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ofelia

Nuovo Membro
#1
Salve a Tutti,<br />
ho un sito online che raccoglie escursioni di 1 o più giorni proposte da guide, associazioni ecc.. tramite il sito un utente può acquistare il servizio offerto<br />
e vorrei trattenere una percentuale sulla transazione per il mantenimento del sito stesso. io sono una guida, dovrei ricoprire qualche forma giuridica in particolare (ADV, T.O. o associazione..) ? quale potrebbe essere la più adatta?<br />
Ringrazio in ogni caso per l'attenzione<br />
E' la prima volta che scrivo sul forum, ho dato un'occhiata ma non mi sembra che esista già una risposta al quesito.<br />
In caso contrario, abbiate pazienza e cortesemente indicatemi il link al quale far riferimento.<br />
Saluti
 
D

Dottor X

Guest
#2
Riepilogo quanto già scritto precedentemente, su domande analoghe.<br />
L'intermediazione turistica: attraverso agenzie di viaggi e/o tour operators é disciplinata:<br />
dalle leggi regionali in quanto materia di competenza residuale delle regioni articolo 117 comma 4 della Costituzione italiana;<br />
dagli articoli dal 32 al 51 del decreto legislativo n. 79/2011 (Codice del turismo) che regola i pacchetti turistici.<br />
<br />
Inoltre, l'articolo 2084 del codice civile dispone che le condizioni per lo svolgimento dell'attività d'impresa sono regolamentate dalle normative di settore, in questo caso quelle sopra citate.<br />
<br />
La responsabilità civile e il risarcimento dei danni<br />
Il principio generale della responsabilità civile (e il risarcimento dei danni) si basa sulle norme e disposizioni del codice civile, in particolare, degli articoli 1218 e 1223 del codice civile (la responsabilità contrattuale), degli artt. 1337 e 1338 del codice civile (la responsabilità precontrattuale), dell'art. articoli dal 2043 (la responsabilità extracontrattuale o aquiliana o da fatto illecito) al 2059 e del codice civile (diffuse ipotesi di responsabilità civile e i relativi danni).<br />
La responsabilità contrattuale ed extra contrattuale e le ipotesi previste dagli articoli dal 2043 al 2059 (risarcimento dei danni).<br />
L'articolo 2043 del Codice Civile obbliga al risarcimento dei danni chiunque arrechi, con fatto proprio, doloso o colposo, un danno "ingiusto" ad altra persona (parte lesa). Principio del neminem laedere.<br />
<br />
Per concludere, qualunque attività di intermediazione turistica, anche on line, deve, a priori, rispettare la normativa per l'intermediazione turistica.<br />
<br />
Gli articoli di legge specifici, relativi alla vendita "on line", estratti dal "Codice del turismo".<br />
Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 (codice del turismo)<br />
ART. 32 (Ambito di applicazione)<br />
1. Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall’articolo 34,<br />
venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall’organizzatore o<br />
dall’intermediario, di cui all’articolo 33.<br />
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali<br />
o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6<br />
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo). Il tale caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto<br />
l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa comunicazione in merito all’inesistenza del diritto di<br />
recesso determina l’applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre<br />
2005, n. 206.<br />
3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6<br />
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).<br />
ART. 33<br />
(Definizioni)<br />
1. Ai fini del presente capo si intende per:<br />
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario,<br />
a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all’articolo<br />
34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di<br />
realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;<br />
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si<br />
obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 34 verso un corrispettivo<br />
forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;<br />
Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79. Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall’articolo 34,<br />
venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall’organizzatore o<br />
dall’intermediario, di cui all’articolo 33.<br />
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali<br />
o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6<br />
settembre 2005, n. 206. Il tale caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto<br />
l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa comunicazione in merito all’inesistenza del diritto di<br />
recesso determina l’applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre<br />
2005, n. 206.<br />
3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6<br />
settembre 2005, n. 206.
 

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