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Le OLTA/OTA la definizione del concetto di prezzo

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Dottor X

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INTRODUZIONE<strong> ALLA COMPRENSIONE DELL'INTERMEDIAZIONE TURISTICA E LA RELATIVA DISCIPLINA DEI PREZZI, IN UN MERCATO TURISTICO, SALDAMENTE, GESTITO DALLE OTA.</strong>

IL TEMA RIGUARDA IL RAPPORTO TRA:
LA DISCIPLINA DEI PREZZI (DIRITTO PUBBLICO DEL TURISMO - IN QUANTO SONO LE REGIONI CHE DETTANO LE NORME);
LA GESTIONE DEI PREZZI TRA LE IMPRESE CHE OPERANO NEL TURISMO ATTRAVERSO: LE AGENZIE DI VIAGGI, I TOUR OPERATOR E LE OTA (DIRITTO PRIVATO DEL TURISMO).

<strong>IL REVENUE MANAGEMENT NELL’ERA DEL WEB MARKETING – LA DISCIPLINA DEI PREZZI NELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE APERTE AL PUBBLICO </strong>

<strong>INDICE</strong>
1) CONCETTO DI TARIFFA E PREZZO
2) ANALISI DEL PERCORSO NORMATIVO CHE HA ESCLUSO, QUASI TOTALMENTE, L’INTERVENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI PREZZI NEL COMPARTO RICETTIVO
3) IL CONTRATTO DI ALBERGO DEFINIZIONE E NATURA
4) LE OTA PER GLI HOTEL
5) LA DISINTERMEDIAZIONE ALBERGHIERA - CHANNEL MANAGER PER IL TURISMO
6) PARITY RATE
7) RICORSI INTERNAZIONALI CONTRO LE PARITY RATE
8 ) PARITY RATE PUNTI FERMI CHE REGOLANO IL DELICATO RAPPORTO TRA HOTEL E OTA.
9) LE OTA IN ITALIA
10) ELENCO DELLE PRINCIPALI OTA
11) PROPOSTA DIDIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA AI PACCHETTI TURISTICI

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<strong>Introduzione</strong>
Questo lavoro intende approfondire l’evoluzione del revenue management alla luce “dell’esplosione della rivoluzione digitale”. Partendo dalla definizione del concetto di tariffa e prezzo, che introdurrà all’analisi del percorso normativo, si constaterà che l’intervento della pubblica amministrazione per la definizione dei prezzi nel comparto ricettivo sembra definitivamente escluso, a parte alcuni aspetti formali marginali.
Per comprendere l’attuale situazione che ha determinato la liberalizzazione dei prezzi per le strutture turistico ricettive aperte al pubblico, si analizzerà il relativo precorso normativo.
Per capire quale debba essere un corretto rapporto giuridico tra: impresa ricettiva, OTA e cliente sarà di fondamentale importanza conoscere la natura e la definizione del contratto di albergo.
Dopo queste doverose ed opportune premesse, che permetteranno di inquadrare il fenomeno della contrattazione turistico ricettiva “on line”, verranno presentate le OTA o OLTA.
La rete ci permette di ascoltare pareri favorevoli e contrari al rapporto giuridico commerciale tra leOTA e le imprese ricettive.
In alternativa alla intermediazione delle OTA è possibile la disintermediazione, lo strumento più efficace è senz’altro il channel manager per il turismo, ma quali sono i rischi di una totale disintermediazione?
I prezzi impostimeglio conosciuti come parity rate avranno un futuro? O i vari ricorsi internazionali, proposti dagli Stati per violazione delle norme sulla concorrenza, contro le parity rate imposte dalle OTA, richiederanno nuove regole?
Comunque, nel mercato attuale le parity rate rappresentano punti fermi che regolano il delicato rapporto tra hotel e OTA. Si può, anche, ritenere che le politiche turistiche fallimentari, portate avanti dai soggetti pubblici e privati, in fondo in fondo, sono state sostituite dalle azioni di promozione e pubblicità delle OTA, che hanno adottato piani di marketing di respiro mondiale. In quest’ottica si è verificata la situazione delle OTA in Italia.
La normativa, a tutela dei consumatori nella Unione europea è estremamente dinamica. Le regole che disciplinano i pacchetti turistici, ancora una volta verranno aggiornate. L’ultimo punto della ricerca, illustra la proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio relativa ai pacchetti turistici, alla nuova legislatura il compito di portare a termine il lavoro.
Dott. X
<a href="mailto:saveriopanzica@alice.it">saveriopanzica@alice.it</a>

<strong>1) CONCETTO DI TARIFFA E PREZZO</strong>
Tariffa (sintesi Enciclopedia Treccani) - Tecnici ed economisti la impiegarono infatti a proposito di rapporti caratteristici e ben determinati: tariffe doganali, ferroviarie, postali, ecc., e la loro attenzione fu logicamente attratta dai problemi speciali considerati e non già dal problema generico dell'esistenza di "tariffe". - Nell'epoca nostra l'espressione sembra usata per lo più a indicare alcuni gruppi caratteristici di prezzi, la cui formazione e il cui movimento non rispondono affatto o rispondono imperfettamente a una condizione di libera contrattazione tra le parti, in ogni determinato istante e per ogni atto di consumo.
Prezzo –(sintesi - 2. Adam Smith e l'economia politica classica) - a) Divisione sociale del lavoro e scambio. Il problema del valore dei beni è stato affrontato fin dall'antichità (v. Schumpeter, 1954; tr. it., vol. I, pp. 63 ss.); ai tempi della Scolastica, con San Tommaso e Duns Scoto, il tema del valore viene analizzato in termini etici, come problema del giusto prezzo, allo stesso modo in cui si pone la questione di un giusto salario e di un giusto tasso di interesse. Ma l'estensione dei commerci, soprattutto a seguito della scoperta dell'America, e l'affermarsi in Europa del capitalismo - almeno nella sua forma mercantile -, pongono non solo problemi etici, ma richiedono di capire i meccanismi e le leggi che regolano la determinazione dei prezzi dei beni e dei servizi sui mercati.
La definizione corrente di prezzo:Il prezzo è il valore economico di un bene o servizio espresso in moneta corrente in un dato tempo e luogo, che varia in base a modificazioni della domanda e offerta, e deve corrispondere al rapporto fra il ricavo totale desiderato dall'azienda da quella merce e il quantitativo prodotto.

<strong>2) ANALISI DEL PERCORSO NORMATIVO CHE HA ESCLUSO, QUASI TOTALMENTE, L’INTERVENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI PREZZI NEL COMPARTO RICETTIVO</strong>
Le responsabilità civili degli albergatori sono disciplinate all’interno del codice civile - Sezione II - Del deposito in albergo dall’articolo 1783 all’articolo 1786 (Articoli così sostituiti dall'art. 3 L. 10 giugno 1978, n. 316, contenente disposizioni di esecuzione della Convenzione di Parigi del 17 dicembre 1962 sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dal cliente in albergo).
L’articolo 1786 del codice civile ha equiparato, agli albergatori, i titolari di tutte le tipologie di imprese turistico ricettive, che così dispone - Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi - Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.
Per comprendere cosa stia accadendo, a causa della rivoluzione digitale, nella predisposizione e la definizione dei contratti nel turismo e delle relative politiche dei prezzi, adottate dalle imprese del settore, va analizzato il percorso normativo, che ha sconvolto il rapporto tra la pubblica amministrazione e le imprese, perrispondere alle esigenze di un libero mercato.
Le prime norme relative alladisciplina dei prezzi nella strutture ricettive Con il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, lo Stato italiano disciplinava i prezzi degli alberghi, affidando, tra l’altro, ad un Comitato interministeriale il compito per la determinazione dei prezzi. Le strutture ricettive erano classificate nella tipologia alberghi: di prima, seconda e terza categoria. Inoltre erano presenti: locande e pensioni. La classifica in stelle e ben 12 tipologie ricettive, di cui 4 alberghiere e 12 extralberghiere, venivano istituite con la legge 17 maggio 1983, n. 17.
Tra gli anni ottanta e i primi anni novanta, si portava a compimento il processo di liberalizzazione dei prezzi, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica, sancito dall’articolo 41 della Costituzione e dal principio di concorrenza sancito dal Trattato dell’Unione europea con gli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità Europea. Articolo 81 (ex articolo 85) 1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;…omissis…
La liberalizzazione dei prezzi con la legge 284/1991 I prezzi venivano liberalizzati con la legge 25 agosto 1991, n. 284 “Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche” e con il decreto Ministero turismo e spettacolo del 16 ottobre 1991 – “Modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive”. A seguito di questa legge i titolari delle strutture ricettive potevano proporre liberamente i prezzi al pubblico, a condizione che la loro proposta fosse vidimata dalla pubblica amministrazione competente (Enti provinciali turismo; Aziende di Promozione turistica, Province). La pubblica amministrazione quando provvedeva alla vidimazione dei prezzi, che avveniva tramite la predisposizione di appositi “cartellini e tabelle prezzi”, non poteva più entrare nel merito della determinazione dei prezzi da parte dei gestori delle imprese ricettive. La ragione per la quale era indispensabile vidimare le proposte degli albergatori consisteva nella tutela della leale concorrenza nel mercato. Spesso le Associazioni di categoria si ponevano il problema se fosse giusto o meno che strutture di categoria superiore proponessero prezzi minori di quelli praticati dalle strutture ricettive di categoria superiore.Ma in proposito va chiarito che nessun cartello, tra gli albergatori, poteva essere proposto perché ciò avrebbe violato le più elementari regole della tutela della concorrenza. Applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato TFUE (ex articoli 81 e 82 del trattato CE) “Una concorrenza libera è un elemento cardine di un’economia di mercato aperta. Stimola la performance economica europea e offre ai consumatori una scelta più ampia di prodotti e di servizi di migliore qualità e a prezzi più competitivi”.
La politica di concorrenza dell’Unione europea garantisce che la concorrenza non venga falsata dal mercato interno, vigilando che siano applicate regole simili a tutte le aziende che vi operano.
Il titolo VII, capitolo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea pone le basi della normativa comunitaria in materia di concorrenza.
Il Trattato sull'Unione europea - trattato di Maastricht, ha sancito l’istituzione dell’Unione europea.
L'innovazione principale è però la definizione del principio di sussidiarietà. Tale concetto viene recepito nell'art. 3B e sostiene che, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, l'Unione interviene solo laddove l'azione dei singoli Stati non sia sufficiente al raggiungimento dell'obiettivo.
Restava tuttavia una certa confusione riguardo alle materie a competenza concorrente che non erano state elencate con chiarezza. Pertanto, il rapporto tra lo Stato e le imprese si è trasformato in supporto allo svolgimento delle attività d’impresa. Con l’articolo 118 della Costituzione, novellato dalla legge costituzionale n. 3/2001, il principio di sussidiarietà verrà ulteriormente modificato.
In questi anni, altro evento di fondamentale trasformazione per il settore ricettivo, è rappresentato dall’Accordo di Schengen (gli accordi di Schengen iniziano nel 1985, l’Italia aderisce nel 1990) (art. 45),recepito dallo Stato italiano con la legge 30 settembre 1993, n. 388, a seguito del quale, il Ministero dell’Interno ha emanato il Decreto ministeriale 5 luglio 1994 – (abrogato e sostituito dal D.M. Interno 07.01.2013 “Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di p.s. dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive”, recependo le modifiche apportate all’art 109 TULPS dal cosiddetto decreto “Salva Italia”, convertito con legge nr. 214 del 22.12.2011, che ha innovato la materia sul sistema di comunicazione dei dati alle Questure).

