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Agenzia online

#1
Buongiorno a tutti, sono una nuova iscritta con un grande sogno che spero di poter realizzare, magari con l'aiuto di qualche esperto qui tra voi in questa utilissima community.<br />
Sono anni che lavoro nel turismo, (non in agenzia) e ho una gran competenza e preparazione nelle mete esotiche in particolare oceano indiano.<br />
Ho viaggiato molto e visto molti resort e so che ciò non basta ma… vorrei aprire una agenzia di viaggi-tour operator, online. Specializzata nel vendere Seychelles.<br />
Sono bilingue italiano inglese e quindi non ho problemi di comunicazione.<br />
Conosco le Seychelles e tutti i resort presenti, nonché le guest house. So che il mercato italiano è molto particolare e decisamente più caro a quello estero, spesso mi è capitato di prenotare infatti con tour operator inglesi o tedeschi per risparmiare di molto su questa meta.<br />
Vorrei quindi avere qualche consiglio pratico sul come realizzare questo progetto :<br />
innanzi tutto non capisco se per "vendere" il soggiorno devo essere un tour operator. Se si, come posso fare per diventarlo.<br />
Poi vorrei sapere se devo avere qualche titolo in particolare, e quale è la burocrazia da seguire.<br />
Ovviamente immagino dovrò aprire una partita iva, specializzata nel turismo ?<br />
per vendere anche i voli, bisogna fare dei corsi in particolare?<br />
Il mio modello in pratica è quello per esempio del sito maldivepertutti, in questo caso specializzato pero in un altra meta : loro vendono solo soggiorni su una determinata destinazione, a prezzi competitivi . Se si desidera è possibile anche aggiungere un volo al soggiorno.<br />
Grazie infinite a chi mi dara una mano a chiarirmi le idee sui primi passi da fare !
 
D

Dottor X

Guest
#2
Ho già risposto nella sezione "Come aprire un'agenzia on line". Capisco che magari non ha letto il tema comunque, ad ogni buon fine, riepilogo.<br />
<br />
Aggiungo che la normativa che regola i tour operator è la stessa che disciplina le agenzie di viaggi. In realtà un agente di viaggi che realizza un prodotto turistico - "pacchetto turistico" è un tour operator.<br />
<br />
L'intermediazione turistica: attraverso agenzie di viaggi e/o tour operators é disciplinata: dalle leggi regionali in quanto materia di competenza residuale delle regioni articolo 117 della Costituzione italiana; dagli articoli dal 32 al 51 del decreto legislativo n. 79/2011 (Codice del turismo) che regola i pacchetti turistici.<br />
Rendo noto, inoltre, che l'articolo 2084 del codice civile dispone che le condizioni per lo svolgimento dell'attività d'impresa sono regolamentate dalle normative di settore, in questo caso quelle sopra citate.<br />
<br />
La responsabilità civile e il risarcimento dei danni<br />
Il principio generale della responsabilità civile (e il risarcimento dei danni) si basa sulle norme e disposizioni del codice civile, in particolare, degli articoli 1218 e 1223 del codice civile (la responsabilità contrattuale), degli artt. 1337 e 1338 del codice civile (la responsabilità precontrattuale), dell'art. articoli dal 2043 (la responsabilità extracontrattuale o aquiliana o da fatto illecito) al 2059 e del codice civile (diffuse ipotesi di responsabilità civile e i relativi danni).<br />
La responsabilità contrattuale ed extra contrattuale e le ipotesi previste dagli articoli dal 2043 al 2059 (risarcimento dei danni).<br />
L'articolo 2043 del Codice Civile obbliga al risarcimento dei danni chiunque arrechi, con fatto proprio, doloso o colposo, un danno "ingiusto" ad altra persona (parte lesa). Principio del neminem laedere.<br />
<br />
Qualunque attività di intermediazione turistica, anche on line, deve, a priori, rispettare la normativa per l'intermediazione turistica.<br />
<br />
Ritengo che la sua sia un'attività di intermediazione turistica, pertanto le rispondo citandole gli articoli di legge specifici, relativi alla vendita "on line", estratti dal "Codice del turismo".<br />
Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 (codice del turismo)<br />
ART. 32 (Ambito di applicazione)<br />
1. Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall’articolo 34,<br />
venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall’organizzatore o<br />
dall’intermediario, di cui all’articolo 33.<br />
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali<br />
o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6<br />
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo). Il tale caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto<br />
l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa comunicazione in merito all’inesistenza del diritto di<br />
recesso determina l’applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre<br />
2005, n. 206.<br />
3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6<br />
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).<br />
ART. 33<br />
(Definizioni)<br />
1. Ai fini del presente capo si intende per:<br />
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario,<br />
a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all’articolo<br />
34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di<br />
realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;<br />
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si<br />
obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 34 verso un corrispettivo<br />
forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;<br />
Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79. Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall’articolo 34,<br />
venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall’organizzatore o<br />
dall’intermediario, di cui all’articolo 33.<br />
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali<br />
o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6<br />
settembre 2005, n. 206. Il tale caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto<br />
l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa comunicazione in merito all’inesistenza del diritto di<br />
recesso determina l’applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre<br />
2005, n. 206.<br />
3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6<br />
settembre 2005, n. 206.
 
