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Palermo - Obbligo "Visitabilità" case vacanza D.A. 22-11-2018

#1
Buongiorno ho intenzione di creare una casa vacanze come attività imprenditoriale a Palermo prendendo a tal fine in affitto una casa nel Centro Storico.

Esaminando la normativa ho visto che l'ultimo provvedimento normativo relativo ai requisiti delle case vacanza è il Decreto dell'Assessore Regionale Turismo del 22/11/2018 dal titolo "Modifica dei requisiti per l’attribuzione della classifica in stelle alle aziende turistico-ricettive" pubblicato su G.U.R.S. Parte Ia del 30/11/2018, n. 51. In tale decreto è prescritto che:
"Le strutture quali affittacamere e case appartamenti per vacanze ed in generale tutte le attività ricettive svolte in edifici o porzioni di essi aventi destinazione abitativa, ed abbiano capacità ricettiva non superiore alle sei camere, devono garantire le condizioni fissate all'art. 5, punto 5.1 (Residenza) del D.M. n. 236/89 ovvero "Nelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di cui all'art.3, deve essere consentito l'accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento." A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di progettazione di cui ai punti 4.1.1, 4.1.6, 4.1.9, 4.2 e alle relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche. Il concetto di visitabilità è altresi definito all'art. 2 lettera H dello stesso D.M. 236/89 "H). "Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta."

Chiedo se è possibile derogare a questa norma nel caso in cui la casa vacanza è in centro storico? Cioè chiedo se si può fare una casa vacanza per esempio in una casa dove l'accesso è posto alla sommità di una scala? Considerato anche quanto previsto in merito dal comma 7.4 dell'art. 4 del D.M. 236/89 ovvero: Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.
 
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D

Dottor X

Guest
#2
Buongiorno anche a lei,
la visitabilità, di cui al D.A. del 22/11/2018, per le case per vacanze è soggetta alla disciplina normativa per il superamento delle barriere architettoniche: L.13/1989 e D.A. 236/1989. Gli immobili, realizzati antecedentemente al 1989, non dovrebbero essere soggetti. Ma il SUAP di Palermo chiede, in ogni caso, il rispetto della visitabilità per tutti gli immobili da classificare nel contesto del D.A. 22/11/2018 dell'Assessorato del turismo dello sport e dello spettacolo della Regione siciliana.

In effetti gli articoli: 7.4 e 7.5, del D.A. del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236/1989,
dispongono quanto segue in tema di deroghe: 7.4 Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati. 7.5 Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'art. 1 comma 3 della legge, sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico incaricato dal Comune per l'istruttoria dei progetti.

Le suddette deroghe sono concesse in sede di provvedimento autorizzativo (ai sensi della legge della Regione siciliana n. 16/2016 in fase di SCA presentata da un tecnico abilitato) per l'istruttoria dei progetti (Certificato di abitabilità/agibilità). Alla luce delle suddette disposizioni normativa deve ritenersi che, per gli immobili realizzati o sottoposti a concessione edilizia, in data successiva alla pubblicazione della legge n. 13/1989, se il certificato di abitabilità/agibilità non ha previsto la realizzazione di quanto disposto dal comma 5.1 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, in attuazione delle disposizioni in deroga di cui al comma 7 del predetto decreto, la struttura può essere impegnata per svolgere attività turistico ricettiva di cui alla legge della Regione siciliana n. 27/1996 e del decreto attuativo della stessa dell’Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo 22/11/2018 che, al comma 9, tra l’altro, così dispone: “Le case ed appartamenti per vacanze devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico sanitarie previste dalla normativa nazionale e regionale per i locali di civile abitazione”. Ovvero: se il certificato di abitabilità/agibilità non ha incluso gli accorgimenti richiesti per l’abbattimento delle barriere architettoniche significa che il Sindaco ha accettato la deroga presentata dal tecnico abilitato, ai sensi del comma 7 del D.M. 236/1989.
Io sono di Palermo, se vuole essere seguito con una consulenza dedicata mi contatti alla mia e.mail ****
 

Allegati

#3
Buongiorno Dott. X grazie infinite per la sua risposta come sempre circostanziata e puntuale. Credo che proverò anche ad approfondire la questione sia presso il SUAP che presso la Città Metropolitana. E non appena avrò risposta riportero su questa stessa conversazione cosi se ritiene potremo commentarla insieme. cordiali saluti
 
#5
Scusate, in aggiunta a quanto scritto dal Preg.mo Dott. X, credo sia anche importante leggere in aggiunta quanto riporta il CapoIV Art 8.1.6, (SERVIZI IGENICI) nella parte finale, ossia:

''(...) Negli alloggi di edilizia residenziale nei quai è previsto il requisito della visitabilità, il servizio igienico si intende accessibile se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza wc e di un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote. Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per tazza w.c. e frontale per lavabo. ''

Quindi risulta essere un ulteriore rafforzativo, il fatto che una CAV o Affittacamere situato in un edificio di ''edilizia residenziale'', e quindi CIVILE ABITAZIONE che già detiene il certificato di abitabilità/agibilità (come affermato prontamente e correttamente dal Dott. X), abbia soddisfatto comunque l'obbligo ed i requisiti di visitabilità, proprio perchè la norma, all'articolo 8.1.6, lo specifica ancora meglio?

La mia è solo una semplice domanda, perchè, non sono un tecnico, ma solo un locatore che si è scontrato anche con questa problematica in passato. Allorquando non avevo ancora elementi per poter controbattere (ed infatti optai per l'esercizio della locazione con p.iva). A breve vorrei passare i miei immobili a 55.20.51, ma vorrei essere preparato per ''controbbattere'' alle amene affermazioni che mi sono state dette in passato (ente Prv ME) dal ''sapore terroristico''!!

Spero di ricevere risposta chiarificatrice. Grazie sempre

Buon lavoro
 
#9
Anche io vorrei aprire affittacamere in appartamento di uno stabile recentemente ristrutturato per civile abitazione con certificato di abitabilità in essere e non sono stati previsti interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Pertanto credo che non sia necessario adeguare bagni o scala (mi trovo al primo piano senza ascensore) o mi sbaglio ?
 

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