDENZIARE CHE "L’ordinamento tributario interno pone un espresso divieto di doppia imposizione, positivizzandolo sia nell'articolo 67 del d.P.R. 29.9.1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sia nell'articolo 163 del d.P.R. 22.12.1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi. E trattasi di reddito fondiario (quadro B). CONSEGUENTEMENTE RITENGO POSSA ASSOGGETTARE - SUA MADRE - IL REDDITO AL NETTO DELLE COMMISSIONE E- COMUNQUE - NON PUO' DETRARRE ALCUNA SPESA NE' TANTOMENO PAGARE UNA DONNA DI SERVIZIO PER LE PULIZIE.
 
#17
Grazie mille Dott. X per la cellere risposta.
Quindi se ho compreso bene non ho bisogno di aprire SCIA, ma preparare dei contratti di locazione breve ( potrebbe gentilmente suggerirmi dove potet trovare un modulo appropriato?) E sopra €77,47 inserire una marca da bollo; inoltre i contratti/ricevute possono essere fatti al netto della commissione, per poi essere presentati per la cedolare secca al 21%.

Dovrei semplicemente andare in questura per essere abilitata per il portale alloggiati e inserire i dati di chi alloggia.
È corretto?

La ringrazio moltissimo.
 
#20
Preg.mo Mauri,
premetto che l'attività da lei ipotizzata non può essere considerata "casa per vacanze" ma locazione breve" ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017.

Premesso quanto sopra, sua madre, non lei se non ha la disponibilità dei locali (la disponibilità dei locali: proprietà-affitto-subaffitto-usufrutto e comodato gratuito), può affittare anche parte dell'immobile ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito in legge n. 191/1978 “Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato”. ANCHE SE VIENE CITATO UN PERIODO SUPERIORE AD UN MESE E' IMPORTANTE NOTARE CHE UN IMMOBILE PUO' ESSERE LOCATO ANCHE IN PARTE. DEL RESTO LA DISCIPLINA SULLE LOCAZIONI BREVI NON VIETA LA LOCAZIONE PARZIALE - CONSEGUENTEMENTE - SECONDO IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI LEICITA' TUTTO CIO' CHE NON E' PROIBITO E' LECITO.

L'obbligo di comunicazione per le locazioni brevi, ai sensi dell'articolo 19-bis del D.L. n. 113/2018 – convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132 (Obbligo per locatori con contratti di durata inferiore a trenta giorni) Prevede che l'obbligo di far esibire il documento di identità valga anche per i locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.
L'articolo interpreta la disposizione affinché sia intesa applicarsi anche ai locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni, entro 24 ore dall'arrivo degli ospiti.
La legge 8 agosto 2019, n. 77 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. All'articolo 5: al comma 1, le parole: «e con immediatezza» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro le sei ore successive all'arrivo»; (nel caso di soggiorni inferiori alle 48 ore).

Per concludere, in risposta alle sue richieste:

Il diritto d’uso della abitazione è in capo a mia madre – pensionata, pertanto il tutto va fatto a suo nome. CORRETTO, INCLUSA LA COMUNICAZIONE DEL CODICE FISCALE PER GLI INTROITI DA LOCAZIONE BREVE E LA COMUNICAZIONE DEGLI OSPITI AL SERVIZIO ALLOGGIATIWEB DELLA QUESTURA;

Da quanto mi ha illustrato un tecnico, devo fare SCIA imprenditoriale, in quanto voglio pubblicare su OTA, mettendo me come preposto. ERRATO - OPERANDO COME LOCAZIONE BREVE DEVE SVOLGERE L'ATTIVITA' COME PERSONA FISICA E NON COME IMPRENDITORE (SINO A 4 APPARTAMENTI) - D.L. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017. Art. 4 Regime fiscale delle locazioni brevi 1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività' d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, ((ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare)).

