Buongiorno,
PREMESSO CHE
DEFINIZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE – UNIONE EUROPEA - REGOLAMENTO (UE) N. 692/2011- ISTAT circolare annuale
Art. 2 l)«
esercizio ricettivo turistico»: un’unità di attività economica a livello locale, quale definita nell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15/03/93, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (3), che presta, a titolo oneroso, benché il prezzo possa essere in tutto o in parte sovvenzionato,
servizi di alloggio per brevi soggiorni come descritto nei gruppi 55.1 (alberghi e alloggi simili), 55.2 (alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni) e 55.3 (aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte) - NACE Rev. 2; m)«alloggio non in locazione»: inter alia, l’alloggio in abitazioni di parenti o amici concesse a titolo gratuito e in abitazioni per le vacanze utilizzate dai proprietari, compresi gli alloggi in multiproprietà.
allego due mie relazioni esplicative e rispondo alle sue domande.
Pertanto devono essere considerate aziende/strutture ricettive le attività che operano con codici ATECO:
servizi di alloggio per brevi soggiorni come descritto nei gruppi 55.1 (alberghi e alloggi simili), 55.2 (alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni) e 55.3 (aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte).
1. Non serve aprire Scia?
NO - LA SCIA E' OBBLIGATORIA PER LE STRUTTURE RICETTIVE
2. Devo fare registrazione in Questura per AUT?
NO - PERCHE' LE LOCAZIONI TURISTICHE/BREVI NON SONO STRUTTURE RICETTIVE
3. Devo sempre compilare un contratto ma non serve registrarlo?
SI - MA NON SUSSISTE L'OBBLIGO DELLA REGISTRAZIONE LEGGE N. 449/1997.
4. Devo sempre rilasciare ricevuta?
SI - SE L'IMPORTO E' SUPERIORE A EURO 77,47 - VA APPLICATA UNA MARCA DA BOLLO DI 2 EURO A CARICO DEL CLIENTE
5. È obbligatorio dichiarare / registrare in Questura gli inquilini?
SI AI SENSI Articolo 19-bis D.L. n. 113/2018 – convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132.
6. È obbligatorio far pagare la tassa di soggiorno?
NO IMPOSTA DI SOGGIORNO DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Art. 4 - Imposta di soggiorno 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località' turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio,
un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.
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