La liberalizzazione dei prezzi a seguito della direttiva Bolkestein con il “Codice del turismo” Un impulso, ulteriore, allo sviluppo dei mercati, in particolare ai servizi, è stato dato dalla direttivaBolkesteinche non intende disciplinare nello specifico l'ampio settore dei servizi, ma: si propone come un direttiva-quadro, che pone poche regole molto generali e lascia agli stati membri la decisione su come meglio applicare i principi da essa enunciati. Il principio generale a cui si ispira è stato individuato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella famosa sentenza Cassis de Dijon, del 1979, relativa alla libera circolazione dei beni. La Corte aveva sostenuto che se un bene è prodotto e commerciato legalmente in uno stato europeo, gli altri stati membri non possono limitarne la circolazione bensì presupporre la sua conformità. Si tratta in parole povere di un principio di mutua fiducia, che ha permesso di eliminare in un colpo solo molte minute differenze di regolamentazioni che limitavano i progressi del mercato interno. La direttiva Bolkestein intende utilizzare un simile principio nel settore dei servizi. Lo Stato italiano ha recepito la direttiva Bolkestein con ilD.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59: recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.
Tra i vari settori di influenza, possiamo affermare che la direttiva Bolkestein ha favorito ancora di più la liberalizzazione dei prezzi per le strutture ricettive, infatti, il Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 “Codice del turismo” - con l’articolo 3 lettera f) - ha abrogato la legge 25 agosto 1991, n. 284 “Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche”. La disciplina dei prezzi è regolata dall’articolo 11 dello stesso “Codice del turismo” che così dispone:

(Pubblicità dei prezzi)1. I prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono liberamente determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo l’obbligo di comunicare i prezzi praticati secondo quanto disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicità dei prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alle regione, nonché i controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate.
Il “Codice del turismo” ha dovuto tenere conto che disposizioni, relative alle strutture turistiche ricettive, rientrano nel novero delle materie residuali o innominate, di cui all’articolo 117 comma quarto della Costituzione, novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.
Regione Sicilia - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Norme per il turismo.
Articolo 5 comma - 8. Entro il primo marzo di ogni anno, il titolare della licenza di esercizio ricettivo comunica all'AAPIT (liberi consorzi di comuni) le tariffe e l'apertura annuale o stagionale.
Articolo 6 comma - 2. Fermo restando quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblicità dei prezzi, negli alberghi e negli alberghi residenziali deve essere esposto, in maniera ben visibile:

<strong>3) IL CONTRATTO DI ALBERGO DEFINIZIONE E NATURA</strong>
Il contratto d’albergo può configurarsi esclusivamente in relazione ad una attività d’impresa.
La legge italiananon disciplina espressamente il "contratto di albergo", non se ne trova menzione, infatti, né nel codice civile nénelle leggi speciali. Il prototipo dei contratti di ospitalità è il contratto d’albergo26 tale contratto va inquadrato in due nuclei di regole comuni a tutte le tipologie ricettive:
la disciplina recata dal codice civile dall’articolo 1783 all’articolo 1786; il codice del consumo decreto legislativo 206/2005. L'art. 1786 del codice civile “Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi” estende le norme di questa sezione anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili. Dall’inciso “e simili” si evince che l’elencazione degli imprenditori parificati agli albergatori sotto il profilo della responsabilità è non già tassativa, bensì meramente esemplificativa. Il primo criterio di valutazione per definire le attività simili considera il carattere oggettivo di attività economica organizzata ad impresa. Il secondo criterio di assimilazione riguarda la natura delle prestazioni, ovvero l’insieme dei servizi turistici erogati. I contratti d’albergo non vengono espressamente regolati dalla legge per cui sono contratti atipici misti. Sono atipici in quanto l’oggetto non corrisponde a quello dei contratti nominati, previsti dal codice civile, la tutela di tali contratti è regolata dall’articolo 1322, 2° comma, del codice civile, considerato che le parti mirano a conseguire loro specifici interessi.
Sono misti poiché consistono in una molteplicità di prestazioni riferibili a diversi contratti codificati. La denominazione convenzionale del contratto d’albergo comprende una molteplicità di prestazioni di dare e di fare, che possono essere inquadrate in singoli contratti tipici. In relazione ai contratti misti ovvero pluralità di negozi(collegati), vanno considerati servizi ulteriori quali:
• la fornitura dell’alloggio che si può configurare nella locazione articolo 1571 del codice civile, essa costituisce l’obbligazione principale.Si definiscono prestazioni qualificanti ulteriori (servizio lavanderia, stiratura, ristorante, bar), mentre la pulizia, delle camere, il cambio della bianchieria e degli asciugamani, sono dette prestazioni minime qualificanti.Una distinzione netta va invece effettuatarispetto alla locazione. Nel contratto d’albergo algodimento dell’immobile si accompagna la fornitura di servizi aggiuntivi, il cliente di un albergo ha un diritto di godimento precario e provvisorio, non è il solo a disporre delle chiavie non può apporre mezzi propri di chiusura28. Nel rapporto di locazione nessuna prestazioneaccessoria alla concessione in godimento è possibile. Il conduttore ha un diritto stabileall’esclusiva detenzione della cosa, assume un preciso obbligo di manutenzione ordinariadell’immobile, all’interno del quale può ospitare chi vuole. La disciplina codicistica, per alcuni profili, può essere applicata in entrambe le tipologie, articoli 1590 e 1591, che riguardano la restituzione dell’alloggio.
• l'appalto di servizio, si pensi ad esempio ad un convegno che si svolge in albergo; tale contratto assumela natura di contratto misto, la cui disciplina deve essere individuata in base alla teoria dell’assorbimento, che predilige la disciplina dell’elemento prevalente ovvero la disciplina dell’appalto di cui all’art. 1655 c.c.;
• la somministrazione alimentare regolata dall’articolo 1559 del c. c. e dalla legge n.289/1991;
• la vendita di cui all’articolo 1470 del codice civile;
• l’attività di fitness regolata dalle norme sanitarie e comunali.
“ Il contratto di albergo, sia concluso direttamente con l'albergatore sia tramite un'agenzia di viaggi, in ragione del carattere di offerta al pubblico che l'albergatore fa con la gestione dell'impresa alberghiera, si conclude nel momento in cui l'albergatore viene a conoscenza dell'accettazione espressa o tacita del cliente; atal fine rileva, quale accettazione dell'offerta, anche la prenotazione effettuata per un periodo futuro, la quale dà luogo alla conclusione di un contratto sottoposto alla condizione sospensiva della disponibilità della stanza”.
“ Il contratto d’albergo “è un contratto consensuale ad effetti obbligatori, che nella prassi ordinaria si perfeziona verbalmente con la conferma, da parte dell'albergatore”.
Il termine prenotazione indica “la pattuizione preliminare ed accessoria con la quale ci si garantisce la stipulazione di un contratto finale”.
La prenotazione alberghiera, in quanto effettuata per: telefono, fax, e-mail e tutte le possibile forme di internet, deve essere ricompresa fra i contratti a distanza, intendendosi per tali le forme dei contratti, aventi per oggetto erogazioni di beni o servizi, stipulati tra un professionista e un consumatore. In questo sistema di vendita o diprestazioni di servizi a distanza, il professionista impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto (art. 50, lettera a) del codice del Consumo. Ciò comporta che il consumatore ha il diritto di ricevere per iscritto, o a seguito di sua richiesta, su altro supporto duraturo a sua disposizione (ex art. 53 del codice del consumo). Pertanto, rientra tra gli obblighi dell’albergatore la conferma per iscritto al consumatore dell’alloggio per le date indicate, il prezzo e la validità dell’offerta (art. 52, 1° comma, lettera b), c), e), i) del codice del consumo). Il silenzio dell’albergatore, rappresenta l’accettazione della prenotazione. Se l’albergatore, per salvaguardarsi da eventuali inadempimenti da parte del cliente, appone un termine alla prenotazione, questo deve considerarsi essenziale ai sensi dell’art. 1357 del Cod. Civ. ancorché nell’informazione resa al cliente non risulti specificato come tale.

<strong>La prenotazione pura e semplice</strong>
La prenotazione pura e semplice non è accompagnata dal versamento di una caparra o dalla garanzia di una carta di credito, fino al momento di presentazione del cliente in albergo, l‘albergatore è l’unica parte a carico della quale sorgono obbligazioni, il cliente non ha obblighi ed è libero di usufruire o meno dei servizi alberghieri,qualora ciò non avvenisse, egli non risponde dei danni derivanti dall’inadempimento; in base al principio del comportamento secondo correttezza (art. 1175 c.c.), il cliente dovrebbe usare l’accortezza di avvisare in caso didisdetta, il time limit configura un termine di carattere perentorio la cui inosservanza comporta l’automatica risoluzione del contratto (art. 1457 c.c.).
La prenotazione pura e semplice va configurata come contratto atipico (art.1322 cod.civ.), consensuale, tendenzialmente gratuito e con prestazioni a carico di una sola parte. Pertanto, si può affermare:
a) contratto atipico;
b) contratto consensuale, perché si perfeziona con l’accettazione (ancorché implicita) dell’esercizio alberghiero;
c) contratto tendenzialmente gratuito, a meno che non sia espressamente prevista una penale in caso di disdetta tardiva: detta penale rientrerebbe tra le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso sulle quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, 1° comma, lettera f), e 53, 1°,comma, lettera adel codice del consumo decreto legislativo 206/2005, l’imprenditore turistico deve informare per iscritto il consumatore – turista. Il consumatore, nel caso in cui tale informazione non venga resa non è tenuto dunque a corrispondere all’albergatore alcuna penale;
d) è un contratto con prestazioni a carico di una sola delle parti (albergatore), considerato che, nei confronti del turista, può al più configurarsi l’obbligo di comportarsi secondo buona fede, avvisando l’albergatore circa l’eventuale possibilità di fruire della prenotazione. Da queste considerazioni discenderebbe l’obbligo del cliente di risarcire i danni derivanti dall’inadempimento nel quale siano ravvisabili gli estremi del dolo o della colpa grave, artt. 1337 e 1375 del Cod. Civ.

<strong>L’Overbooking alberghiero</strong>
Spesso gli albergatori accettano un numero di prenotazioni superiori alla capacità dei posti letto della struttura per garantirsi la massima produttività economica per tutelarsi da eventuali disdette (overbooking). Può succedere che tutti i clienti che si sono prenotati si presentino, ciò renderà impossibile l’adempimento dell’obbligo assunto con la prenotazione. L’overbooking è regolamentato, per quanto riguarda la disciplina comunitaria nel trasporto aereo, ma non esiste una regolamentazione specifica per i contratti di ospitalità. La prassi consolidata obbliga l’albergatore ad attivarsi per trovare una sistemazione confortevole, adeguata alla tipologia dei servizi richiesti e senza alcun aggravio di spese. Tale comportamento va inquadrato in una forma di risarcimento specifica (art. 2158 del Cod. Civ.)33, oltre la quale la giurisprudenza è incline a riconoscere il risarcimento dell’eventuale danno sofferto dal turista (Danno da vacanza rovinata). Tale risarcimento va sottoposto agli ordinari mezzi probatori, tipico esempio sistemazione in struttura ricettiva in categoria inferiore priva di servizi richiesti in fase di prenotazione. l’albergatore è obbligato a risarcire nel caso in cui abbia ricevuto direttamente la prenotazione, se l’albergo è stato prenotato attraverso un’agenzia di viaggi sarà quest’ultima a dovere rimborsare il cliente.
L’organizzatore di viaggi, potrà esercitare azione di rivalsa nei confronti dell’albergatore, nel caso in cui il disservizio sia imputabile all’organizzazione alberghiera.

