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Locazione turistica - porzione immobiliare

#1
Buongiorno,<br />
<br />
in caso di appartamento che si intende locare ad uso turistico (con regolare contratto scritto, anche se per pochi giorni) è consentita la "locazione parziale" dell'immobile? E' consentito, cioè, locare lo stesso appartamento a più persone attribuendo a ciascuno una ben precisa parte dell'immobile (camera/e, bagno/i, ecc.).<br />
<br />
Grazie a tutti.<br />
<br />
<br />
Marco
 
D

Dottor X

Guest
#2
Art. 12 del D.L. 59/1978 convertito in legge n. 191/1978<br />
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'Autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge... omissis...<br />
<br />
La comunicazione di cessione di fabbricato è un obbligo previsto dall'art. 12 del D.L. 59/1978 convertito in Legge 191/1978, che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o parte di esso.- L'obbligo è stato sostanzialmente assorbito dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile (vendita, locazione o altro). In ogni caso la legge lascia invariato l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso".-<br />
<br />
Per i cittadini stranieri è confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'art. 7 del T.U. 286/1998, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero. Pertanto il proprietario dell'immobile deve presentarsi all'Autorita di P.S. di competenza (Questura/Commissariato o in Comune in mancanza di questi uffici) a seconda dell'ubicazione dell'immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.- In ogni caso la comunicazione della cessione di fabbricato deve avvenire entro 48 ore dall'avvenuta cessione presentando l'apposito modulo.-La persona che cede l'immobile deve presentare, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, direttamente all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, o tramite raccomandata postale, la comunicazione di cessione di fabbricato redatta su apposito modulo in tre copie, riportando i dati identificativi del fabbricato, del cedente e del cessionario. Nel caso in cui cedente e/o cessionario siano ditte occorre indicare le generalità del legale rappresentante. Tale obbligo non sussiste qualora il contratto sia stato registrato.<br />
<br />
CONSIDERAZIONI:<br />
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicazione all'Autorità locale di pubblica sicurezza. Se il contratto non supera i 30 giorni, articolo 1 lettera c della legge n. 431/1998, non corre l'obbligo della registrazione.<br />
Se l'ospite è un cittadino che no fa parte dell'Unione Europea, scatta l'obbligo, entro 48 ore di comunicare all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, la presenza dell'ospite, tramite moduli predisposti.
 

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