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Normativa casa vacanze

#1
Buongiorno,<br />
nella valutazione se mi conviene convertire in casa vacanza un appartamento a Roma al momento affittato a studenti, ho alcune domande per le quali non sono riuscito a trovare risposa su Intenet. Visto che questo forum (in realtà tutto il sito) mi sembra ben organizzato e professionale, vorrei capire se c'è qualcuno di voi che puo aiutarmi.<br />
<br />
1. Il <strong>periodo minimo</strong> di affitto di una casa vacanza regolarmente iscritta (cassifiata, on przzario dichiarato, ecc.) è di 1 settimana o, come ho trovato scritto su un sito ma senza alcun riferimento a normative o regolamenti regionli, può essere anche solo di 1 giorno?<br />
2. Se la durata del soggiorno è inferiore ai 30 giorni, è necessario sottoscrivere un <strong>contratto</strong> (pur senza registrarlo) o è sufficiente fare una ricevuta? E il <strong>bollo</strong> sulla ricevuta deve essere di 1,81euro, corretto?<br />
3. In sede di dichiarazione IRPEF, è applicabile la <strong>cedolare secca</strong> a questi contratti (avendolo preventivamnte dichiarato sul contratto sesso, sempre che il contratto sia necessario)? E sia nel caso di cedolare secca sia di tassazione irpef normale, possono ridurre la mia <strong>base imponibile</strong> sottranedo a quanto percepito i costi delle bollette e del condominio?<br />
<br />
Grazie mille per tutte le risposte (anche parziali) che potrete darmi :) :) :)<br />
Daniele
 
D

Dottor X

Guest
#2
Grazie per i complimenti. Se desidera ricevere il testo integrale della normativa di riferimento mi scriva : <a href="mailto:saveriopanzica@alice.it">saveriopanzica@alice.it</a><br />
La normativa di riferimento per la regione Lazio: Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 BUR 7 Novembre 2008, n. 41, S/130 Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere.<br />
Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)<br />
1.Il presente regolamento autorizzato, ai sensi degli articoli 23, comma 6, 25, comma 1, 27, comma 2, lettera a) e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13<br />
(Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), individua le strutture ricettive extralberghiere e le loro caratteristiche, stabilisce i diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi, i<br />
corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali, nonché, i casi di chiusura temporanea dell'esercizio autorizzata dal comune.) "case e appartamenti per vacanze", gli immobili arredati per l'affitto ai turisti, esclusa la somministrazione di alimenti e bevande, nonché, di offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni e non superiore ai tre mesi consecutivi. Le gestioni di case ed appartamenti per vacanze si distinguono nelle seguenti tipologie:<br />
1) in forma non imprenditoriale, per la gestione occasionale di una o due case o appartamenti per vacanze;<br />
2) in forma imprenditoriale, per la gestione non occasionale ed organizzata di tre o più case o appartamenti per vacanze.3. Le case e appartamenti per vacanze posseggono tutti i seguenti requisiti minimi funzionali e strutturali:<br />
a) fornitura di arredo, utensili, materiale per la pulizia dell'appartamento e ogni altra dotazione necessaria per la preparazione e la consumazione dei pasti;<br />
b) fornitura costante di energia elettrica, acqua calda e fredda, nonché, qualora la locazione comprenda i periodi dal 1 ottobre al 30 aprile, del servizio di riscaldamento;<br />
b bis) camere dotate di porta e finestra, arredate con un tavolino, un armadio, uno specchio e, per ogni alloggiato, un letto, una sedia o uno sgabello e un comodino o equivalente, con abatjour;<br />
c) cambio delle lenzuola e della biancheria da bagno almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio dell'ospite, solo nelle case e negli appartamenti per vacanze a scopo imprenditoriale; per le case e gli appartamenti per vacanze a scopo non imprenditoriale è sufficiente la fornitura delle lenzuola e della biancheria;<br />
d) in caso di gestione in forma imprenditoriale prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), inoltre, deve essere assicurato:<br />
1) servizio di ricevimento e recapito ubicati anche in comuni limitrofi a quello dove hanno sede gli immobili;<br />
2) assistenza all'ospite per interventi urgenti di manutenzione ordinaria delle case e degli appartamenti;<br />
2 bis) presenza di cassetta di primo soccorso ed estintore;<br />
d bis) punto telefonico ad uso comune solo per chiamate d'emergenza
 