<strong>La prenotazione alberghiera “rafforzata”</strong>
La prenotazione rafforzata, detta anche confermata e garantita, è la prenotazione accompagnata da un corrispettivo economico: il versamento di una caparra o la garanzia di una carta di credito ed è regolata daiseguenti articoli del codice civile: clausola penale (art. 1382 c.c. ); caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.); caparra penitenziale (art. 1386 c.c.); contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.); rappresentanza (art.1387 e succ.c.c.); contratto per persona da nominare (art.1402 co. 2 c.c.).
Questo tipo di prenotazione presenta evidenti analogie con i contratti di vendita dei pacchetti turistici, che trova una sua giustificazione nel garantire gli interessi di impresa all’imprenditore turistico. Per quanto riguarda i viaggi organizzati, l’entità della caparra viene definita nella misura massima del 25% da parte del legislatore, in merito al contratto d’albergo non viene specificata una percentuale da applicare in fase di prenotazione.
L’albergatore concede al cliente una prima possibilità di disdetta senza l’applicazione di alcuna penalità, proponendo un termine temporale entro il quale può essere disdetta la prenotazione.
In caso di revoca della prenotazione, da parte del cliente, la stessa revoca integra la sottrazione unilaterale al vincolo contrattuale e determina l'obbligazione di tenere indenne della perdita subita l'albergatore che non abbia effettivamente utilizzato la camera per il periodo prenotato Sicché, ove tale prenotazione sia stata effettuatatramite un mandatario (quale, come in specie, un agenzia di viaggi) il rinunziante deve tenere indenne quest'ultimo di quanto pagato all'albergatore, per le
perdite subite, nel limite tuttavia in cui tale pagamento possaconsiderarsi effettuato in esecuzione dei doveri di diligenza incombenti sul mandatario stesso, e cioè previa informazione del rinunziante circa le richieste dell'albergatore e previo accertamento della mancata utilizzazione della stanza da parte del medesimo, restando comunque escluso che, nell'ipotesi in cui debbano essere forniti anche prestazioni o servizi accessori (quali ad es. di somministrazione di pasti) tali perdite possano coincidere con il prezzo del mancato soggiorno, dovendo detrarsi da questo l'importo de servizi non resi35. Nel caso di prenotazione con carta di credito, il contratto si intende perfezionato quando il cliente comunica all’albergatore gli estremi della propria carta di credito36, infatti, a seguito della predetta comunicazione l’albergatore si impegna a riservare la camera per il periodo indicato.
Una disdetta tardiva o la mancata presentazione del cliente (no show), darà diritto al titolare della struttura ricettiva di richiedere, a titolo di penale all’istituto che ha emesso la carta di credito, una percentuale del costo totale dei servizi confermati, fatto salvo il maggior danno subito, ciò va inquadrato nella clausola penale art. 1382 cod. civ. Nel caso in cui, con la carta di credito si segua la prassi della caparra, l’albergatore può immediatamente addebitare l’importo richiesto dalla carta di credito. Ciò comporta per i clienti un impegno effettivo in fase di prenotazione, di non impegnare inutilmente le camere delle strutture turistico ricettive. Va, comunque, considerato che una definitiva risoluzione in merito all’utilizzo della carta di credito, da parte dell’albergatore e la relativa tutela del turista consumatore andrebbe regolamentata dalla garanzia della firma digitale, al fine di garantire il turista consumatore da uso fraudolento della carta di credito (art. 56, 2° comma del codice del consumo).
Ove la disdetta sia successiva alla data proposta l’albergatore è legittimato a ritenere quanto richiesto secondo le modalità appresso specificate:
• clausola penale (art. 1382 c.c.) Molti alberghi, per ogni prenotazione, stabiliscono una penalità di cancellazione, che generalmente portano a conoscenza dell’altra parte in forma scritta. Si tratta di una clausola penale cioè di un negozio accessorio al contratto d’albergo. La prestazione è dovuta indipendentemente dalla prova del danno, l’albergatore pertanto non ha l’onere di provare il danno subito, né, d’altronde, può pretendere il risarcimento del danno ulteriore ( la penale era per una notte, l’albergo non ha rivenduto la camera per le altre notti originariamente prenotate e non può chiedere il risarcimento per i pernottamenti cancellati e non rivenduti).
• caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) Se al momento della conclusione (1326) del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194).
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente (1218), l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; seinadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164). Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (1223 e seguenti; att. 164).
• caparra penitenziale (art. 1386 c.c.) Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quellache ha ricevuta
• contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.) Accade che il prenotante riservi (e talvoltapaghi anche) non per sé ma a favore di terzi (esempio frequente prenotazioni effettuate dagli sposi per propri parenti inoccasione del matrimonio). Questo contratto a favoredi terzo, è possibile, secondo i principi generali,alla condizione che lo stipulante abbiaun interesse a tale prestazione e in questo caso i rapporti intercorrono tra i contraenti enon impegnano la sfera dei terzi, salvo responsabilità dirette del cliente peratticompiuti durante lo svolgimento del contratto (come danneggiamenti della camera).Per l’acquistodei diritti il terzo deve dichiarare di voler approfittare della stipulazionein suo favore, fattispecie che si intende verificata al momento della presentazione inalbergo.
• rappresentanza (art.1387 e succ. c.c.) Diverso è il caso in cui un soggetto opera inrappresentanza del cliente; ipotesi tipica è l’agenzia di viaggio che funge da intermediario tra cliente e albergo.
L’agenzia agisce in nome e per conto del clientesul quale ricadono gli effetti del contratto concluso (ipotesi di rappresentanza diretta)oppure agisce in nome proprio e per conto del cliente (rappresentanza indiretta).L’attività intermediaria delle agenzie può avere carattere occasionale oppure essereoggetto di apposite convenzioni; tali contratti sono da taluno denominati contrattialberghieri ed hanno ad oggetto la fornitura di prestazione alberghiere da fornire a gruppi o un singolo cliente dell’agenzia.
• contratto per persona da nominare (art. 1402 co. 2 c.c.) Il prenotante riserva per una persona da nominare; in tal caso il prenotante si riserva al momento della prenotazione la nomina di una persona che acquisterà i diritti ed assumerà gli obblighi che derivanodal contratto (esempio tipico prenotazione effettuata da una azienda a favore di un proprio collaboratore il cui nome verrà comunicato in seguito) restando, comunque,inteso che in caso di mancata nomina, lo stipulante rimane parte del contratto, e pertanto gli effetti negoziali si producono nei suoi confronti. Le parti in genere si accordano sul termine di comunicazione della nomina; in mancanza d’accettazione della nomina della persona nominata si intende verificata al momento di presentazionein albergo del cliente.

<strong>Allotment–Opzione</strong>
Proposta irrevocabile - Art. 1329 c.c.. “Se il proponente si è obbligato amantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto. Nell'ipotesi prevista dalcomma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia allaproposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia”. Art. 1331 c.c.”Opzione - “Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propriadichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'articolo 1329. Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice”.
L’<strong><a href="http://academy.formazioneturismo.com/glossario-del-turismo/allotment/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><u>allotment</u></a></strong> è un accordo quadro che vale ad instaurare un rapporto tra i gestori delle strutture ricettive o vettori e i tour operator, in base al quale quest’ultimo prenota in blocco anticipatamente, (di solito un anno prima rispettoalla stagione di riferimento) ed a condizioni più favorevoli. L’intermediario turistico acquista il diritto di utilizzare i posti riservati fino ad un certo termine detto: Release in questo arco temporale tenta di collocare mediante agenzie di viaggi le camere e i posti riservati presso la clientela. L’allotment comporta il sorgere delle obbligazioni a carico dei soli gestori delle strutture ricettive. L’intermediario turistico non assume alcun obbligo verso i fornito nel caso di mancata vendita dei servizi. Sono evidenti le analogie di questo tipo di contratto atipico con la prenotazione pura e semplice, al punto che ù ricorrente il suo inquadramento nello schema di opzione. In assenza di conferma dei servizi richiesti entro il termine detto release gli albergatori riacquistano ladisponibilità degli alloggi riservati. È inoltre possibile che le parti prevedono nel contratto di allotment la clausola <a href="http://academy.formazioneturismo.com/glossario-del-turismo/vuoto-pieno/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong><u>vuoto per pieno</u></strong></a>, per effetto della quale cambia la tipologia
contrattuale in questo caso si tratterà di prevendita in blocco di determinati servizi: tale clausola rende l’accordo obbligatorio e vincolante anche per il tour operator. L’intermediario turistico deve corrispondere all’albergatore l’importo pattuito con eventuali riduzioni di percentuali, anche nel caso in cui non riesca a vendere tutte le camere prenotate con vuoto per pieno. La firma digitale nel commercio elettronico (A cura di Federico LucarelliResponsabile dei Servizi legali della FIAVET Nazionale – da “L’agente di viaggi on line” – Roma 11 ottobre 2013)
E’ bene, ora, soffermarsi brevemente sulla disciplina della “firma digitale” - alla quale si accennava a conclusione del precedente paragrafo - la cui regolamentazione è contenuta nel Codice dell’amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
Come si è già avuto modo di anticipare, nell’ambito del commercio elettronico laformazione del consenso e lo scambio di manifestazioni di volontà possono avvenire indue modi:
- attraverso l’e-mail (e in tal caso il contratto si concluderà in maniera tradizionale:a una proposta espressa da una parte dovrà seguire un’accettazione conformedell’altra parte –ex art. 1326 cc);
- o mediante l’accesso da parte dell’utente al sito di un e-shop, attraverso la sottoscrizione di un form, cioè tramite la pressione virtuale del tasto negoziale“accetto”, ovvero mediante il sistema definito “point &amp; click” (si parla in questi casidi contratti a comunicazione indiretta, che utilizza firma elettroniche “deboli”).
In tal caso (e ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.70 del 2003), il titolare del sito web di e-commerce deve accusare, senza ritardo e per via telematica, di aver ricevuto l’ordine dell’utente, riepilogando le condizioni generali e particolari applicabili al contratto(comprese le caratteristiche essenziali del servizio, l’indicazione del prezzo, dei mezzi di pagamento, delle modalità di recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili).
Per quanto riguarda la sottoscrizione online delle clausole vessatorie, l’eventuale accettazione mediante click non è sufficiente. La giurisprudenza ha avuto modo dipronunciarsi (Giudice di Pace di Partanna del 12/11/2001) disponendo che nei contratti on line l’approvazione delle clausole vessatorie necessita di un doppio assenso (ovvero di un doppio“click”), altrimenti è possibile che l’approvazione avvenga tramite firma elettronica, ma tale tecnologia è scarsamente adottata nelle transazioni via internet (vedi Infra, Cap. III Par. II). La c.d. “firma digitale”, è disciplinata dal Codice dell’amministrazione digitale(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). L’utilizzo del
dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Il citato Decreto Legislativo rivede anche le tipologie di firma elettronica previste, contemplando tre tipologie di firma:
- firma elettronica: l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;
- firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano statisuccessivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzatamediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
- firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata.
Quest’ultimo tipo di firma (firma digitale) trova la propria prima regolamentazione,come già anticipato, nell’art. 1, lett. b) del DPR 513/97, il quale stabilisce che la firma digitale consiste nel “risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di undocumento informatico o di un insieme di documenti informatici”. Il rispetto della procedura ora descritta comporta che il documento informatico, sottoscritto con firma digitale, abbia efficacia di scrittura privata autenticata (cioè valida fino a querela di falso) ai sensi dell’art. 2702 del codice civile.
L’apposizione o l’associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e i documenti in forma scritta su supporto cartaceo, che abbiano ottenuto la certificazione di autentica o tramite notaio o in sedegiudiziale (tramite produzione e mancato disconoscimento da parte dell’autore deldocumento).
Finché il sistema della “firma digitale” non avrà un’adeguata diffusione, l’Agente di Viaggi online farà bene ad assumere alcune cautele, come richiedere all’acquirente una e-mail di conferma, così rendendo più difficile il disconoscimento dell’acquisto (si ricorda, a tal proposito, che l’art. 2, lett. j) del DPR 513/1997 conferisce dignità giuridica all’indirizzo elettronico definendolo:
“l’identificatore di una risorsa fisica ologica in grado di ricevere e registrare documenti informatici”); inviare i voucher perposta o corriere, e non per posta elettronica, all’indirizzo indicato dall’acquirente (sì daavere certezza del domicilio o della residenza dell’acquirente e disporre di una ricevutasottoscritta da chi ritira il plico); richiedere l’invio per fax, da parte dell’acquirente, delcontratto, stampato dal computer e sottoscritto dal consumatore; chiedere un recapitotelefonico ove ricontattare il cliente. Si tratta di procedere che, evidentemente, rischiano di rallentare i tempi della transazione e rendere la stessa più complessa, ma che altempo stesso pongono l’operatore in una posizione di maggiore tranquillità rendendopiù sicura l’identificazione dell’acquirente.
<strong>
4) LE OTA PER GLI HOTEL</strong>
Una prenotazione alberghiera può essere effettuata attraverso una agenzia di viaggi on-line (OLTA significa "on line travel agency" - OTA “<a href="http://academy.formazioneturismo.com/glossario-del-turismo/ota-online-travel-agency/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong><u>online travel agency</u></strong></a>)
Tra le più note: Booking.com, Venere.com, Hotels.com, Expedia.it/com/etc, Hrs.com, Hotel.info e molte altre.
Prenotare un albergo tramite una di queste OTA significa utilizzare un sistema automatico che invia all'albergatore le credenziali e le informazioni relative al pernottamento e all'accomodamento.
Affinché questi operatori conoscano la reale disponibilità alberghiera di ciascun Hotel elencato, gli alberghi sottoscrivono un contratto con la OTA. Mettono periodicamente a disposizione un certo numero e tipologia di camere. Le OTA percepiscono una commissione sulla prenotazione che varia dal 13% fino al 30%. Tutte le OTA impongono contrattualmente agli albergatori di determinare e riservare loro le tariffe migliori e più concorrenziali, ossia rispettare la cosiddetta Parity Rate(significa parità di prezzo). Le OTA controllano automaticamente e costantemente che questa parità venga rispettata; se rilevano differenze di prezzo di vendita per la medesima tipologia e
periodo, riferite al singolo Hotel sul altri canali, contestano immediatamente il titolare dell’impresa ricettiva.
Conseguentemente, con buona approssimazione, su tutte le OTA si troverà il medesimo prezzo per la stessa camera, servizio e periodo.
Ma questa prassi potrebbe neutralizzare il principio di concorrenza e costituire una forma di accordo di cartello delle agenzie on line a discapito di albergatori e clienti.
Nei primi anni del 2000, quando esplode la “rivoluzione digitale”, le prime prenotazioni alberghiere on line erano indirizzate ad interrogare un motore di ricerca e a visitare i siti personali degli alberghi. La prenotazione si perfezionava attraverso una telefonata, un fax o un giro di e-mails.
Il rapporto commerciale avveniva direttamente tra cliente e Hotel. Ma i comportamenti dei clienti sono profondamente cambiati. Attualmente il pubblico ricorre
sempre più alla prenotazione automatica attraverso le OTA. E' più comodo e veloce. Inoltre le review permettono di capire la qualità offerta dalle singole strutture. Inevitabilmente il costo del servizio si ripercuote sulla clientela. Contemporaneamente alla nascita di queste agenzie on-line si è diffusa la politica del prezzo fluttuante. Ossia la tariffa delle camere varia in relazione alla disponibilità e alla richiesta. Questo significa che il prezzo web sarà univoco ma non unico. In
momenti diversi lo stesso hotel potrà vendere la medesima camera a prezzi differenti per controbilanciare le commissioni dovute alle OTA. In sostanza i miraggi della convenienza della prenotazione via web si troveranno unicamente in periodo di scarsa richiesta, mentre in tutti gli altri periodosi pagheranno prezzi giornalieri sensibilmente più alti.
Una soluzione potrebbe essere quella di contattare l'albergo e prenotarlo direttamente, non va dimenticato che le tariffe sono liberalizzate e che il compito della pubblica amministrazione è quello di riceverle, raccoglierle e pubblicizzarle.
Le indicazioni riportateda alcune OTA sulle schede degli alberghi relative allecamere disponibili riguardano unicamente le unità messe a disposizione all'agenzia on-line consultata. Alcune informazioni riportate in questi portali sono volte a incentivare la conclusione della prenotazione, nel loro esclusivo interesse commerciale. Per ogni struttura viene visualizzato un pop-up che indica quando è stata effettuata l'ultima prenotazione, tale indicazione è generica e non può essere riferita al periodo prescelto.
Spesso Google riporta come primi risultati, in colore diverso, proprio le OTA più conosciute. Tale fenomeno deriva dal grande e continuoinvestimento delle OTA in pubblicità- (AdWords) su Google – “Fatti trovare da chi ti sta cercando Google AdWords ti offre risultati perfettamente misurabili. Avrai un controllo totale sul target, sulla spesa e sul rendimento di tutti i tuoi annunci”.
Quindi, ci si prenota su una OTA, questa gira la prenotazione all'albergo che le corrisponderà una percentuale, che la stessa investirà in annunci banner su siti tematici e su Google per essere maggiormente visibile. In realtà è il cliente che paga la pubblicità, oltre alla prenotazione.
Alcuni operatori sirifiutano di fornire i contatti del cliente prenotante all'albergo interessato, forse per paura di accordi privati. Nella gestione alberghiera tali informazioni sono importantissime e devono essere in possesso del fornitore del servizio, cioè l'albergo che ospiterà.

