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casa vacanza con camera chiusa

#1
salve a tutti sono in procinto di aprire una casa vacanza gestita in maniera non imprenditoriale a Roma, ho abbastanza chiara la normativa ma non trovo risposta a 2 quesiti:<br />
1)La casa è intestata a mia madre ma ne io ne lei abbiamo lì la residenza, sto facendo la SCIA a suo nome ma poi di fatto me ne occuperò io della gestione, questo può rappresentare un problema per gli eventuali controlli? Serve per forza che lei dopo faccia un comodatao d uso gratuito nei miei confronti? é conveniente? (che en sò ai fini IMU, tassa rifiuti ecc...)<br />
<br />
2) l'appartamento sito in zona semicentrale ben collegata è dotato di cucina, 3 camere e 2 bagni (una delle quali ha uno dei 2 bagni in camera) però io avevo intenzione di mantenere chiusa una di queste 3 stanze (con serratura apposita)perchè ci sono collocate ancora tante cose da sistemare, posso chiuderla questa stanza? come devo comportarmi nella SCIA, aggiungo inoltre che le altre 2 camere sono abbastanza grandi (20mq circa) quindi se dichiaro in SCIA 2 ospiti per ogni camera (2 ospiti x 3 camere=6) poi posso in realtà mettere 3 ospiti nelle sole 2 camere (3x2=6) che voglio affittare?(insieme s'intende!! non sono un'affittacamere ma una casa vacanze quindi affitto la casa per intero!<br />
Spero di essere stata chiara Very Happy<br />
quanti cavilli<br />
W la semplicità..ma non credo la vederemo mai qui in Italia :p
 
D

Dottor X

Guest
#2
Risposta ai quesiti.<br />
La SCIA è giusto che vada presentata da sua madre se sarà lei a gestire e ne risponderà sia civilmente che penalmente.<br />
<br />
Se la gestione viene svolta dalla figlia: suggerisco di stipulare un comodato d'uso gratuito, da registrare all'agenzia delle Entrate. A questo punto la figlia diventa gestore.<br />
<br />
Per il secondo quesito non ci sono problemi. Può mettere a disposizione degli ospiti le camere che ritiene opportune.<br />
<br />
Ma facciamo un passo indietro. Prima di cominciare verifichi se l'appartamento è munito di certificato di abitabilità/agibilità; se le planimetrie da presentare al SUAP, tramite SCIA, rispondono alla visura catastale, se l'immobile è stato dotato dei requisiti di sicurezza "Certificati".<br />
<br />
Norme di riferimento per la Regione Lazio: strutture ricettive dall'art. 22 a 31. L.R. 06 Agosto 2007, n. 13 Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14<br />
<br />
Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 BUR 7 Novembre 2008, n. 41, S/130 Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere.<br />
c) "case e appartamenti per vacanze", gli immobili arredati per l'affitto ai turisti,<br />
esclusa la somministrazione di alimenti e bevande, nonché, di offerta di servizi<br />
centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore<br />
a tre giorni e non superiore ai tre mesi consecutivi. Le gestioni di case ed<br />
appartamenti per vacanze si distinguono nelle seguenti tipologie:<br />
1) in forma non imprenditoriale, per la gestione occasionale di una o due case o<br />
appartamenti per vacanze;<br />
2) in forma imprenditoriale, per la gestione non occasionale ed organizzata di tre o<br />
più case o appartamenti per vacanze.<br />
3. Le case e appartamenti per vacanze posseggono tutti i seguenti requisiti minimi<br />
funzionali e strutturali:<br />
a) fornitura di arredo, utensili, materiale per la pulizia dell'appartamento e ogni altra<br />
dotazione necessaria per la preparazione e la consumazione dei pasti;<br />
b) fornitura costante di energia elettrica, acqua calda e fredda, nonché, qualora la<br />
locazione comprenda i periodi dal 1 ottobre al 30 aprile, del servizio di<br />
riscaldamento;<br />
b bis) camere dotate di porta e finestra, arredate con un tavolino, un armadio, uno<br />
specchio e, per ogni alloggiato, un letto, una sedia o uno sgabello e un comodino o<br />
equivalente, con abatjour; (13)<br />
c) cambio delle lenzuola e della biancheria da bagno almeno due volte alla settimana<br />
e comunque ad ogni cambio dell'ospite, solo nelle case e negli appartamenti per<br />
vacanze a scopo imprenditoriale; per le case e gli appartamenti per vacanze a scopo<br />