#3
Grazie Saverio, c'è una cosa che non riesco a trovare da nessuna parte : a quanto ammonta il costo della fideiussione nel lazio ? come funziona, bisogna pagare un costo fisso una tantum, o si deve usare una assicurazione ?<br />
grazie ancora
 
D

Dottor X

Guest
#4
Si può scaricare tutta la raccolta normativa delle Regioni italiane , Il "Libro completo", e le slides di legislazione turistica sulla mia pagina istituzionale: Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione siciliana - INFO E DOCUMENTI - Raccolta documentazione e normativa sul turismo in: PDF, WinZip e Rar.<br />
<br />
Per rispondere alla sua domanda: evidentemente, SOLO, le agenzie di viaggi autorizzate, devono stipulare apposite garanzie assicurative.<br />
Normativa LAZIO per agenzie di viaggi:<br />
<br />
Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 19<br />
<br />
Legge Regione Lazio 6 Agosto 2007, n. 13.<br />
Art. 33<br />
(Garanzia assicurativa e deposito cauzionale)<br />
1. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile<br />
a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti dei servizi turistici ed a<br />
copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione a programmi di viaggi e soggiorno,<br />
nell’osservanza delle disposizioni previste in materia di contratti di viaggio dalla Convenzione<br />
internazionale di cui alla l. 1084/1977 nonché dal d.lgs. 206/2005. Le agenzie di viaggi e turismo<br />
inviano annualmente alla provincia territorialmente competente la documentazione comprovante<br />
l’avvenuto pagamento del premio assicurativo.<br />
2. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a versare alla provincia competente per territorio un<br />
deposito cauzionale di 20.000 euro per l’autorizzazione all’esercizio dell’ attività. Tali importi<br />
possono essere aggiornati con decreto del Presidente della Regione. La cauzione può essere prestata<br />
in titoli di rendita pubblica esenti da vincolo o al portatore o può essere costituita mediante<br />
fideiussione bancaria irrevocabile o polizza fideiussoria assicurativa anche fornita da mutue<br />
costituite da agenti di viaggio.<br />
3. La cauzione di cui al comma 2 è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell’agenzia a garanzia<br />
di tasse non pagate o di sanzioni pecuniarie.<br />
4. Nei casi in cui la cauzione sia stata ridotta rispetto alla sua consistenza per effetto<br />
dell’applicazione del comma 3, essa deve essere reintegrata nel suo importo originario nel termine<br />
di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di adempiervi da parte della provincia.<br />
5. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell’interessato, viene effettuato dalla provincia entro e<br />
non oltre novanta giorni consecutivi dalla data di ricezione della domanda, purché risulti regolare il<br />
pagamento delle tasse e di eventuali sanzioni.
 
#5
Grazie mille Dr.Saverio.<br />
Dai documenti sulla pagina che mi ha indicato sono andata a consultare le norme della regione Toscana ( dove ho una casa e dove potrei prendere residenza) e ... mi corregga se sbaglio, ma non è richiesto il deposito cauzionale !<br />
cioe nel lazio chiedono 20.000 euro, in toscana solo la normale assicurazione !<br />
Ma è possibile?<br />
Mi sa che mi conviene aprirla con sede in toscana. Tanto io voglio comunque operare solo online....<br />
grazie ancora
 
D

Dottor X

Guest
#6
In effetti, in Toscana, per l'avviamento di un'agenzia di viaggi, viene richiesta la polizza assicurativa di responsabilità civile, stipulata secondo lo schema tipo approvato dalla Regione Toscana. Pertanto, contatti la Provincia competente. Il problema principale è quello del Direttore tecnico, che deve essere già abilitato, in qualunque paese dell' Unione Europea, o abilitato, tramite esami dall'Ente locale competente.<br />
Le rendo noto, inoltre, che sarà, ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE, per tutelare la sua attività d'impresa e i diritti dei turisti consumatori, in fase di predisposizione dei contratti, previsti ai sensi degli articoli dal 32 al 51 del "Codice del turismo", stipulare apposite polizze assicurative, all'interno dei predetti contratti: sia per le persone che per gli oggetti da loro portati in viaggio.<br />
In bocca al lupo
 

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