<strong>5) LA DISINTERMEDIAZIONE ALBERGHIERA - CHANNEL MANAGER PER IL TURISMO</strong>
Gli Channel Manager sono software - booking engine responsive web design, social, meglio se certificatiTripConnectservono per disintermediare e aumentare le vendite dirette.
Una buona politica di disintermediazione passa nella gestione più efficace ed efficiente dei propri canali di vendita diretti ed indiretti.
"Channel Manager" nel settore alberghiero hanno preso piede negli ultimi anni a seguito della forte crescita della distribuzione online del prodotto Hotel. Le agenzie di viaggio on-line OTA sono cresciute enormemente col crescere del mercato che è diventato il secondo mercato per transazioni di Internet. Le imprese ricettive devono aggiornare i propri contenuti all'interno dei database di queste OTA, in appositi "extranet" per la gestione di: inventari, prezzi, disponibilità, regole della
prenotazione. Col crescere di queste OTA si sono moltiplicati gli extranet da aggiornare costituendo un lavoro time-consuming per gli hotels, e rischioso a causa della alta possibilità di errore nell'aggiornamento di tanti "inventari". Channel Manager si propongono di risolvere il problema attraverso un unico inventario centralizzato collegato in modalità Xml ai Server delle OTA. Il risultato è che l’impresa ricettiva controlla di fatto un unico Extranet che ridistribuisce informazioni ed inventari ad N "Canali", ovvero le OTA.
Il Channel Manager Alberghiero è un software utile ad unificare la distribuzione "elettronica" di una struttura ricettiva. Un altro effetto della distribuzione internet sulla distribuzione alberghiera è una fortissima concorrenza sui prezzi. Questa concorrenza ha stressato ancor di più ilmercato che quindi compete quotidianamente con variazioni di prezzo secondo la concorrenza. Questo ha causato un ulteriore problema, poiché obbliga gli Hotel a modificare le proprie tariffe e strategie di vendita anche più volte al giorno. Il Channel Manager, inoltre, provvede: alla gestione delle prenotazioni nelle principali lingue, a promuovere listini dinamici, a riconoscere clienti ed agenzie tramite un codice personale, a comporre offerte speciali, pacchetti e last-minute, alla completa gestione del revenue management, alla certificazione TripConnect e l’interfaccia responsive web design.
Queste necessità hanno creato il bisogno di strumenti informatici utili nello stesso tempo a diminuire il tempo necessario all'aggiornamento degli inventari ed a controllare di più e meglio le proprie strategie tariffarie in un mercato estremamente competitivo. Gli Channel Manager hanno offerto una risposta a questa necessità.

<strong>Channel Manager sono di 2 tipi</strong>:
One way - Screen Scraping e Xml 2 ways Nel primo caso, One Way, il software non fa altro che compilare uno "script" che viene sparato in modalità http verso gli extranet delle OTA. Modalità piuttosto insicura ed illegale, contenendo infatti lo script le login e password dell'hotel per l'accesso all'extranet.
Nel secondo caso, gli XML 2 ways, la comunicazione, certificata, avviene in modalità protetta da Server a Server. Dal Server del Channel Manager al Server della OTA. Esiste un accordo tra le due parti e lo scambio è bidirezionale. Ovvero il Channel Manager riceve le prenotazioni e le modifiche delle stesse dalle OTA. Del resto, l’interfaccia emozionale garantisce maggiori conversioni tra visite e prenotazioni, mentre grazie al back office veloce ed intuitivo tutte le operazioni di aggiornamento vengono effettuate, dal personale dell’impresa ricettiva in autonomia ed in pochi secondi. Inoltre si può utilizzare una dashboard statistica corredata di grafici, tabelle e dati significativi per il monitoraggio delle richieste e delle prenotazioni, la quale può essere ulteriormente potenziata con il collegamento diretto a Google Analytics.
Channel Manager, integrato anche al booking engine, consente di automatizzare le vendite sui Portali e sulle OTA, ottimizzando la presenza nei canali indiretti e beneficiando del billboard effect.
Pochi click per allineare il mondo tariffario nei canali commerciali on line. In più, è possibile monitorare anche i competitor e le loro strategie tariffarie.
I Social Network sono diventati ormai non solo mezzi di comunicazione, ma anche e sopratutto canali di vendita! Anche se totalmente gratuiti.
I pacchetti e le offerte possono essere condivisi semplicemente con un click nei canali social di Twitter, Facebook e Google + dei clienti, questa azione permette di acquisire grande visibilità per il social media engagement. Inoltre, si possono esclusive promo dedicate solo ai propri fans di Facebook e aumentare in poco tempo il numero dei followers e le vendite dirette.

<strong>6) PARITY RATE</strong>
La rate parity, applicata al mondo degli hotel, non è altro che la garanzia che il prezzo delle camere di un albergo sia sempre lo stesso; l’hotel non applicherà tariffe diverse a seconda del portale da dove l’acquisto viene effettuato.
La parity rate è sempre un tema controverso e complicato da sviscerare. Di solito, le discussioni vertono su 3 punti:
1. è una cosa buona per gli hotel?
2. è una cosa buona per i viaggiatori?
3. è legale?

<em><strong>Contro la parity rate</strong></em>
La parity rate non serve al meglio gli interessi degli hotel. Questo perché, per sua stessa definizione, limitale possibilità di gestione delle tariffe da parte degli albergatori: si riducono le tariffe per attirarel’attenzione dei consumatori più sensibili al prezzo e si conservano le tariffe più alte per quei consumatorimeno sensibili al prezzo. A dirlo è Alex Dietz, Principal Industry Consultant per SAS Institute, societàamericana specializzata nel settore del business intelligence, in un articolo pubblicato su Eye for Travel.
Alcuni hotel adottano la parity rate come strategia di base. Altri, la maggior parte, la subiscono comeconseguenza della loro presenza nei portali delle OTA.
Ho sentito dire che la parity rate servirebbe a ridurre la complessità e la confusione dello shopping deiconsumatori. Non credo che la parity rate serva al meglio i loro interessi. Nel lungo periodo, il consumatore trae più vantaggio dall’efficienza del sistema di prenotazioni, sostiene sempre Dietz.
Secondo il consulente del SAS Institute, la parity rate manipola il mercato della distribuzione in due sensi:distorce la competizione, eliminando la possibilità di differenziare le tariffe;riduce la possibilità di migliorare il mercato attraverso l’efficienza del servizio di distribuzione.
Dal punto di vista dell’albergatore Ricordi cosa succedeva nell’epoca pre-OTA? Era del tutto comune che l’hotel applicasse una commissione standard del 10% per tutte le offerte vendute dalle agenzie di viaggio. Questa pratica avevadue obiettivi:incentivare le vendite su un canale terzo, le agenzie di viaggi;garantire che il prezzo fosse sempre costante.
In altre parole, fu l’inizio della parity rate. Da allora, cosa è cambiato? Almeno due cose:i livelli di commissione, cresciuti in modo esponenziale;il potere e l’efficacia del canale di distribuzione: dalle Travel Agency siamo passati alle OnlineTravel Agency.
In molti casi, le commissioni sono raddoppiate da allora e gli hotel hanno perduto quote di mercato infavore delle OTA. Così, ora, gli albergatori si trovano ad affrontare una minaccia più grave, secondo Richard Ang, vice presidente della divisione vendite e marketing di Hotel Equatorial.
Per molti – prosegue Ang – quel che fa più rabbia è l’impossibilità di competere facendo leva sui
prezzi,a fronte di un mercato di fatto bloccato dalla regola della parity rate. Il vero malcontento nasce da duesituazioni: le commissioni troppo elevate; l’impossibilità per gli hotel di difendersi dall’erosione delleloro quote di mercato a beneficio delle OTA.

<strong>Perché la parity rate esiste?</strong>
Nella discussione sulla parity rate sono almeno tre gli attori coinvolti: gli hotel (e i loro proprietari); ibrand; le OTA. Noi ci aggiungeremmo anche i consumatori. A chi dei tre (o quattro) giova di più l’esistenza della parity rate?
Secondo Dietz, la parity rate è una specie di polizza sulla vita per le OTA: preclude l’ingresso sul mercato della distribuzione ai nuovi player che vorrebbero differenziarsi dalla concorrenza in base al prezzo; inpratica, la parity rate funge da deterrente per i nuovi soggetti. Allo stesso modo, si può sostenere che laparity rate aiuti i brand, garantendo che la brand equity non soffra a causa di tariffe più convenienti resedisponibili su mercati differenti.
Per Ang, tuttavia, la parity rate è necessaria anche per gli hotel, che in tal modo possono gestire con piùfacilità le tariffe sulle varie piattaforme di distribuzione. Sempre secondo Ang, poi, la parity rate assicurala fiducia dei consumatori: in uno scenario di prezzi differenziati, i viaggiatori farebbero più fatica ascegliere ed esiterebbero di fronte all’acquisto. La parity rate, poi, evita che gli hotel si scannino fra lorocon prezzi sempre più diretti al ribasso (vendite sottocosto). Ultimo ma non ultimo, la parity rategarantisce una base solida per un’efficace gestione delle revenue.

