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Bed and Breakfast o Casa vacanza??

#1
Salve,

vi ringrazio in anticipo per la risposta.
Il mio quesito: ho un villino che ho diviso in 2 appartamenti, uno dei due vive mia madre.
In catasto è sempre registrato come unico appartamento.
Vorrei realizzare una casa vacanza senza optional (cambia biancheria, pulizia), è affittarla al turista a settimana.
Mi sorge il dubbio, se sono 2 appartamenti, ed uno che serve x la residenza, non diventa un B&B.
Non vorrei realizzare un B&B, perchè mia madre non è in grado di effettuare questo servizio.

Grazie.
 
D

Dottor X

Guest
#2
Preg.o Gaspare,
premesso che la presenza sulle OTA (Online Travel Agencies: booking.,air B&B etc.) rappresenta attività d'impresa che può essere distinta in locazione turistica privata art. 1 legge 431/1998 e ricettività turistica aperta al pubblico disciplinata dalle leggi regionali sul ricettivo aperto al pubblico, rispondo al suo quesito.

Come premesso, se sarà presente sulle OTA, dovrà operare con partita IVA.Per non operare come impresa ma come attività saltuaria devono ricorrere alcune condizioni: svolgere l'attività in modo saltuario per meno di 180 giorni per anno, svolgerla come attività non prevalente, non superare un certo reddito (5.000,00 annui); non offrire servizi turistici detti anche servizi alle persone: (cambio biancheria e lenzuola, pulizia e sistemazione camere), in sintesi non deve essere presente nessun tipo di organizzazione, non ci possono essere dipendenti che lavorano per la casa locata per "finalità turistiche".

Potrà locare l'intero appartamento o parte dell'immobile, ai sensi dell'art. 12 legge n. 191/1978 che così dispone. "Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila (euro 103,00) a lire tre milioni (euro 1549,00). La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975 n. 706.
N.B. Ai sensi dell’art. 16 L. 681/81 è previsto il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla
notifica del verbale di accertamento dell’illecito amministrativo della somma di euro 206,00. A seguito di una circolare del Ministero dell'Interno del giugno 2015, l'obbligo di comunicazione delle presenze scatta, entro 24 ore dall'arrivo dell'ospite. Conseguentemente, il titolare dell'attività dovrà registrarsi al servizio ALLOGGIATIWEB, presso la Questura competente territorialmente.

Per essere assistito in tutte le fasi, sopra citate, le comunico che la nostra società,DES S.r.l. di Palermo propone contratti di consulenza annuale in tutta Italia, attraverso e.mail e video conferenze con SKYPE, nelle seguenti aree tematiche: giuridico-amministrativa, fiscale e tecnico-edilizia.

Per avvalersi della nostra consulenza ed assistenza personalizzata, contattateci alla mia e.mail: saveriopanzica@alice.it

Dott. X
 

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