Posso operare senza P.Iva, oppure con cedolare secca ? VEDA - SOPRA - COMUNQUE SI LEGGA LE MIE RELAZIONI ALLEGATE

Il reddito annuale va dichiarato lordo della commissione corrisposta a OTA ? IL D.L. N. 50/2017 PREVEDE L'IMPOSIZIONE DELLA CEDOLARE SECCA AL 21% SUL LORDO - MA VORREI EVIDENZIARE CHE "L’ordinamento tributario interno pone un espresso divieto di doppia imposizione, positivizzandolo sia nell'articolo 67 del d.P.R. 29.9.1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sia nell'articolo 163 del d.P.R. 22.12.1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi. E trattasi di reddito fondiario (quadro B). CONSEGUENTEMENTE RITENGO POSSA ASSOGGETTARE - SUA MADRE - IL REDDITO AL NETTO DELLE COMMISSIONE E- COMUNQUE - NON PUO' DETRARRE ALCUNA SPESA NE' TANTOMENO PAGARE UNA DONNA DI SERVIZIO PER LE PULIZIE.

Buona giornata

Dott. X
Grazie per le risposte.
ho fatto riferimento a CAV, in quanto ciò mi è stato detto da un geometra del posto, il quale mi ha mostrato la legge regionale in merito. In effetti anche sul sito del comune non trovo indicazioni, sia come Disciplina che come modulistica

https://www.cittadicapri.it/it/a/strutture-ricettive-extra-alberghiere
http://surap.regione.campania.it/in...izio-di-una-attivita/strutture-ricettive.html

Anche la questione di poter pubblicare su Booking mi è stata descritta come possibile, solo facendo attività imprenditoriale; avvalorata da un esempio di altro soggetto che è stato pesantemente multato da GdF per aver omesso sia la SCIA che la posizione come imprenditore.
Devo dire che in merito, sono circondato da parecchie nubi all'orizzonte ;-)
Grazie
 
#21
Grazie per le risposte.
ho fatto riferimento a CAV, in quanto ciò mi è stato detto da un geometra del posto, il quale mi ha mostrato la legge regionale in merito. In effetti anche sul sito del comune non trovo indicazioni, sia come Disciplina che come modulistica

https://www.cittadicapri.it/it/a/strutture-ricettive-extra-alberghiere
http://surap.regione.campania.it/in...izio-di-una-attivita/strutture-ricettive.html

Anche la questione di poter pubblicare su Booking mi è stata descritta come possibile, solo facendo attività imprenditoriale; avvalorata da un esempio di altro soggetto che è stato pesantemente multato da GdF per aver omesso sia la SCIA che la posizione come imprenditore.
Devo dire che in merito, sono circondato da parecchie nubi all'orizzonte ;-)
Grazie
Gent.le Dott. X,
in attesa Suo cortese riscontro alla successiva domanda, aggiungo un dubbio
Ma per la locazione turistica breve in forma privata (non imprenditoriale) rileva il numero di locazioni che si effettuano nell'anno? Cioè affidando ad un OTA (booking) non so quante volte verrà locato l'immobile.
Inoltre, potrei incorrere in una definizione "d'ufficio" di attività imprenditoriale per il solo fatto di aver organizzato una pubblicità sul portale, ovvero di aver avuto un rilevante numero di turisti come ospiti nel tempo.
Grazie ancora.
 
D

Dottor X

Guest
#22
Preg.mo Mauri, premetto che se lei non ritiene esaustive le mie considerazioni, non intendo continuare a rispondere, si tenga i suoi dubbi, del resto mi pare che, con grande coerenza e professionalità, a differenza di tanti pseudo-esperti, ogni mio parere è supportato da norme.

Comunque, nella speranza che non le rimangano dubbi, dopo avere letto i miei pareri, provo a risponderle:

Ma per la locazione turistica breve in forma privata (non imprenditoriale) rileva il numero di locazioni che si effettuano nell'anno? Cioè affidando ad un OTA (booking) non so quante volte verrà locato l'immobile. L'Agenzia delle Entrate con le circolari n. 12/1998 e n. 26/2011), ha ribadito che la locazione turistica non è soggetta alla registrazione dei contratti per lo stesso soggetto nell'arco temporale di un anno che non superi i 30 giorni con ogni locatore. Scegliendo la locazione breve di cui all'articolo 4 del D.L. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017, lei non ha limiti per gli incassi, in quanto detta attività è soggetta alla cedolare secca al 21%.