<em>Tutti soffrono</em>
Passiamo agli svantaggi. Dal punto di vista degli hotel, gli alti costi di commissione applicati dalle OTAsono inaccettabili. Gli hotel potrebbero combattere le OTA sono con una politica di prezzi dinamici,esattamente quel che non consente di fare la parity rate.
Dal punto di vista dei consumatori, trovarsi di fronte alle stesse tariffe, sia che si prenoti direttamente dalsito dell’hotel sia che si scelga un portale, è incomprensibile. Il consumatore più informato sa che gli hotelriconoscono alle OTA una percentuale di commissione e, proprio per questo motivo, trova illogico che,pur prenotando direttamente, non abbia diritto ad alcuna riduzione di prezzo.
Dal punto di vista delle OTA, la parity rate frena la concorrenza sul mercato. Se tutte le OTA hanno lestesse tariffe, un portale come può conquistare quote di mercato a discapito di un suo concorrente?

Ripensare le regole
Secondo Ang lo spazio per migliorare la situazione c’è, a patto che si rispettino certe condizioni:
1. sarebbe una bella cosa se le OTA osservassero veramente la parity rate anziché invitare ogni giorno glihotel a proporre offerte esclusive per il breve periodo, pensate esclusivamente per infrangere il principio della parity rate.
2. A causa dell’elevata disparità fra i costi della distribuzione diretta e quelli della distribuzione indiretta,gli hotel dovrebbero avere la possibilità di limitare le vendite sui canali ad alto costo. Le OTA devonocapire che la parità delle tariffe non può andare di pari passo con la parità delle disponibilità.
3. Infine, le OTA devono applicare rigorosamente la parity rate e sanzionare anche con l’espulsione glihotel che non giocano secondo le regole.
Alex Dietz prospetta altre soluzioni. Anzitutto, ai revenue manager che adottano la parity rate volontariamente, a prescindere dalla presenza del loro hotel sulle OTA, consiglia di sospendere tale pratica o, quantomeno, di renderla più flessibile: ne deriverebbero benefici sia in termini di spese di distribuzione sia in termini di entrate generate. Hotel e brand, inoltre, dovrebbero negoziare gli accordi diparity rate: per esempio, potrebbero accettare la parity rate solo sui quei canali in grado di assicurare i loroobiettivi in termini di costi e di volumi di vendite.
La domanda fatidica, a questo punto, è: la parity rate dovrebbe scomparire? Così come ora, secondo Dietz, la parity rate non giova nel lungo periodo né agli hotel né ai brand e neppure ai consumatori. In più,sempre secondo Dietz, l’applicazione della parity rate richiede un certo investimento di tempo da parte deirevenue manager degli hotel – tempo che potrebbe essere investito in altre attività. In sostanza, ilconsiglio di Dietz agli hotel e ai brand è questo: rinegoziare le condizioni della parity rate o, perlomeno,modificare la sua attuale applicazione. Questo perché uno scenario di mercato orfano della parity ratepotrebbe generare disagi significativi già nel breve periodo. In teoria, sempre secondo Dietz, l’assenzadella parity rate potrebbe dar vita a una guerra senza sconti fra le OTA e i siti dei grandi brand, a tuttosvantaggio degli hotel indipendenti.
Ang dà una risposta più sintetica alla domanda del secolo:
Sì alle vendite in regime di parity rate. Non alla parità di inventario (disponibilità) in tempo reale.

<strong>7) RICORSI INTERNAZIONALI CONTRO LE PARITY RATE</strong>
<em><strong>Francia</strong></em>
In Francia, dove nel luglio scorso 2013 l’UMIH (Unione dei Mestieri e dell’Industria dell’Hotellerie) ha accusato Expedia, HRS e Booking di price fixing e di contratti che rasentano l’estorsionenei confronti degli albergatori. La più grande rappresentanza di lavoratori del settore alberghiero d’oltralpe, la UMIH, sostiene cheBooking.com, Expedia e HRS hanno infranto le regole sulla concorrenza in vigore in Francia e in Europa.
In che modo? Obbligando di fatto gli hotel a vendere le camere sui portali online alle tariffe più basse eimpendendo, al contempo, agli albergatori di offrire soggiorni a prezzi scontati su altri canali, inclusi i sitiWeb degli stessi hotel. L’unione dei lavoratori ha depositato la sua denuncia presso l’autorità francese perla concorrenza, aggiungendo, inoltre, che le commissioni imposte dai portali agli hotel hanno raggiuntocifre esorbitanti.
I portali di prenotazioni sono diventati canali di distribuzione cruciali per gli hotel francesi, in particolare per i più piccoli. Tuttavia, i vantaggi offerti dalle OTA sono stati via via cancellati dagli effettinocivi delle pratiche commerciali adottate in violazione delle leggi europee e francesi sulla concorrenza,hanno fatto sapere i portavoce dell’UMIH. Il presidente dell’unione, Roland Héguy, ha denunciato anchel’inasprimento radicale delle clausole contrattuali imposte agli albergatori che, data la struttura delmercato, non sono nelle condizioni di poter rifiutare la presenza dei loro hotel sui portali online.

<em><strong>Germania</strong></em>
Le clausole imposte dalle OTA per poter garantire semprela Best Rate Guaranteed sono state dichiarate illegali in Germania, dovel’antitrust ha mosso accuse precise a HRS, promettendo di fare lo stesso con Expedia e Priceline.Dal 1° Marzo 2014 in Germania l’autorità Antitrust ha deciso che la parityrate non sarà più obbligatoria. La notizia farà esultare molti albergatori, sopratutto a causa delle tanto odiate commissioni. La riflessione che invitiamo a fare però è la seguente. La corsa a pagamenti di fee e commissioni sarà spietata (e lo è già diventata con Tripconnect e Campagne di Trivago) per dare all’albergatore l’opportunità o l’illusione di accaparrarsi così più prenotazioni dirette a costo zero (o presunte tali). La cosa potrebbe anche piacere, ma di certo si dovrà fare attenzione a 2 cose:
- la tariffazione per canale crea parecchia confusione e scetticismo nell’utente finale nei confronti del prodotto, sebbene esso sia molto abituato ad acquistare altri generi merceologi soggetti da tempo a queste dinamiche (vedi elettrodomestici, dispositivi elettronici etc), egli sembra non avere lo stesso atteggiamento nei confronti dell‘industria turistica già di per sé poco trasparente ed equilibrata
- l’albergatore dovrà posizionare in maniera molto attenta i suoi prodotti sui vari canali e predisporre dunque una tariffazione molto mirata e strategica.
Insomma un’ulteriore spinta verso il revenue!

<em><strong>Svizzera</strong></em>
L’attacco alle OTA dal fronte francese arriva un mese dopo l’apertura di un’inchiesta sulla pratica dellaparity rate da parte dell’autorità per la concorrenza svizzera, avviata a carico degli stessi tre portali citatidall’UMIH. I tre portali citati dall’UMIH, almeno per ora, non hanno replicato alle accuse. Tuttavia, hanno fatto sapere che collaboreranno a qualunque altra indagine aperta in altri Paesi.

<em><strong>Regno Unito</strong></em>
E come dimenticare la denuncia da parte dell’Office of Fair Trading britannico di un anno fa?
Allora sotto la lente d’ingrandimento delle autorità di Sua Maestà finirono Expedia, Booking.com e Intercontinental Hotel Group, accusati di price fixing, ossia imposizione illegale di tariffe in violazione delle norme sulla concorrenza del Regno Unito.
Booking.com pubblica gli accordi conclusi con L’Office of Fair Traiding. Tra il 2010 e il 2013, l’OFT (Office of Fair Traiding) ha condotto un’indagine nell’ambito dei
servizidi prenotazione alberghiera online, tra cui il sito Booking.com. In breve, l’OFT si è occupato diverificare eventuali infrazioni in atto, da parte di hotel e agenzie di viaggio online (OTA), nei confrontidelle leggi che regolano la concorrenza, in particolare per quanto riguarda le strategie tariffarie e lapossibilità da parte delle OTA di applicare ulteriori sconti ai prezzi di vendita stabiliti dagli hotel.Siamo lieti che l’indagine intrapresa dall’OFT, che aveva creato perplessità su cosa potesse essereconsiderato accettato e ammesso, sia ora conclusa; non è stata riscontrata alcuna violazione a carico diBooking.com, pertanto non verranno imposte sanzioni. Questo esito ci lascia sicuramente soddisfatti edentusiasti di proseguire la nostra collaborazione con voi, e ci teniamo a ringraziarvi per la pazienza, lafiducia e la comprensione che avete dimostrato nell’attesa di conoscere i risultati.

In cosa consistono gli accordi
Di seguito vi illustriamo le conclusioni a cui si è giunti (gli Accordi).
1. Potete continuare a stabilire i vostri prezzi di vendita in autonomia su tutte le OTA.
Questo significa che manterrete il pieno controllo delle vostre strategie tariffarie, e potrete continuare astabilire il vostro prezzo di vendita nella certezza che le OTA non saranno autorizzate ad applicareulteriori sconti senza il vostro previo consenso (con l’eccezione di quanto descritto qui di seguito al punto2).
2. Le OTA potranno offrire sconti sul prezzo di vendita stabilito dalla struttura unicamente a gruppi esclusivi di utenti. Lo sconto non sarà offerto in caso di prima prenotazione del cliente con quell’OTA specifica.
Le OTA possono offrire sconti sul prezzo finale fissato dalla struttura ricettiva a gruppi esclusivi di utenti,e fino a un importo pari alla commissione applicata a quella struttura specifica. Per “gruppo esclusivo diutenti” si intende un gruppo con limitazioni ben definite, a cui si accede in maniera non automatica e chesoddisfa i seguenti criteri: (i) gli utenti si iscrivono attivamente per diventare membri, (ii) l’accesso a ogniinterfaccia utilizzata dagli iscritti, online o su dispositivo mobile, è protetto da password, (iii) gli iscrittidevono completare un profilo utente. Lo sconto può essere offerto soltanto a quegli utenti che, inprecedenza, hanno già portato a termine almeno una prenotazione in qualità di iscritti al gruppo esclusivo.
3. Le OTA possono continuare a richiedere la parità tariffaria ai loro partner commerciali, ma l’obbligo della parità non si applica ai prezzi destinati o offerti a un gruppo esclusivo di utenti.
Questo significa che non abbiamo il diritto di chiedere la parità tariffaria sui prezzi offerti a un gruppo esclusivo di utenti, ammesso che tali prezzi non siano direttamente o indirettamente resi pubblicamente disponibili da voi o da qualsiasi nostro concorrente diretto o indiretto (che sia esso un sito web, un(meta)motore di ricerca, un sito di comparazione prezzi o altro). A scanso di ogni dubbio: abbiamo ildiritto alla parità tariffaria nel caso in cui la tariffa offerta al gruppo esclusivo di utenti sia, direttamente oindirettamente, disponibile pubblicamente o resa tale da voi o da un concorrente diretto o indiretto di Booking.com.

<strong>Ambito di applicazione degli accordi</strong>
Gli Accordi si applicano alle prenotazioni effettuate dai residenti SEE (Spazio Economico Europeo) presso tutte le strutture ricettive situate nel Regno Unito. Tuttavia, estenderemo i benefici degli Accordianche alle strutture che si trovano nell’intera Unione Europea, poiché il loro fine ultimo è quello difacilitare la concorrenza a vantaggio del consumatore. Essi, infatti, permettono alle OTA di premiare i loroclienti più fedeli, offrendo a proprie spese uno sconto sul prezzo precedentemente fissato dalla struttura.comeB.com gestira’ gli accordi?
Booking.com sostiene e accetta tutti questi Accordi. Tuttavia, vi invitiamo a notare che Booking.com almomento non intende mettere in pratica il punto numero 2 (il diritto ad applicare sconti). Siamofermamente convinti che le strutture nostre partner conoscano le modalità ottimali per fissare i prezzi divendita, e riteniamo opportuno che mantengano il controllo delle tariffe mostrate ai nostri clienti comuni,inclusi gli sconti riservati a gruppi esclusivi.
Gli sconti offerti dagli hotel hanno sempre avuto, e probabilmente continueranno ad avere, un ruolo prezioso nel nostro settore. Vi incoraggiamo pertanto a continuare a proporli, utilizzando i servizi di Booking.com quali le Offerte SuperSegrete o il Programma Genius.
Cosa vi viene richiesto da Booking.com?
“Assolutamente nulla! Continueremo a darvi la possibilità di mettere a punto le migliori strategie tariffarie per la vostra struttura sul nostro sito web, e a offrirvi ancora opportunità di incrementare gliaffari tramite Booking.com utilizzando varie forme di sconti e offerte sul nostro sito. Siamo certi che, conqueste basi, potremo proseguire una collaborazione proficua e redditizia.
Qualora aveste domande in merito a questa comunicazione, non esitate a contattare il vostro referente diBooking.com, che sarà pronto ad aiutarvi.