#3
Grazie mille,<br />
ho scaricato la normativa online (in parte anticipatami da lei nella risposta) e, facendo altri approfondimenti su Internet, ho scoperto che:<br />
- il periodo minimo di affitto è 3 giorni e massimo di 3 mesi consecutivi<br />
- la normativa sembra che non richieda un contratto (se l'affitto è inferiore ai 30 giorni), ma è comunque bene farlo sottoscrivere se si vuole applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi (avendolo specificato sul contratto stesso)<br />
- nel caso di affiti per più di 30 giorni il contratto invece va fatto e va registrato<br />
- il bollo è comunque di 1,81euro (visto che supera sempre 77,45euro)<br />
<br />
Sulla base della vostra conoscenza, ci sono eccezioni a quanto ho trovato?<br />
Grazie di nuovo<br />
Daniele
 
D

Dottor X

Guest
#5
LA DES s.r.l. DI PALERMO DI MARCELLO SCALISI HA IL PIACERE DI COMUNICARE CHE NEI GIORNI 19-20-21/26-27-28 OTTOBRE 2016 ORARI DELLE LEZIONI 09:00-14:00 - AVRA' LUOGO IL

CORSO PER L’AVVIAMENTO E LA GESTIONE DI:
BED &amp; BREAKFAST – CASE PER VACANZE (APERTE AL PUBBLICO E PRIVATE) – CASE PER FERIE - AFFITTACAMERE - ALBERGHI DIFFUSI

Direttore del corso e responsabile della didattica: Dott. X cell. 3286645339 - DES S.r.l. Palermo – Piazza Don Bosco n. 6 -Tel: 091546010 - E-mail:info@dessrl.it

Il corso intende offrire un quadro esaustivo della normativa di riferimento del comparto turistico e un valido accompagnamento per tutti gli adempimenti burocratici e fiscali, indispensabili per avviare e strutture della ricettività diffusa al fine di favorire lo sviluppo di micro imprese del turismo, nonché ottimizzare le competenze di coloro che già operano nel settore, nel rispetto della legalità e della libera concorrenza nel mercato turistico globale.
 
#6
salve,vi sottopongo una questione che solo apparentemente non ha a che fare con l'argomento trattato (sulle normative mi limito a dire: fidatevi di saverio :), è ferratissimo in materia). In realtà credo che in qualche modo riguardi sia chi affitta appartamenti sia chi li cerca attraverso il web. ebbene: in questi ultimi tre o quattro mesi, ho letto di decine di truffe ai danni di persone che affittavano case vacanze: dopo aver pagato la caparra, gli pseudoproprietari sparivano. e magari l'indirizzo della casa era inesistente.

domanda: c'è un modo più o meno certo per tutelare coloro che prendono in fitto una casa vacanze?

credo che la cosa debba interessare anche i proprietari: se la truffa diventa "virale" alla fine diventerà dura se non impossibile offrire disponibilità di appartamenti sul web.
la diffidenza finirà per allontanare tanti potenziali clienti. a maggior ragione perché ho letto che la truffa te la becchi anche se ti affidi a siti di una certa fama (che evidentemente non riescono a fare verifiche approfondite sugli inserzionisti)
 
D

Dottor X

Guest
#7
Grazie a Luigi per i complimenti. Ritengo ci sia solo un metodo per non farsi truffare dai numerosi lestofanti che operano sulla rete.La maggior parte dei miei clienti opera attraverso BOOKIG. AFFIDATEVI A BOOKING, NON SI PAGA IN ANTICIPO E, IN GENERE, LA GENTE SERIA LAVORA CON QUESTA OTA (ONLINETRAVELAGENCY).
 

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