Inoltre, potrei incorrere in una definizione "d'ufficio" di attività imprenditoriale per il solo fatto di aver organizzato una pubblicità sul portale, ovvero di aver avuto un rilevante numero di turisti come ospiti nel tempo. Scegliendo la locazione breve di cui all'articolo 4 del D.L. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017, lei può operare con i portali. Come mia abitudine e metodologia di lavoro riporto il comma di riferimento del predetto articolo di legge:
Art. 4 Regime fiscale delle locazioni brevi 1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività' d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, ((ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare)).

Spero di essere stato chiaro poi se non si ritengono esaustive le citazioni di specifiche norme si diviene soggetti dell'incompetenza e dell'ignoranza che regnano nella rete. In questo FORUM ci impegniamo al massimo per fornire informazioni corrette supportate da riferimenti normativi.
 
#23
Preg.mo Mauri, premetto che se lei non ritiene esaustive le mie considerazioni, non intendo continuare a rispondere, si tenga i suoi dubbi, del resto mi pare che, con grande coerenza e professionalità, a differenza di tanti pseudo-esperti, ogni mio parere è supportato da norme.

Comunque, nella speranza che non le rimangano dubbi, dopo avere letto i miei pareri, provo a risponderle:

Ma per la locazione turistica breve in forma privata (non imprenditoriale) rileva il numero di locazioni che si effettuano nell'anno? Cioè affidando ad un OTA (booking) non so quante volte verrà locato l'immobile. L'Agenzia delle Entrate con le circolari n. 12/1998 e n. 26/2011), ha ribadito che la locazione turistica non è soggetta alla registrazione dei contratti per lo stesso soggetto nell'arco temporale di un anno che non superi i 30 giorni con ogni locatore. Scegliendo la locazione breve di cui all'articolo 4 del D.L. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017, lei non ha limiti per gli incassi, in quanto detta attività è soggetta alla cedolare secca al 21%.

Inoltre, potrei incorrere in una definizione "d'ufficio" di attività imprenditoriale per il solo fatto di aver organizzato una pubblicità sul portale, ovvero di aver avuto un rilevante numero di turisti come ospiti nel tempo. Scegliendo la locazione breve di cui all'articolo 4 del D.L. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017, lei può operare con i portali. Come mia abitudine e metodologia di lavoro riporto il comma di riferimento del predetto articolo di legge:
Art. 4 Regime fiscale delle locazioni brevi 1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività' d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, ((ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare)).

Spero di essere stato chiaro poi se non si ritengono esaustive le citazioni di specifiche norme si diviene soggetti dell'incompetenza e dell'ignoranza che regnano nella rete. In questo FORUM ci impegniamo al massimo per fornire informazioni corrette supportate da riferimenti normativi.
Gent.le Dott. X,
mi perdoni, ma non trovo motivo perche Lei si alteri in questo modo.
Io non dubito delle Sue risposte, le nubi al mio orizzonte derivano da difformi informazioni che ricevo da altri uffici qui in loco, tant' é che ho linkato il sito del comune da cui avevo preliminarmente attinto info.
Anche il quesito relativo al numero di locazioni effettuate, che porterebbe a definire una cd attività in forma imprenditoriale, mi sovviene in quanto legittimo.
Ora rileggo con calma tutte le Sue indicazioni.
Grazie.
 
#24
Preg.mo Mauri, premetto che se lei non ritiene esaustive le mie considerazioni, non intendo continuare a rispondere, si tenga i suoi dubbi, del resto mi pare che, con grande coerenza e professionalità, a differenza di tanti pseudo-esperti, ogni mio parere è supportato da norme.

Comunque, nella speranza che non le rimangano dubbi, dopo avere letto i miei pareri, provo a risponderle:

Ma per la locazione turistica breve in forma privata (non imprenditoriale) rileva il numero di locazioni che si effettuano nell'anno? Cioè affidando ad un OTA (booking) non so quante volte verrà locato l'immobile. L'Agenzia delle Entrate con le circolari n. 12/1998 e n. 26/2011), ha ribadito che la locazione turistica non è soggetta alla registrazione dei contratti per lo stesso soggetto nell'arco temporale di un anno che non superi i 30 giorni con ogni locatore. Scegliendo la locazione breve di cui all'articolo 4 del D.L. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017, lei non ha limiti per gli incassi, in quanto detta attività è soggetta alla cedolare secca al 21%.