<strong>8) PARITY RATE PUNTI FERMI CHE REGOLANO IL DELICATO RAPPORTO TRA HOTEL E OTA.</strong>
Nel mondo degli hotel e della distribuzione online qualcosa sta cambiando. per ora la rate-parity, nonostante polemiche e scontri in tribunale, tiene duro e resta un uno dei pochi punti fermi che regolano il delicato rapporto tra hotel e OTA.
Ma chi ci dice che non saranno proprio i portali a cambiare le cose?“Le cause legali non hanno ucciso la rate parity – ha dichiarato Dennis Schaaldi Skift – Al contrario, saranno i Big Data, l’analytics, l’advertisingretargeting e la personalizzazione a rendere l’applicazione della parità tariffaria quasi insostenibile.
Dopo mesi di fiato sospeso in attesa di un responso sulle tante cause intentatecontro rate parity e affini a livello internazionale, un verdetto è stato emesso.È il tribunale di Dallas a pronunciarsi, dichiarando che non c’è evidenza cheOTA e catene alberghiere utilizzino la Rate Parity come cartello per fissare iprezzi e limitare la competizione. Dunque per il momento la Parity non è illegale.
Quello che le OTA non dicono: disintermediare sempre più difficiledue notizie che, se accostate l’unaall’altra, ben rappresentano lo scenario online in cui è costretto a muoversil’hotel indipendente oggi.
Da una parte Priceline ed Expedia si fanno la guerra a suon di milioni didollari di advertising su Google, mangiandosi i risicati margini didisintermediazione dell’hotel. Dall’altro, le OTA aumentano le relazioni conle piccole strutture indipendenti, che ben presto si renderanno conto di nonessere più così indipendenti…
Ormai sembra che non si parli d’altro. Tutti vogliono disintermediare per erodere quote di mercato alle OLTA. A costo Zero.Ma si tratta di un grosso frainteso che si è creato nel mondo dell’hôtellerie,perché siamo sinceri: è impossibile riacquisire indipendenza commerciales enza investire almeno quanto investono gli intermediari, o forse di più.Expedia sotto pressione, Booking.com domina il mercato europeo eTripAdvisor cresce a ritmi incalzanti senza trovare ostacoli. Questa inestrema sintesi la situazione che si va profilando nel mercato Travel internazionale.
Oggi in Scandinavia 4 catene alberghiere hanno deciso di stracciare il contratto con Expedia per vendere al prezzo desiderato.
Priceline Kayak, a Expedia Trivago: le OTA si spartiscono l’Europa OTA: Expedia e Priceline dominano ma crescono le prenotazioni dirette.
Il panorama distributivo del turismo online è oggi estremamente complesso eframmentato: quali scenari si prospettano per il futuro?
La CNN Money – Fortune, attingendo ad alcuni studi di Phocus Wright, fotografa con grande chiarezza la situazione dei maggiori player della distribuzione internazionale e svela come andrà plasmandosi l’universo distributivo, tra OTA in crescita e altre destinate a scomparire.

<strong>La Crisi non è risOLTA</strong>
“Cos’è oggi la distribuzionedel turismo online?”
Lazzerini sostiene che con l’avvento del web si è pensato che finalmente si potesse ottenere la disintermediazione totale, l’hotel ha pensato che grazie alla distribuzione online potesse finalmente rivolgersi al cliente finale senza l’agenzia turistica di mezzo, invece no. Non c’è abbastanza visibilità, internet è affollata. L’hotel si è ritrovato di nuovo intermediato, e non ha saputo sfruttare le opportunità a disposizione. La struttura noncapisce che le commissioni richieste dai portali sono in realtà solo un investimento per ottenerevisibilità, necessarie a distribuire. L’hotel con molte camere in particolare non può permettersi di restarevuoto, e per riempire ha necessità di appoggiarsi ad altri sistemi.
Lazzerini lancia una sfida agli albergatori: di chi è il potere oggi online?
Sicuramente non dell’hotel che presenta un sito vetusto tanto nell’estetica quanto nella tecnologia, con la sola possibilità di mandare un’e-mail per chiedere la disponibilità per… domani! Non è così che si disintermedia e sel’hotel è ostaggio delle OLTA, spesso non c’è nessun altro da biasimare se non se stessi.

<strong>Distribuzione Online: i nuovi trend internazionali</strong>
I recenti eventi internazionali di Turismo hanno lasciato emergere i piùinteressanti trend da tenere d’occhio in campo alberghiero. In primis sulladistribuzione online.
Alla annuale Conference for International Society Consultants e allaPhoCusWright Conference 2012 negli Stati Uniti, si è parlato di una realtàfluida, frammentata, in continuo movimento, in cui è sempre più difficilemuoversi per portali e hotel indipendenti. Che cosa sta succedendo? Dove va la distribuzione online?
Che cosa potrebbe accadere se oggi, adesso, decideste di svincolarvi persempre dai portali? Niente più portali: solo voi con il vostro sito ufficiale, ilvostro booking engine e la vostra ospitalità.
Difficile essere nelle condizioni di poter disintermediare completetamente, eppure qualcuno l’ha fatto. Stiamo parlando dell’Hotel De Vie di Farnham inInghilterra, a sud di Londra, una struttura che grazie alle sue dimensionicontenute, all’ottimo servizio e alla cura dei particolari, ha fatto la scelta divendere solo in modo diretto. Lo abbiamo intervistato per voi in esclusiva.
L’autorevole penna di Dennis Schaal a firmare un articolo su Skift dedicato alle ultime dichiarazioni del CEO di Expedia Dara Khosrowshahi.
Khosrowshahi, in un’intervista rilasciata alla emittente televisiva CNBC, ha parlato della recente crescita diExpedia: la OTA ha firmato un accordo marketing con Travelocity di non poco conto, un sodalizio tra duedei maggiori portali in USA che avrà senz’altro ripercussioni sul mercato.
Ma il CEO di Expedia si è sbottonato su ben altri punti, dando adito a speculazioni di grande spessore.“Ken Sena (di Evercore) – afferma il giornalista – ha asserito che i social media stanno cambiando le cose sulla rate-parity perché dal momento che l’hotel ha maggiori possibilità di conoscere di persona unindividuo, gli offrirà tariffe più vantaggiose in maniera opaca, andando deliberatamente contro il vostroaccordo.”
Khosrowshahi a questo punto confessa che Expedia ha intenzione a breve di cambiare molte cose riguardo alrapporto con gli hotel e non ultima la rate-parity.
“Credo che in generale il sistema di rivendita standard, quello con cui abbiamo fatto business negli ultimidieci anni, sia destinato a diventare solo una piccola parte del modo in cui faremo business da oggi in poi.E questo non riguarda solo il canale diretto dell’hotel (ad esempio il sito ufficiale), ma riguarda gli hotelstessi e il modo in cui lavorano con noi. Nel futuro saremo in grado di dare agli albergatori la possibilitàdi fare offerte molto specifiche persino ai più piccoli segmenti di popolazione, sia che si parli di FacebookFan che di turisti che vengono dall’Indonesia, ad esempio.
Diventeremo molto più flessibili riguardo alle modalità con cui gli hotel potranno fare marketing attraversodi noi.”
Fino a dove si spinga questa “flessibilità” di preciso al momento non è dato saperlo, ma l’affermazione nonè poi così sconvolgente se la vediamo nell’ottica degli ultimi investimenti tecnologici di Expedia.Big data e personalizzazione renderanno la rate parity inutilizzabile. Quando si affermò il revenue management in ambito alberghiero si parlò di una rivoluzione: via i pianitariffari stagionali, benvenute tariffe flessibili. Oggi variare le tariffe a seconda degli eventi, dell’occupazione e della tipologia di cliente, è per molti hotel all’ordine del giorno: dunque si potrebbe bendire che il revenue è il precursore della tanto decantata “personalizzazione” dell’esperienza diprenotazione che tutti inseguono (perlomeno per il prezzo).
In fondo non è questo il revenue management: offrire la tariffa giusta, al cliente giusto, nel momento giusto?Quello che potrebbe accadere nel prossimo futuro con la rate parity non è che la logica evoluzione di questo trend.
Immaginiamo che Expedia diventi realmente una piattaforma che permetta all’hotel di vendere ogni giorno aprezzi diversi a diverse categorie di utenti: questo certo complicherebbe il lavoro, ma soprattutto renderebbeimpraticabile l’utilizzo della rate parity.
Quale sarebbe la tariffa da far rispettare fuori dal portale? Quella per i Cinesi, quella per i Russi, quellaper le famiglie o per le coppie giovani?
I massicci investimenti che Expedia sta facendo in raccolta ed elaborazione dati (i famigerati Big Data) peroffrire una maggiore personalizzazione dell’esperienza di acquisto fanno pensare che si stia muovendoproprio in questa direzione.
Una direzione dove, per stessa ammissione del portale, c’è sicuramente posto per il revenue management,ma non per la rate parity.
Vale a dire, le OTA faranno sconti ai consumatori che si registrano sui loro siti, e gli albergatori si troveranno a dover competere con gli sconti delle OTA, ma con un braccio legato dietro alla schiena(perchè non potranno mai essere in grado di avere a disposizione gruppi chiusi delle stesse dimensioni).
Parity resta legale) mette in evidenza che le OTA potrebbero continuare ad avere un vantaggio competitivo in questo senso. Segno però che le cose stanno cambiando e che in futuro ci potrebbe essere maggior flessibilità anche per gli hotel. Se quello che dice Expedia è vero, anche l’hotel potrebbe beneficiarne, perchè potrebbe avere la libertà di settare diverse tariffe in modo da essere piùappealing per più fasce di clienti ed aumentare così le vendite (anche se indirette in questo caso).
Il problema è che ogni operazione aggiuntiva viene fatta pagare all’albergatore, inoltre ogni utentedovrebbe essere profilato e avere quindi sempre una navigazione personalizzata, ma su tutti i siti non solo su uno. Immaginiamo che sono registrato su booking.com, vedo un albergo che mi piace entro nel portale come account profilato, poi vado su expedia dove non sono profilato e trovo però una tariffadiversa, piu alta o piu bassa e poi vado nel sito ufficale e anche li stesso discorso.

<strong>9) LE OTA IN ITALIA</strong>
Il debito pubblico italiano ha sfondato quota 2000 miliardi, Governo e Parlamento raschiano il fondo del barile per trovare le risorse per rilanciare l'economia, nessuno si accorge che ogni anno le multinazionali dell'intermediazione online sottraggono all'Italia da 10 a 20 miliardi di euro di commissioni ingiustificate e altri 5 miliardi di euro di tasse non pagate in Italia.
Booking, Expedia, Tripadvisor, Trivago, Kayak speculano sull'analfabetismo informatico di operatori e amministratori pubblici e sottraggono all'Italia risorse miliardarie che andrebbero investite nell'adeguamento di strutture, servizi e infrastrutture. I tour operators tradizionali producevano turismo attraverso la loro attività di promozione del territorio e della nostra ricettività.
I tour operators online (le Ota) non producono nulla, incamerano commissioni dal 15 al 30 per cento su turisti che hanno già deciso di venire in Italia e usano il computer per prenotare cercando il miglior prezzo. Non portano un solo turista in più, speculano sul ruolo dell'Italia nel turismo mondiale, deprimono i prezzi abbattendo il rapporto qualità/prezzo. Basterebbe un Booking Engine nazionale per risolvere il problema.
Le Ota inoltre hanno sedi all'estero, non pagano tasse in Italia sui miliardi di euro che lucrano grazie a noi. Idem Google e Facebook. Guadagnano indebitamente sul nostro petrolio! Per Tripadvisor l'Italia è il primo Paese per fatturato in Europa. Loro diventano sempre più ricchi, noi ci stiamo impoverendo. Siamo matti? Sì. Recuperiamo la nostra sovranità nazionale mandando la Guardia di Finanza nelle loro sedi, indagandoli per evasione fiscale. Diamo vita con urgenza a un Booking
Engine nazionale che recuperi almeno 10 miliardi di euro di commissioni da investire nel turismo in Italia. Onorevole Letta, ministro Bray, svegliatevi! Ci trattano come una colonia. Riprendiamoci l'Italia. - Fonte: Hotel Domani (di Renato Andreoletti)