non imprenditoriale è sufficiente la fornitura delle lenzuola e della biancheria; (14)<br />
<br />
Art. 5<br />
(Classificazione delle strutture)<br />
1. La classificazione delle strutture è effettuata dalla provincia competente per<br />
territorio e costituisce una delle condizioni necessarie per il rilascio<br />
dell'autorizzazione di cui all'articolo 26 della l.r. 13/2007.<br />
2. La provincia, sulla base dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 e di quanto previsto<br />
dalla tabella dei requisiti minimi di classificazione di cui agli allegati A1, A2, A3, A4<br />
E A5, procede ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b) della l.r. 13/2007,<br />
all'attribuzione della classifica:<br />
a) degli affittacamere, con un numero variabile da 1 a 3 categorie;<br />
b) delle case e appartamenti per vacanze, con un numero variabile da 1 a 4 categorie;<br />
Art. 7<br />
(Autorizzazione all'esercizio delle attività)<br />
1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate<br />
dal presente regolamento è presentata allo sportello unico per le attività produttive<br />
(SUAP) del comune competente, ove costituito, e contiene:<br />
a) la denominazione e l'ubicazione della struttura;<br />
b) le generalità del soggetto titolare o gestore della struttura;<br />
c) l'indicazione della capacità ricettiva della struttura, dei servizi complementari<br />
offerti, del periodo di apertura stagionale o annuale, nonché, dell'eventuale servizio di<br />
somministrazione di alimenti e bevande;<br />
d) la classificazione attribuita, nonché, la specificazione aggiuntiva eventualmente riconosciuta.<br />
<br />
2. Alla domanda di cui al comma 1, sono altresì allegati i seguenti documenti:<br />
a) la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della<br />
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e<br />
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche,<br />
che attesti l'assenza delle cause ostative di cui agli articoli 11, 12 e 92 del Testo unico<br />
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773<br />
e all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e<br />
successive modifiche nonché il possesso, ove necessario, degli ulteriori requisiti<br />
previsti dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e<br />
bevande;<br />
b) l'atto costitutivo e lo statuto, esclusivamente per le società;<br />
c) l'atto costitutivo con l'indicazione della finalità dell'ente, dell'associazione senza<br />
scopo di lucro e dell'ente religioso, nonché dello statuto se esistente;<br />
d) la planimetria dell'unità immobiliare o della porzione immobiliare o dell'immobile,<br />
sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo o ordine professionale, in scala 1:50 o 1:100,<br />
con indicazione della superficie utile dei vani, dell'altezza, del numero dei posti letto,<br />
dei vani comuni, dei vani riservati e delle eventuali aree di pertinenza;<br />
e) la documentazione idonea a dimostrare la disponibilità dei locali, quali, in<br />
particolare, gli atti di compravendita, locazione, usufrutto, incluso l'atto di assenso a<br />
firma autentica del proprietario o usufruttuario se diverso dal dichiarante, nonché, in<br />
caso di comproprietà, l'atto di assenso di tutti i comproprietari;<br />
f) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente attestante<br />
la conformità urbanistica e catastale alla normativa vigente;<br />
g) pareri e/o nullaosta richiesti dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza,<br />
prevenzione incendi ed accessibilità dei luoghi ovvero, in alternativa, copia delle<br />
richiesta delle medesime certificazioni; (25)<br />
h) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che specifichi e circoscriva, per le<br />
sole case per ferie, la categoria e/o il tipo di utenti cui è rivolta l'ospitalità;<br />
i) le ricevute comprovanti il pagamento di eventuali imposte qualora dovute;<br />
l) regolamento interno della struttura se previsto, da esporre all'ingresso dell'immobile<br />
ed in ogni camera;<br />
m) documento attestante la stipula di apposita assicurazione per i rischi di<br />
responsabilità civile nei confronti dei clienti.