Inoltre, potrei incorrere in una definizione "d'ufficio" di attività imprenditoriale per il solo fatto di aver organizzato una pubblicità sul portale, ovvero di aver avuto un rilevante numero di turisti come ospiti nel tempo. Scegliendo la locazione breve di cui all'articolo 4 del D.L. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017, lei può operare con i portali. Come mia abitudine e metodologia di lavoro riporto il comma di riferimento del predetto articolo di legge:
Art. 4 Regime fiscale delle locazioni brevi 1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività' d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, ((ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare)).

Spero di essere stato chiaro poi se non si ritengono esaustive le citazioni di specifiche norme si diviene soggetti dell'incompetenza e dell'ignoranza che regnano nella rete. In questo FORUM ci impegniamo al massimo per fornire informazioni corrette supportate da riferimenti normativi.
Gentilissimo Dott. X,
mi inserisco in questa discussione, perchè con il mio comune Parma, le cose che vengono specificate sono diverse. Giusto a titolo informativo, proprio nella Comunicazione di Locazione turistica precisa che non può essere fatta pubblicità nei portali di prenotazione e (a voce) che l'appartamento deve essere affittato per intero e non posso affittare le singole stanze con bagno privato a persone diverse contemporaneamente.. Io ho fatto singoli contratti per singoli ospiti ognuno per la stanza di riferimento, ma all'interno dello stesso appartamento. Vorrei solo una conferma, ho seguito le sue precedenti indicazioni, ma queste cose dette e scritte dal Comune mi spaventano.
La ringrazio.
 
#25
Preg.mo Mauri, premetto che se lei non ritiene esaustive le mie considerazioni, non intendo continuare a rispondere, si tenga i suoi dubbi, del resto mi pare che, con grande coerenza e professionalità, a differenza di tanti pseudo-esperti, ogni mio parere è supportato da norme.

Comunque, nella speranza che non le rimangano dubbi, dopo avere letto i miei pareri, provo a risponderle:

Ma per la locazione turistica breve in forma privata (non imprenditoriale) rileva il numero di locazioni che si effettuano nell'anno? Cioè affidando ad un OTA (booking) non so quante volte verrà locato l'immobile. L'Agenzia delle Entrate con le circolari n. 12/1998 e n. 26/2011), ha ribadito che la locazione turistica non è soggetta alla registrazione dei contratti per lo stesso soggetto nell'arco temporale di un anno che non superi i 30 giorni con ogni locatore. Scegliendo la locazione breve di cui all'articolo 4 del D.L. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017, lei non ha limiti per gli incassi, in quanto detta attività è soggetta alla cedolare secca al 21%.

Inoltre, potrei incorrere in una definizione "d'ufficio" di attività imprenditoriale per il solo fatto di aver organizzato una pubblicità sul portale, ovvero di aver avuto un rilevante numero di turisti come ospiti nel tempo. Scegliendo la locazione breve di cui all'articolo 4 del D.L. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017, lei può operare con i portali. Come mia abitudine e metodologia di lavoro riporto il comma di riferimento del predetto articolo di legge:
Art. 4 Regime fiscale delle locazioni brevi 1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività' d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, ((ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare)).

Spero di essere stato chiaro poi se non si ritengono esaustive le citazioni di specifiche norme si diviene soggetti dell'incompetenza e dell'ignoranza che regnano nella rete. In questo FORUM ci impegniamo al massimo per fornire informazioni corrette supportate da riferimenti normativi.
minuti fa
Buongiorno nel caso di un appartamento diviso internamente , con relativa agibilità in 2 due bilocali totalmente indipendenti bagno e cucina, ma solo in comune l ingresso che si accede ai 2 ingressi dei bilocali, tutto regolamentato con certificato energetico agibilità e tutto, ma risulta sotto unico sub, posso affittare per periodi brevi i due bilocali come porzioni indicando nella piantina la porzione affittata con l area comune che è solo antingresso, registrando i relativi contratti porzionati.
Sui siti web come mi posso registrare •appartamento semindipendente?
•Porzione di appartamento?
•bilocale completo ?
•appartamento?
Grazie
 

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