<em>Iperintermediazione se ne è parlato in BTO. Ricette per attaccare le OTA sul loro terreno.</em>
L'Iperintermediazione ha origine da una iniziale sottovalutazione della potenza della rete e dei sistemi di vendita online, da successive distrazioni e da molte cattive pratiche con le quali i fornitori di servizi turistici e in particolare di quelli alberghieri, si sono approcciati alla distribuzione.
Le Ota delle Ota, Google e Tripadvisor, hanno creato ciò che enti e associazioni di categoria non sono riuscite a fare, mettere in piedi piattaforme sulle quali convergono diversi sistemi (di prenotazione) interconnessi tra loro.
Messe in risalto, oltre ai gap tecnologici che penalizzano gli operatori alberghieri, anche le problematiche derivanti dall'utilizzo dei marchi delle destinazioni e degli hotel da parte delle OTA.
Un business imponente quello dei pay per click grazie ai quali Google sta diventando l'intermediario unico del turismo.
Niente di buono all'orizzonte - in particolare per coloro che sognano di eliminare l'intermediazione - se si pensa che questo campo di battaglia vale oltre un miliardo di euro (solo 100 milioni di dollari li versa ogni anno Expedia a Tripadvisor per conquistare visibilità e click) e che per veder cambiare questi equilibri ci sarà da battere Booking.com, non solo con capitali ma, in particolare, con idee e sistemi nuovi (vedi intervista di Carniani a Philip Wolffounder di PhoCusWright). Chi vincerà su
Booking però, non farà altro che accaparrarsi tutto il mercato perché chi batte il leader, nell'attuale dinamica della rete - come ha spiegato De Biase nel panel Wef for Tourism - si prenderà l'intera posta in gioco (proprio come hanno fatto Microsoft prima e Google o Tripadvisor dopo). Ricerche, comparazioni e conversazioni riunite in un'unica piattafarma user frendly saranno il futuro e ci si potrebbe anche arrivare solo se Google o Tripadvisor non avessero dubbi a passare da intermediari degli intermediari a OTA a tutti gli effetti.
Come si può non subire questo stato di cose? Il panel sull'iperintermediazione ha provato a consigliare delle buone pratiche per non subire ma "attaccare" (cit. Marco Baldan) OTA e Metamotori in un terreno meno aspro e più congeniale alle piccole aziende italiane. Ecco quindi che insieme a Rodolfo Baggio e Marco Baldan abbiamo individuato qualche tecnica e qualche buona pratica che operatori alberghieri e destinazione potrebbero mettere in atto, meglio se contemporaneamente:
In uno scenario in cui le OTA hanno individuato nello sfruttamento dei marchi di aziende e destinazioni è importante intraprendere azioni da parte delle istituzioni (in Francia ci stanno provando da un po') e degli operatori a difesa dei nomi.
Destinazioni e aziende devono offrire ai viaggiatori chiavi di vendita uniche e puntare molto sull'engagement in particolare sui social network. Sui siti proprietari offrire tariffe e condizioni di vendita privilegiate, anche grazie a promo code e offerte private. Presidiare e controllare le politiche tariffarie su metamotori e OTA. Offirre siti internet e booking online semplici, deduttivi e userfriendly.
Le destinazioni dovranno porsi sul mercato con brand unici e forti, creare, distribuire e promuovere contenuti, presidiare campagne prezzi e siti di recensioni con brand index di riferimento. Importante creare piattaforme nelle quali possano convergere vari sistemi di prenotazione.
La Toscana per esempio, da qualche giorno, ha anticipato TripConnect "mettendo a disposizione degli operatori un sistema integrato con tutti i principali channel manager degli alberghi esistenti sul mercato. Nel caso in cui l’albergo non abbia un suo channel manager ha a disposizione una pagina gratuita dove può gestire autonomamente prezzi e disponibilità delle camere. L’elemento innovativo sta nel fatto che una volta scelta data e struttura ricettiva, l’utente che clicca su ‘prenota’, atterra sul sito della struttura, direttamente nella pagina dedicata alla prenotazione già compilata con le date precedentemente inserite. In altre parole la richiesta viene trasferita in maniera automatica nella pagina di prenotazione dell’albergo. In pratica l’utente del sito del turismo regionale viene accompagnato per mano, in un click, alla pagina dove può finalizzare la prenotazione."
Se ormai è pura utopia arrivare alla totale disintermediazione sarà determinante riuscire a farsi intermediare solo quando necessario attivando, anche a livello istituzionale, norme a tutela dell'utilizzo dei marchi da parte delle OTA e piattaforme interoperabili e sembra proprio che qualcosa si stia muovendo in questo senso anche all'interno di Agenda digitale che prevede la creazione del registro digitale del turismo:
"Il turismo diventa così uno dei primi settori a beneficiare del nuovo approccio strategico del Governo in materia di agenda digitale, che prevede la selezione e definizione di alcuni standard nazionali che garantiscano l’accesso e l’interoperabilità dei sistemi. “Nel processo di digitalizzazione del Paese uno dei principali compiti del Governo è quello della promozione e del presidio degli standard dei dati per assicurare il dialogo e il collegamento tra tutti i sistemi – dice Francesco Caio, il Commissario del Governo per l'attuazione dell’Agenda Digitale – “Quanto annunciato oggi per il settore turistico diventa il paradigma per molti altri campi. Definito lo standard sono poi privati e istituzioni a sviluppare applicazioni e servizi, sapendo però che l’interoperabilità è garantita. In altre parole, noi assicuriamo agli operatori un campo regolamentare
e fissiamo le regole, così che si possa giocare sul web una partita alla pari con gli altri”.

<em>La banale semplicità del turismo.</em>
I viaggiatori cercano su internet, cercano hotel, percorsi, strade, aerei. Cercano tariffe, comparano soggiorni, pesano reputazione, agiscono di filtri e snocciolano ranking, altro che poesia. La marginalità delle aziende che operano nel turismo va convergendo verso le piattaforme che offrono tali servizi e per vincere la partita abbiamo bisogno di infrastrutture online e offline.
Che le tariffe alberghiere, in particolare in America siano tornate sopra i livelli pre crisi non è una novità, il grafico dimostra però che la marginalità si è di molto deteriorata.
Marginalità che possiamo comprendere dove si sia spostata negli ultimi anni, se osserviamo l'andamento delle quotazioni del titolo Priceline (Società che controlla il 100% di Booking.com).
Ieri il Wall Street Journal ha pubblicato un interessante articolo su Google e il turismo. Big G, seppur lentamente (vedi il difficile caso ITA Software), ha iniziato a fare il suo "Check In" nel turismo. Una situazione particolare se si considera che Google è già il maggiore intermediario mondiale: si accaparra buona parte di quella marginalità che Priceline e altri sono costretti a "pagare" per la visibilità. Pensavo che Google si guardasse bene dal fare concorrenza ai migliori clienti ma pare che, con l'accordo recente con Room 77, Google abbia compiuto un altro passo verso la commercializzazione - o iperintermediazione - dei prodotti turistici.
Sulle interessanti qualità di Room 77 pubblicai un post qualche tempo fa - di recente Expedia ha acquisito una parte del capitale - il sito offre un simpatico concierge service molto ben strutturato.
Ma è possibile che tutte le più grandi operazioni finanziarie e le strategie dei grandi gruppi passino per internet, i viaggi e il turismo?
E' ovvio che la competitività turistica di uno stato/destinazione si gioca sull'efficienza delle infrastrutture online e offline. In entrambe i casi l'Italia appare, per dirla alla Franceschini, nella preistoria. L'aver perso quella marginalità nei bilanci delle aziende significa anche per lo Stato una perdita secca in imposte e tasse, posti di lavoro e possibilità di investimento.
Quel 20% (forse anche di più) che se ne va in commissioni, le tariffe pressate dai comparatori e dai siti che rendono efficiente il mercato, la scarsa capacità nella gestione delle politiche tariffarie da parte degli operatori e situazioni oserei dire al limite della demenza, come quelle che ho visto proporre in Sardegna e nell'entroterra pisano (giusta indignazione dell'amico Cesare), rendono il nostro "sistema turismo" sempre più povero e incapace di reagire.
Abbiamo venduto la prima OTA del mondo - Venere.com - a due bucce, non siamo riusciti a produrre piattaforme di e-commerce decenti, sottovalutiamo ancora l'internet e ci balocchiamo con tecniche di promozione a dir poco goliardiche.
Eppure ci sono persone che molto lucidamente e da tempo segnalano indirizzi, comportamenti e tecniche idonee per rimediare a questo stato di cose che spero vengano presi in considerazione da chi ha in mano le sorti del paese (leggi Ministro Franceschini).
Turismo: cambiamo tutto! di Antonio Preiti.

<strong>10) ELENCO DELLE PRINCIPALI OTA</strong>
Lastminute.com srl Società unipersonale
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Venere Net S.r.l. Via della Camilluccia, 693 - 00135 Roma-Italia (con socio unico)
Iscrizione al R.d.I. di Roma (Italia), P.I. e C.F. numero 05649781001. Licenza Agenzia Viaggi numero 305 del 05 Aprile 2001 (Cyber Travel).
Capitale sociale: Euro 1.120.600,00 (i.v.)
Soggetta a direzione e coordinamento di Expedia.com Limited
I nostri partners: Expedia | Hotels.com

Booking.com B.V., parte del gruppo Priceline.com (Nasdaq: PCLN), possiede e gestisce Booking.com™, compagnia leader nel mondo nel settore delle prenotazioni online. Su
Booking.com vengono prenotati oltre 650.000 pernottamenti ogni giorno e il sito web è visitato da 30 milioni di persone ogni mese per ragioni di affari o di piacere. Fondata nel 1996, Booking.com
B.V.Booking.com B.V. è registrata presso la Camera di Commercio ad Amsterdam, Paesi Bassi, con il numero 31047344. Il numero di partita IVA è NL805734958B01. Il codice identificativo presso il Garante Olandese per la Protezione dei Dati Personali è 1288246.
The Priceline Group (Nasdaq: PCLN) is the world leader in online accommodation reservations.
The Priceline Group is composed of five primary brands - Booking.com, priceline.com, agoda.com, KAYAK and rentalcars.com, and several ancillary brands. The Priceline Group provides online travel services in over 200 countries and territories in Europe, North America, South America, the Asia-Pacific region, the Middle East and Africa.

Expedia, Inc. (Expedia) con sede legale in 333 108th Avenue NE Bellevue, WA 98004, USA, è la società leader a livello mondiale nel settore del turismo e dei viaggi con un'ampia offerta di prodotti e servizi per i mercati business e consumer disponibili negli Stati Uniti ed in altri paesi del mondo attraverso una serie di marchi tra cui Expedia.com, Hotels.com™, Hotwire®, Classic Custom Vacations®, Expedia® Corporate Travel. Fondata da Microsoft nel 1996, viene per la prima volta quotata al NASDAQ nel 1999 quando Microsoft immette sul mercato il 17% delle azioni per raccogliere il capitale destinato allo sviluppo business e marketing. Successivamente viene acquisita
da USA Networks e nel 2003 entra a far parte della divisione IAC Travel del colosso mondiale dell’e-commerce IAC/Interactive Corp di Barry Diller.Il 9 agosto 2005 si perfeziona la scissione da IAC/Interactive Corp ed Expedia, Inc. diventa una società indipendente quotata al NASDAQ con il simbolo EXPE con un portafoglio di marchi nel settore viaggi: Expedia.com®, i siti internazionali di Expedia, Hotels.com™, Hotwire®, Classic Custom Vacations®, Expedia® Corporate Travel e Trip Advisor™.
Questi brand coprono diversi segmenti di mercato, dai viaggi a tariffe ridotte di Hotwire alle vacanze di lusso ai Carabi e alle Hawaii proposte da Classic Custom Vacations.
Interval International®, HSN®, Ticketmaster®, Match.com®, LendingTree®, AskJeeves® e altre società di e-commerce restano invece nel Gruppo IAC.