 
#3
<em>@saverio10 wrote:</em><blockquote>Risposta ai quesiti.<br />
La SCIA è giusto che vada presentata da sua madre se sarà lei a gestire e ne risponderà sia civilmente che penalmente.<br />
<br />
Se la gestione viene svolta dalla figlia: suggerisco di stipulare un comodato d'uso gratuito, da registrare all'agenzia delle Entrate. A questo punto la figlia diventa gestore.<br />
<br />
Per il secondo quesito non ci sono problemi. Può mettere a disposizione degli ospiti le camere che ritiene opportune.<br />
<br />
Ma facciamo un passo indietro. Prima di cominciare verifichi se l'appartamento è munito di certificato di abitabilità/agibilità; se le planimetrie da presentare al SUAP, tramite SCIA, rispondono alla visura catastale, se l'immobile è stato dotato dei requisiti di sicurezza "Certificati".<br />
<br />
Norme di riferimento per la Regione Lazio: strutture ricettive dall'art. 22 a 31. L.R. 06 Agosto 2007, n. 13 Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14<br />
<br />
Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 BUR 7 Novembre 2008, n. 41, S/130 Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere.<br />
c) "case e appartamenti per vacanze", gli immobili arredati per l'affitto ai turisti,<br />
esclusa la somministrazione di alimenti e bevande, nonché, di offerta di servizi<br />
centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore<br />
a tre giorni e non superiore ai tre mesi consecutivi. Le gestioni di case ed<br />
appartamenti per vacanze si distinguono nelle seguenti tipologie:<br />
1) in forma non imprenditoriale, per la gestione occasionale di una o due case o<br />
appartamenti per vacanze;<br />
2) in forma imprenditoriale, per la gestione non occasionale ed organizzata di tre o<br />
più case o appartamenti per vacanze.<br />
3. Le case e appartamenti per vacanze posseggono tutti i seguenti requisiti minimi<br />
funzionali e strutturali:<br />
a) fornitura di arredo, utensili, materiale per la pulizia dell'appartamento e ogni altra<br />
dotazione necessaria per la preparazione e la consumazione dei pasti;<br />
b) fornitura costante di energia elettrica, acqua calda e fredda, nonché, qualora la<br />
locazione comprenda i periodi dal 1 ottobre al 30 aprile, del servizio di<br />
riscaldamento;<br />
b bis) camere dotate di porta e finestra, arredate con un tavolino, un armadio, uno<br />
specchio e, per ogni alloggiato, un letto, una sedia o uno sgabello e un comodino o<br />
equivalente, con abatjour; (13)<br />
c) cambio delle lenzuola e della biancheria da bagno almeno due volte alla settimana<br />
e comunque ad ogni cambio dell'ospite, solo nelle case e negli appartamenti per<br />
vacanze a scopo imprenditoriale; per le case e gli appartamenti per vacanze a scopo<br />
non imprenditoriale è sufficiente la fornitura delle lenzuola e della biancheria; (14)<br />
<br />
Art. 5<br />
(Classificazione delle strutture)<br />
1. La classificazione delle strutture è effettuata dalla provincia competente per<br />
territorio e costituisce una delle condizioni necessarie per il rilascio<br />
dell'autorizzazione di cui all'articolo 26 della l.r. 13/2007.<br />
2. La provincia, sulla base dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 e di quanto previsto<br />
dalla tabella dei requisiti minimi di classificazione di cui agli allegati A1, A2, A3, A4<br />
E A5, procede ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b) della l.r. 13/2007,<br />
all'attribuzione della classifica:<br />
a) degli affittacamere, con un numero variabile da 1 a 3 categorie;<br />
b) delle case e appartamenti per vacanze, con un numero variabile da 1 a 4 categorie;<br />
Art. 7<br />
(Autorizzazione all'esercizio delle attività)<br />
1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate<br />
dal presente regolamento è presentata allo sportello unico per le attività produttive<br />
(SUAP) del comune competente, ove costituito, e contiene:<br />
a) la denominazione e l'ubicazione della struttura;<br />
b) le generalità del soggetto titolare o gestore della struttura;<br />
