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viaggi d'istruzione scolastici tour operator e altri concorr

#1
Buona sera le scrivo per chiederle una piccola informazione.<br />
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Sono il responsabile di un piccolo tour operator delle Marche specializzato nel settore del turismo scolastico<br />
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La nostra società, una cooperativa, ha intrapreso nel corso degli ultimi anni un percorso di riconoscimento come tour operator ottenuto nell’anno 2010.<br />
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La questione che volevo sottoporre al forum, per la quale le chiedo gentilmente una risposta se possibile è la seguente:<br />
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molte scuole organizzano bandi per gite e viaggi d’istruzione e nel nostro territorio è consuetudine invitare noi, come Tour Operator, ma anche altre realtà locali: cooperative e in qualche caso anche associazioni richiedendo la fornitura di servizi che sono tipici di intermediazione ( pullman, vitto ed alloggio, guide, servizi ecc)<br />
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Le cooperative e le Associazioni in questione rispondono partecipando a prezzi chiaramente più bassi in alcuni casi con servizi con la direzione tecnica di qualche agenzia.<br />
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Qui la domanda può una Scuola per un viaggio d’istruzione per il quale si chiedono servizi di intermediazione turistica invitare ditte non agenzie o tour operator?<br />
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Possono le ditte, non tour opeartor o agenzie, invitate presentare una proposta con la direzione tecnica di una agenzia pur non essendo la stessa invitata?<br />
Chiaramente se la prima azone non è corretta la seconda automaticamente decade!
 
D

Dottor X

Guest
#2
La questione è estremamente delicata ed importante. Ritengo che l'attività di intermediazione turistica debba essere svolta, ESCLUSIVAMENTE, dalle agenzie di viaggi e tour operator autorizzati. Le leggi regionali, che disciplinano la materia, permettono l'attività di "intermediazione turistica sociale", ma solo per i soci iscritti alle associazioni, con il supporto delle agenzie di viaggi. Pertanto, ritengo che le scuole dovrebbero rivolgersi, alle agenzie di viaggi.<br />
Ai sensi dell'articolo 117 comma 4 della Costituzione, l'attività di intermediazione turistica risulta tra quelle residuali o innominate, ciò comporta la competenza esclusiva delle regioni, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2012, emessa per sancire i principi costituzionali nei confronti del "Codice del turismo".<br />
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Come ho già risposto, all'interno del forum, scrivo che bisogna innanzitutto distinguere la figura del mediatore, così come definita dal codice civile: non professionale e professionale. Va inoltre considerato che occorre osservare scrupolosamente:<br />
decreto legislativo n. 206/2005 "Codice del consumo", per la tutela dei turisti consumatori;<br />
decreto legislativo n. 79/2011 "Codice del turismo", in particolare i pacchetti turistici dall'articolo 32 all'articolo 51, regola l'intermediazione turistica, con particolare attenzione alla tutela del turista consumatore (tale disciplina era precedentemente inserita nel "Codice del consumo");<br />
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Mediazione. Diritto civile<br />
È l’attività svolta da un soggetto (mediatore) e consistente nel porre in relazione due o più persone interessate alla conclusione di un affare, di un contratto e nel prestare a esse la sua assistenza nel corso delle trattative. Il codice civile dedica alla mediazione gli art. 1754-1765 c.c.. L'articolo 2084 del codice civile, detta disposizioni sull'esercizio d'impresa, nel caso in cui si operi come intermediatore turistico professionale (agente di viaggi), per cui non basta essere iscritti alla camera di Commercio nelle categorie specifiche ma bisogna ottemperare, tramite SCIA da presentare ai SUAP, agli adempimenti previsti dalla direttiva Bolkenstein recepita in Italia dal decreto legislativo n. 59/2010. In buona sostanza, vanno applicate le disposizioni regionali in materia di intermediazione turistica.<br />
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Il mediatore non è legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (anche se, in relazione a quest’ultima, può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all’esecuzione del contratto concluso con il suo intervento). Ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento (la misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti sono determinate, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, dal giudice secondo equità), anche se il contratto poi stipulato è sottoposto a condizione sospensiva (in questo caso il diritto sorge nel momento in cui si verifica la condizione) o risolutiva (in questo caso il diritto non viene meno con il verificarsi della condizione). Se, invece, il contratto è annullabile o rescindibile, il mediatore ha diritto alla provvigione solo se non conosceva la causa di invalidità; se è nullo, non ha diritto alla provvigione. Inoltre, ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite, anche se l’affare non è stato concluso. Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso.<br />
Mediatore professionale. - La figura del mediatore professionale è disciplinata soprattutto da leggi speciali. Presso ciascuna camera di commercio è istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere tale attività, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale; detto ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici e una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione. L’iscrizione nel ruolo è a titolo personale: l’iscritto non può delegare le funzioni relative all’esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari iscritto nel ruolo. Rilievo crescente, con disciplina di volta in volta specifica, finalizzata a salvaguardare interessi del consumatore o dell’utente di servizi, hanno ricevuto recentemente figure di mediatore come il broker di assicurazione, l’intermediario nei viaggi organizzati, il promotore finanziario; figure regolate tenendo conto di una asimmetria informativa e di una disparità di potere delle parti che sono collegate dal mediatore per stipulare il contratto. Da ultimo, la figura del mediatore professionale è stata estesa anche alla composizione di controversie tra privati. Il mediatore, in questo caso, assiste le parti nella ricerca di un accordo e propone una soluzione alla controversia medesima, senza il potere di rendere giudizi o lesioni vincolanti per i destinatari. I mediatori che svolgono tale funzione sono iscritti in un apposito registro, tenuto presso il Ministero della Giustizia.
 

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