TripAdvisor® è il sito di viaggi più grande del mondo*, nato per aiutare i viaggiatori a pianificare la vacanza perfetta. TripAdvisor offre consigli di viaggio affidabili, pubblicati da veri viaggiatori e un'ampia serie di funzionalità di ricerca informazioni, con collegamenti diretti agli strumenti di prenotazione. I siti a marchio TripAdvisor rappresentano la più grande community di viaggiatori del mondo, con oltre 260 milioni di visitatori unici ogni mese nel 2013** e oltre 150 milioni di recensioni e opinioni relative a oltre 3.7 milioni di strutture, ristoranti e attrazioni. I siti operano in 34 Paesi, inclusa la Cina, con il dominio http://www.daodao.com. TripAdvisor comprende anche la divisione TripAdvisor for Business, dedicata a mettere in contatto i professionisti del settore turistico-ricettivo con i milioni di utenti che ogni mese visitano TripAdvisor. TripAdvisor, Inc
(NASDAQ:TRIP) comprende 20 siti di viaggio affiliati

HRS – HOTEL RESERVATION SERVICE
Robert Ragge GmbH
Fondazione: nel 1972 come impresa individuale, dal 1977 gestita come GmbH
HRS: 700 collaboratori in tutto il mondo, di cui 400 in Germania
Tiscover: 80 dipendenti e 40 freelancer, di cui l’80% provenienti dal settore alberghiero
Registro delle Imprese:
AmtsgerichtKöln, HRB 6099
Sede centrale dell’azienda:
50676 Colonia, Blaubach 32
Uffici a in:
Istanbul - Londra - Parigi - Roma - Shanghai - Varsavia - Mosca - Singapore
Nel 2008, la Die TiscoverGmbH è stata rilevata da HRS al 100%. Il portale alpino tiscover.com, con sede principale a Innsbruck, è lo specialista per “il vostro letto nel cuore delle Alpi”. Indirizzo postale HRS – HOTEL RESERVATION SERVICERobert RaggeGmbH
Via L. Bissolati, 54 00187 RomaItalia

TRIVAGO
trivago Italia
Via Senigallia 18/2 - Torre A
20161Milano
Italia
Registro: registro delle imprese di Düsseldorf
Numero di registro: HRB 51842
Telefono: +49-211-758486-90
Fax: +49-211-758486-99
Partita IVA
conforme § 27 a UStG: DE 814 414 038
E-Mail: <a href="mailto:info@trivago.it">info@trivago.it</a>

<strong>11) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO</strong>
relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio
Nuove tutele per i consumatori che "costruiscono" autonomamente i pacchetti turistici. Rescissione gratuita del contratto prima della partenza qualora nel luogo del soggiorno si siano verificati catastrofi naturali, disordini civili o altre situazioni gravi tali da pregiudicare il viaggio. E ancora:
riconoscimento dei danni morali per "vacanza rovinata", nuovi obblighi di assistenza del tour operator in caso di rimpatrio e tetto massimo agli aumenti di prezzo dei servizi che completano il pacchetto "tutto compreso".
Queste sono le novità principali della proposta di direttiva relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti , contenuta nella comunicazione della Commissione europea COM(2013)512 pubblicata il 9 luglio 2013. La proposta di riforma nasce dalla constatazione della profonda trasformazione delle modalità di prenotazione dei viaggi e in particolar modo dei "pacchetti" visto che aumenta il numero di chi, invece di scegliere una soluzione "all inclusive" già pronta, si rivolge al web per combinare vari servizi di viaggio.
La normativa attuale, la direttiva 314 del 1990 , infatti, rischia di essere troppo in ritardo rispetto alla crescente tendenza di prenotare pacchetti turistici personalizzati autonomamente tramite il web (tramite un'agenzia on line o tramite più siti collegati commercialmente tra loro), con la conseguenza che questi consumatori oggi non hanno tutele in caso di disservizio o inadempienza contrattuale dell'organizzatore. Da questa constatazione, secondo la Commissione europea, nasce l'esigenza di aggiornare la normativa attuale e di adeguare la direttiva 314/90 all'era del digitale.
Così facendo, secondo Bruxelles, altri120 milioni di consumatori che acquistano servizi turistici personalizzati riceveranno delle tutele specifiche grazie alla nuova normativa comunitaria. Sotto l'altro profilo, quello degli acquirenti dei pacchetti "tutto compreso", la proposta di riforma aumenta le protezioni attuali e rafforza la tutela degli utenti in caso di problemi.
Il dibattito sulla riforma a Bruxelles è ancora in corso e anche l'Italia sarà chiamata a dare il suo contributo. In tal senso da tempo è stato avviato un lavoro di approfondimento da parte del Gruppo di lavoro "Politiche Ue" del Cncu e lo stesso Consiglio contribuirà, dal punto di vista dei consumatori, alla formazione della posizione italiana sulla proposta di direttiva. Cosa cambia in concreto per i consumatori? Innanzitutto la riforma rafforza le tutele per gli utenti dei pacchetti "tutto compreso" e ne estende alcune ai "servizi turistici assistiti", quelli "costruiti" e personalizzati dall'utente. Nello specifico, poi, la proposta di direttiva contiene molti aspetti innovativi.
Informazioni migliori in materia di responsabilità. Il turista-consumatore dovrà essere informato con un linguaggio semplice e comprensibile che l'organizzatore è il responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi che compongono il pacchetto. Attualmente invece, a causa di divergenze tra le norme nazionali su chi sia la parte responsabile, l'organizzatore e il venditore si rinviano a vicenda il consumatore, non riconoscendo la propria responsabilità.
Diritti di annullamento rafforzati. I consumatori potranno beneficiare di una maggiore flessibilità e recedere dal contratto prima della partenza pagando all'organizzatore un indennizzo ragionevole. Inoltre, potranno risolvere il contratto gratuitamente prima della partenza in caso di catastrofi naturali, disordini civili o altre situazioni gravi simili nel paese di destinazione (ad esempio quando le ambasciate sconsigliano il viaggio) che possano pregiudicare la vacanza. Limite del 10% sugli aumenti di prezzo e obbligo di trasferire le riduzioni di prezzo in circostanze analoghe.
Punto di contatto unico in caso di problemi. Gli utenti potranno presentare reclami o denunce direttamente al venditore (agenzia di viaggio).
Soggiorno prolungato. Nel caso sia impossibile assicurare al viaggiatore il rientro nei tempi stabiliti a causa di circostanze eccezionali, l'organizzatore deve sostenere i costi del soggiorno prolungato fino a un massimo di 100 euro per tre notti.
Diritti di ricorso rafforzati. Qualora un servizio non sia stato eseguito correttamente, i consumatori possono chiedere, oltre alla riduzione del prezzo, il risarcimento dei danni morali subiti, in particolare per "vacanza rovinata".
Infine, per gli utenti dei servizi turistici personalizzati la proposta introduce una migliore informazione su chi è responsabile di ciascun servizio e il diritto di farsi rimborsare ed essere rimpatriati nel caso in cui il venditore, il vettore o ogni altro fornitore di servizi fallisca mentre sono in vacanza. - <em>Fonte: Tuttoconsumatori</em>

Lo scorso 14 novembre la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emanato una sentenza che ha reso ancora più stringente la tutela del consumatore nell’ambito di pacchetti turistici “all inclusive”, in particolare, sotto il profilo giurisdizionale.
La causa in questione, C-478/12 Maletic, vede protagonista una coppia di turisti che attraverso il sito Internet lastminute.com, con sede in Germania, prenotavano un viaggio in Egitto gestito dal tour operatorTui, con sede in Austria. Una volta giunti a destinazione, scoprendo che l’alloggio risultava modificato, si ritrovavano a pagare un ingente supplemento per soggiornare nell’hotel originariamente prenotato.
Una volta tornata dal viaggio, la coppia ha agito in giudizio a Bludenz, in Austria, per ottenere il rimborso della somma e un risarcimento danni per i disagi che il cambiamento di alloggio aveva
causato; a seguito della dichiarazione di incompetenza da parte dl giudice austriaco adito, di fronte al quale erano stati chiamati in causa sia lastminute.com, tedesca, sia Tui, austriaca, il giudice dell’appello sospendeva il procedimento per chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, cioè per avere dall’Unione Europea la corretta interpretazione del regolamento applicabile nel caso concreto (n. 44/2001).
Il regolamento n. 44/01, concernente la materia giurisdizionale nei contratti civili e commerciali, oltre alla regola generale del foro del convenuto, prevede un’alternativa all’articolo 16: la competenza del foro del consumatore nel caso dei contratti di consumo. In sostanza, il turista che deve agire in giudizio contro l’agenzia o il tour operator, può e deve agire nei confronti di entrambi innanzi al giudice del proprio Stato di domicilio.
Ciò conferisce al turista-consumatore, sicuramente parte debole del contratto, uno strumento rapido e meno oneroso per far valere i propri diritti; inoltre, evita gli inconvenienti che potrebbero creare cause multiple di fronte a diversi Stati membri, ad esempio pronunce incompatibili.
Nella causa Maletic, la Corte di Giustizia si pronuncia molto chiaramente: la coppia di turisti ha sottoscritto un contratto unico (pacchetto tutto incluso) con un’unica operazione online; la Corte considera del tutto irrilevante che poi tale pacchetto sia articolato in due contratti distinti: uno con la società lastminute.com tedesca e uno con il tour operatorTui, austriaco, poiché i due contratti sono “indissolubilmente legati”. Questo legame sostanziale giustifica quindi l’applicazione dell’articolo 16 del regolamento 44/2001: i due turisti saranno pertanto legittimati a chiamare in giudizio sia l’agente di viaggio (lastminute.com) tedesca, sia il tour operator (Tui) austriaco, davanti al giudice del proprio domicilio.
Questa sentenza ha molteplici conseguenze positive sul consumatore: egli può infatti chiamare in causa davanti ad un giudice unico la controparte con cui ha stipulato il viaggio, sia l’agente di viaggio, sia l’operatore, con evidente vantaggio per il turista in termini di costi e tempi. Se non fosse stato così, il consumatore avrebbe dovuto far causa separatamente alle due controparti (che, si ribadisce, sarebbero un’unica contro parte per la sostanziale indissolubilità dei contratti) di fronte a giudici di Stati diversi: questo comporterebbe tempi e costi maggiori e potenzialmente, anche diversi esiti delle cause, che porrebbero a loro volta problemi in termini di compatibilità giuridica.
In questo modo la Corte di Giustizia ovvia a tali inconvenienti, interpretando la legge in maniera evidentemente favorevole al turista-consumatore,e rendendo ancora più netto uno degli obiettivi propri del regolamento 44/2001, cioè il rischio di pronunce incompatibili derivanti da procedimenti paralleli.
<em>* consulente legale Aduc</em>

Più tutele in arrivo per i consumatori europei che acquistano un pacchetto vacanza online. La plenaria di Strasburgo ha approvato a larghissima maggioranza (610 voti a favore, 58 contrari e 13 astenuti) una serie di nuove norme che mira a regolamentare il settore che non era coperto dalla direttiva europea del 1990 attualmente in vigore.
Ai viaggiatori in vacanza che si trovano in difficoltà, dunque, sarà assicurata la necessaria assistenza, anche se i problemi non derivano direttamente dall’operatore che ha organizzato il viaggio. In caso che “inevitabili” ed “impreviste” circostanze, come catastrofi naturali o attacchi terroristici, rendano impossibile per il viaggiatore il ritorno a casa in tempo, l’organizzatore, secondo la proposta dell’Europarlamento, deve provvedere ad un alloggio ad un livello equivalente alla sistemazione originariamente prenotata o in alternativa pagare per un soggiorno di massimo cinque notti al costo massimo di 125 euro a notte (la proposta della Commissione era di massimo tre notti ad un costo massimo di 100 euro a notte).
Le norme mirano inoltre a garantire che gli orari dei voli o i prezzi di un pacchetto non possano cambiare in maniera significativa dopo la vendita. I prezzi potranno essere aumentati soltanto se il costo del carburante, delle imposte o delle tasse aeroportuali registreranno un effettivo incremento.
Se il prezzo del pacchetto aumenta di oltre l’8%, i viaggiatori dovrebbero poter scegliere se riavere i soldi indietro. Previsto anche il rimpatrio dei viaggiatori se l’agenzia di viaggi fallisce mentre sono in vacanza.
I negoziati tra Europarlamento e Consiglio Ue sulla nuova legislazione dovrebbero iniziare dopo le elezioni di maggio. Delusione però è dall’Organizzazione dei consumatori europei. Il Beuc condanna in particolare la mancata inclusione nella legislazione di alcuni nuovi modelli commerciali online, come i servizi supplementari offerti dalle compagnie aeree (notti in hotel, noleggio auto) al momento dell’acquisto del biglietto. Secondo l’organizzazione dei consumatori, inoltre, l’armonizzazione delle regole a livello europeo rischia di abrogare alcune leggi nazionali che al momento proteggono maggiormente i viaggiatori. - <em>Fonte: Il Giornale del Turismo sito web</em>
 

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