c) l'indicazione della capacità ricettiva della struttura, dei servizi complementari<br />
offerti, del periodo di apertura stagionale o annuale, nonché, dell'eventuale servizio di<br />
somministrazione di alimenti e bevande;<br />
d) la classificazione attribuita, nonché, la specificazione aggiuntiva eventualmente riconosciuta.<br />
<br />
2. Alla domanda di cui al comma 1, sono altresì allegati i seguenti documenti:<br />
a) la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della<br />
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e<br />
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche,<br />
che attesti l'assenza delle cause ostative di cui agli articoli 11, 12 e 92 del Testo unico<br />
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773<br />
e all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e<br />
successive modifiche nonché il possesso, ove necessario, degli ulteriori requisiti<br />
previsti dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e<br />
bevande;<br />
b) l'atto costitutivo e lo statuto, esclusivamente per le società;<br />
c) l'atto costitutivo con l'indicazione della finalità dell'ente, dell'associazione senza<br />
scopo di lucro e dell'ente religioso, nonché dello statuto se esistente;<br />
d) la planimetria dell'unità immobiliare o della porzione immobiliare o dell'immobile,<br />
sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo o ordine professionale, in scala 1:50 o 1:100,<br />
con indicazione della superficie utile dei vani, dell'altezza, del numero dei posti letto,<br />
dei vani comuni, dei vani riservati e delle eventuali aree di pertinenza;<br />
e) la documentazione idonea a dimostrare la disponibilità dei locali, quali, in<br />
particolare, gli atti di compravendita, locazione, usufrutto, incluso l'atto di assenso a<br />
firma autentica del proprietario o usufruttuario se diverso dal dichiarante, nonché, in<br />
caso di comproprietà, l'atto di assenso di tutti i comproprietari;<br />
f) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente attestante<br />
la conformità urbanistica e catastale alla normativa vigente;<br />
g) pareri e/o nullaosta richiesti dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza,<br />
prevenzione incendi ed accessibilità dei luoghi ovvero, in alternativa, copia delle<br />
richiesta delle medesime certificazioni; (25)<br />
h) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che specifichi e circoscriva, per le<br />
sole case per ferie, la categoria e/o il tipo di utenti cui è rivolta l'ospitalità;<br />
i) le ricevute comprovanti il pagamento di eventuali imposte qualora dovute;<br />
l) regolamento interno della struttura se previsto, da esporre all'ingresso dell'immobile<br />
ed in ogni camera;<br />
m) documento attestante la stipula di apposita assicurazione per i rischi di<br />
responsabilità civile nei confronti dei clienti.</blockquote><br />
<br />
La ringrazio dell'esaustiva risposta, se può servire a qualcuno stamni ho parlato con un funzionario della Regione addetto proprio alle strutture extralberghiere, mi ha sconsigliato il comodato d'uso solo per quelle piccole rogne che qui a Roma portano via tanto tempo (come ad es volturare la mondezza?, non c'è nessun divieto di essere io quella che accoglie il turista anche se il tutto è a nome di mia madre.<br />
Per la seconda questione anche mi ha tranquilizzato dicendo di dichiarare in sede di SCIA la 3 stanza come studio.<br />
Per il resto, come dicevo, conosco abbastanza bene la normativa in merito, e la casa è stat da poco ristrutturata e ha tutti i certificati a posto, l'architetto che ha condotto i lavori di ristrutturazione mi ha poi fatto la dichiarazione asseverata e ho controllato che sul regolamento di condominio non ci siano proibizioni varie.<br />
Ora mi tocca solo pagare la cara SCIA che è aumentata un bel po', iscrivermio a qualche grande sito di intermediazione e partire.<br />
Grazie<br />
saluti
 

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