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Contratti di locazione per apertura albergo diffuso

#1
Salve a tutti, mi sto accingendo ad aprire un albergo diffuso, composto da 7 alloggi dislocati in immobili diversi.

Mi sorge, tuttavia, un dubbio. Ciascun contratto con il quale il proprietario dell'immobile mi locherà la sua unità, che poi unitamente alle altre andrà a formare l'albergo diffuso, dovrà avere durata di 4, 6 o 9 anni?

Il dubbio mi sorge perchè la legge parla di locazioni alberghiere con durata di 9 anni, ma di fatto mi verranno locati degli immobili con destinazione d'uso a civile abitazione. Solo a seguito del mio lavoro di riunione degli immobili, pubblicizzazione e promozione dell'offerta, si potrà parlare di albergo diffuso!

Grazie per i chiarimenti che cordialmente vorrete darmi.
Vincenzo
 
D

Dottor X

Guest
#2
Il contratto deve essere stipulato per 9 anni. L'art. 1786 del codice civile, citato nel successivo art. 27 della legge n. 392/1978, dispone che la disciplina prevista per le strutture alberghiere sia estesa a tutte le tipologie ricettive.

Per ulteriori consulenze professionali personalizzate, potete contattarmi alla mia e.mail ****
In merito alla disciplina dell'"Albergo diffuso", rendo noto di avere predisposto il regolamento attuativo per la Regione siciliana.

LEGGE 27 luglio 1978, n. 392 Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Capo II
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI
ABITAZIONE

Art. 27.
(Durata della locazione)

((La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non
puo' essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una
delle attivita' appresso indicate industriali, commerciali e
artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e
turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed
altri organismi di promozione turistica e simili.))
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai
contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e
professionale di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo.
((La durata della locazione non puo' essere inferiore a nove anni
se l'immobile urbano, anche se ammobiliato, e' adibito ad attivita'
alberghiere, all'esercizio di imprese assimilate ai sensi
dell'articolo 1786 del codice civile o all'esercizio di attivita'
teatrali.))
Se e' convenuta una durata inferiore o non e' convenuta alcuna
durata, la locazione si intende pattuita per la durata
rispettivamente prevista nei commi precedenti.
Il contratto di locazione puo' essere stipulato per un periodo piu'
breve qualora l'attivita' esercitata o da esercitare nell'immobile
abbia, per sua natura, carattere transitorio.
Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore e' obbligato a
locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo,
allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera
raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del
locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si
tratta di utilizzazione alberghiera.
E' in facolta' delle parti consentire contrattualmente che il
conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone
avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi
prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore,
qualora ricorrano gravi motivi, puo' recedere in qualsiasi momento
dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con
lettera raccomandata.
 

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