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Prenotazioni Gruppi

#1
ciao ragazzi
premesso che l'esperienza è tutto....
chiedo aiuto a voi
sto cercando un testo o comunque un link in rete per capire un pò meglio come funzionano le prenotazioni per gruppi effettuate dai TO, avete qualche suggerimento da darmi?

grazie :)
 
D

Dottor X

Guest
#2
Può scaricare il mio volume sulla normativa turistica, dove troverà la differenza tra PRENOTAZIONE SEMPLICE E PRENOTAZIONE RAFFORZATA.
IL SITO: DIPARTIMENTO TURISMO REGIONE SICILIANA - INFO E DOCUMENTI - RACCOLTA DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA TURITICA Normativa turistica - libro completo 26.01.2015 (Dimensione documento: 7092776 bytes)-
SINTESI - Dirigente responsabile Dott. X

<strong>La prenotazione pura e semplice</strong>
La prenotazione pura e semplice non è accompagnata dal versamento di una caparra o dalla garanzia di una carta di credito, fino al momento di presentazione del cliente in albergo, l‘albergatore è l’unica parte a carico della quale
sorgono obbligazioni, ai sensi degli artt. 1351 e 2932 del cod. civ..

Il cliente non ha obblighi ed è libero di usufruire o meno dei servizi alberghieri, qualora ciò non avvenisse, egli non risponde dei danni derivanti dall’inadempimento; in base al principio del comportamento secondo correttezza (art. 1175 c.c.), il cliente dovrebbe usare l’accortezza di avvisare in caso di disdetta, il time limit configura un termine di carattere perentorio la cui inosservanza comporta l’automatica risoluzione del contratto (art. 1457 c.c.).

Con il contratto di prenotazione un esercizio alberghiero si obbliga a tenere a disposizione di un viaggiatore prenotato un alloggio alle condizioni di cui alle modalità dell’esercizio stesso. Con il contratto di prenotazione il viaggiatore acquista il diritto alla prestazione dell’albergatore, e cioè il diritto di stipulare il contratto definitivo di alloggio.
La prenotazione alberghiera è un contratto atipico, consensuale, unilaterale, essenzialmente gratutito.

<strong>La prenotazione alberghiera “rafforzata”</strong>
La prenotazione rafforzata, detta anche confermata e garantita, è la prenotazione accompagnata da un corrispettivo economico: il versamento di una caparra o la garanzia di una carta di credito ed è regolata dai seguenti articoli del codice civile: clausola penale (art. 1382 c.c. ); caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.); caparra penitenziale (art. 1386 c.c.); contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.); rappresentanza (art.1387 e succ.c.c.); contratto per persona da nominare (art.1402 co. 2 c.c.).

Questo tipo di prenotazione presenta evidenti analogie con i contratti di vendita dei pacchetti turistici, che trova una sua giustificazione nel garantire gli interessi di impresa all’imprenditore turistico. Per quanto riguarda i viaggi organizzati, l’entità della caparra viene definita nella misura massima del 25% da parte del legislatore, in merito al contratto d’albergo non viene specificata una percentuale da applicare in fase di prenotazione.
L’albergatore concede al cliente una prima possibilità di disdetta senza l’applicazione di alcuna penalità, proponendo un termine temporale entro il quale può essere disdetta la prenotazione.

In caso di revoca della prenotazione, da parte del cliente, la stessa revoca integra la sottrazione unilaterale al vincolo contrattuale e determina l'obbligazione di tenere indenne della perdita subita l'albergatore che non abbia effettivamente utilizzato la camera per il periodo prenotato Sicché, ove tale prenotazione sia stata effettuata tramite un mandatario (quale, come in specie, un agenzia di viaggi) il rinunziante deve tenere indenne quest'ultimo di quanto pagato all'albergatore, per le perdite subite, nel limite tuttavia in cui tale pagamento possa considerarsi effettuato in esecuzione dei doveri di diligenza incombenti sul mandatario stesso, e cioè previa informazione del rinunziante circa le richieste dell'albergatore e previo accertamento della mancata utilizzazione della stanza da parte del medesimo, restando comunque escluso che, nell'ipotesi in cui debbano essere forniti anche prestazioni o servizi accessori (quali ad es. di somministrazione di pasti) tali perdite possano coincidere con il prezzo del mancato soggiorno, dovendo detrarsi da questo l'importo de servizi non resi46.

Nel caso di prenotazione con carta di credito, il contratto si intende perfezionato quando il cliente comunica all’albergatore gli estremi della propria carta di credito47, infatti, a seguito della predetta comunicazione l’albergatore si impegna a riservare la camera per il periodo indicato.

Una disdetta tardiva o la mancata presentazione del cliente (no show), darà diritto al titolare della struttura ricettiva di richiedere, a titolo di penale all’istituto che ha emesso la carta di credito, una percentuale del costo totale dei servizi confermati, fatto salvo il maggior danno subito, ciò va inquadrato nella clausola penale art. 1382 cod. civ. Nel caso in cui, con la carta di credito si segua la prassi della caparra, l’albergatore può immediatamente addebitare l’importo richiesto dalla carta di credito. Ciò comporta per i clienti un impegno effettivo in fase di prenotazione, di non impegnare inutilmente le camere delle strutture turistico ricettive.

Va, comunque, considerato che una definitiva risoluzione in merito all’utilizzo della carta di credito, da parte dell’albergatore e la relativa tutela del turista consumatore andrebbe regolamentata dalla garanzia della firma digitale37, al fine di garantire il turista consumatore da uso fraudolento della carta di credito (art. 56, 2° comma del codice del consumo).
 

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