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servizi centralizzati nelle CAV Case Vacanze

#1
La normativa Toscana ( suppongo pure le altre ) per le CAV esclude "servizi centralizzati".
Che diavolo significa?
Una piscina ad uso comune, che vedo comunque essere presente praticamente dappertutto?
Oppure "servizio" è un'attività prestata, che ne so.. pulizie, prestazioni simili..

Qualcuno mi illumina?
Grazie.
 
Ultima modifica da un moderatore:
#2
una chiave di lettura potrebbe essere questa: le cav (case e appartamenti vacanze, in pratica abitazioni arredate con angolo cottura) non possono offrire servizi/prestazioni tipici di un albergo, né possono somministrare cibi e bevande.

credo si intenda proprio questo. semmai discutiamo del burocratese, una lingua che ci si ostina a tramandare di generazione in generazione. ma è mai possibile che il legislatore e gli impiegati pubblici non riescano a scrivere in maniera semplice e chiara?

parla come mangi. e che cavolo!!!

servizi centralizzati... non facevano prima a dire, esclusi servizi alberghieri e ristorativi? boh, spieghiamo loro che non si vincono le medaglie nel parlare un linguaggio di non immediata comprensione. magari via bene come spia nei servizi segreti, ma se vuoi farti capire dalla gente hai sbagliato completamente obiettivo.

diciamocelo: servizi centralizzati significa tutto ma soprattutto niente. fondiamo un movimento di liberazione dal burocratese?
 
#3
Sarebbe decisamente più semplice.

Io parto dal principio che per avere un principio deve esserci un prestatore d'opera, quindi vado ad escludere giustamente ristorazione ( la qual cosa è esclusa anche esplicitamente ) ma anche, che ne so, immaginando una CAV davvero grande un baretto con servizio al tavolo.. o un villaggio di CAV con un istruttore di freccette :)

Questi sono temi che meriterebbero ben altra attenzione da parte del legislatore..
 
D

Dottor X

Guest
#4
Per rispondere alla interessantissima domanda di Simone, in qualità di esperto moderatore del FORUM, premetto che la presenza sui portali (Booking.,AirB&B,Expedia, etc.) rappresenta attività d’impresa, che può essere distinta in: 1) locazione turistica privata ai sensi dell’art. 1571 del codice civile, dell’art. 1 comma 2 lettera c della legge 431/1998 e dell’art. 53 del codice del turismo, in questa prima ipotesi si dovranno predisporre contratti per finalità turistica; 2) ricettività turistica aperta al pubblico disciplinata dalle leggi regionali sulle strutture ricettive, in questo secondo caso sarà obbligatoria presentare la SCIA al SUAP.
Come premesso, se la struttura sarà presente sulle OTA, dovrà essere gestita con partita IVA.Per non operare come impresa ma come attività saltuaria devono ricorrere alcune condizioni: svolgere l’attività in modo saltuario per meno di 180 giorni per anno, svolgerla come attività non prevalente (il reddito non deve essere prevalente rispetto ad eventuali altri redditi),non superare un certo reddito (5.000,00 annui); non offrire servizi turistici detti anche servizi alle persone: (cambio biancheria e lenzuola, pulizia e sistemazione camere), in sintesi non deve essere presente nessun tipo di organizzazione, non ci possono essere dipendenti che lavorano per la casa locata per “finalità turistiche”,
Nel caso della locazione turistica si potrà locare l’intero appartamento o parte dell’immobile, ai sensi dell’art. 12 legge n. 191/1978 che così dispone. “Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato.
A seguito di una circolare del Ministero dell’Interno del giugno 2015, l’obbligo di comunicazione delle presenze scatta, entro 24 ore dall’arrivo dell’ospite. Conseguentemente, il titolare dell’attività dovrà registrarsi al servizio ALLOGGIATIWEB, presso la Questura competente territorialmente.
Tutto ciò premesso, le peculiarietà di un immobile vengono definite dal certificato di abitabilità/agibilità, dalla consequenziale visura catastale che deve contenere eventuali pertinenze, nel caso specifico la piscina. La piscina deve essere gestita secondo i principi dettati dalla disciplina specifica, di competenza delle ASL regionali. Pertanto, se la piscina é accatastata regolarmente e gestita secondo criteri di igiene e sicurezza nulla osta ad inserirla nell'affitto.
Per avvalersi della nostra consulenza ed assistenza personalizzata, contattateci alla mia e.mail: saveriopanzica@alice.it
Dott. X
 

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