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Gestione di un appartamento per affitti turistici - Firenze

kaflr

Nuovo Membro
#1
Buongiorno,
sono nuovo nel Forum e avrei bisogni di qualche dritta...
vorrei iniziare insieme ad un amico la gestione di un appartamento per affitti turistici.
La mia intenzione era quella di prendere un appartamento in affitto (cioè pagare al proprietario tutta la quota d'affitto che richiede) e poi gestire le eventuali prenotazioni dei vari clienti che vogliono soggiornarvi (per pochi giorni, o settimane) ovviamente mettendo al corrente il proprietario dell'immobile. Vorrei iniziare con un solo appartamento e vedere come vanno le cose per poi eventualemente prenderne altri.
Non so però minimamente quali sono le procedure (nel particolar modo per Firenze) da adottare, se e in quali modalità si può fare. A chi posso rivolgermi per avere tutte le informazioni che mi servono. Sarei nuovo del mestiere quindi non ho alcuna conoscenza in materia.
Insomma qualsiasi informazione per iniziare a capire meglio è molto preziosa.

Vi ringrazio

Kaflr
 
D

Dottor X

Guest
#2
Locazioni con finalità turistiche<br />
Questa particolare tipologia di locazione è molto diffusa in Italia perché rivolta a soddisfare<br />
temporanee esigenze abitative turistiche, caratterizzate da bisogni di abitare con fini di vacanza<br />
nelle cosiddette seconde case. I contratti di locazione delle case per le vacanze con finalità<br />
turistiche sono regolati dalle disposizioni del codice civile.<br />
Seconde case sono gli appartamenti che vengono utilizzati soltanto nei periodi di riposo, come i<br />
fine settimana, oppure di vacanza. Si tratta quindi di appartamenti destinati a soddisfare una<br />
esigenza abitativa non primaria, nel senso che non riguarda l’immobile in cui una persona e i suoi<br />
familiari vivono abitualmente e stabilmente.<br />
La locazione delle seconde case costituisce una dei casi di rapporto contrattuale di locazione di<br />
immobili ad uso abitativo per esigenze di natura temporanea e occasionale legata esclusivamente a<br />
scopi turistici. Un contratto di locazione per esigenze di questa natura presuppone sempre che il<br />
conduttore abbia a sua disposizione un altro immobile che adibisce a propria abitazione e con il<br />
quale può soddisfare le proprie necessità abitative primarie.<br />
È molto importante inquadrare in modo corretto questa particolare tipologia di locazione abitativa<br />
con finalità turistica, in quanto per questi tipi di locazione è anche da dire che, ove fosse stipulata<br />
una locazione turistica simulata per sfuggire alle norme di legge, si deve ritenere che il conduttore<br />
possa ottenere la riconduzione alla normativa dei contratti così detti liberi, contratti da ritenersi di<br />
tipo ordinario rispetto ai contratti agevolati, controllati, convenzionati.<br />
Una seconda casa è esclusivamente destinata a soddisfare una esigenza di tipo diverso, che è<br />
caratterizzata da alcuni aspetti importanti: la precarietà, la voluttuarietà, la durata molto<br />
limitata nel tempo e le finalità turistiche.<br />
Aspetti e adempimenti della locazione<br />
Gli obblighi del conduttore comunque restano identificati nella custodia del bene immobile,<br />
l’obbligo del rispetto delle regole di buon vicinato e di condominio e la responsabilità di eventuali<br />
danni che si dovessero arrecare all’ immobile agli arredi e agli impianti durante il periodo della<br />
locazione turistica e comunque di vigenza del contratto stesso.<br />
Ove la locazione di seconde case non costituisca per il proprietario una vera e propria attività<br />
imprenditoriale, l’imposizione diretta dei canoni di locazione segue le regole dei redditi fondiari in<br />
dichiarazione dei redditi in riferimento all’ art 37 Tuir (testo unico imposte sul reddito).<br />
Tale regime fiscale per le locazioni resta altresì invariato per il contribuente proprietario locatore<br />
che si avvale di una agenzia immobiliare per la gestione dell’ unità immobiliare stesso con tale<br />
finalità di locazione.<br />
In questa fattispecie l’Agenzia delle Entrate si è espressa con la risoluzione n. 117 / E del 2004<br />
confermando che le somme incassate ai fini dei canoni di locazione turistica sono parte dei contratti<br />
di locazione e restano a favore del proprietario locatore nel rapporto con i turisti / conduttori.<br />
Si ricorda comunque che il contratto di locazione in genere ed in particolare anche quello con<br />
finalità turistica, dovendo rispettare sempre la forma scritta, è assoggettato in ogni caso al<br />
rispetto della normativa sull’ imposta di bollo di cui al Tuib (testo unico imposta di bollo) ovvero<br />
contrassegno telematico pari a euro 14,62 ogni quattro facciate scritte massimo 100 righe con<br />
impostazione pagina uso bollo.<br />
L’art. 1, comma 2, lett. c), della l. 431/1998 recita: “Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 7, 8<br />
e 13 della presente legge non si applicano: … c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità<br />
turistiche”.<br />
2<br />
Le finalità turistiche di un immobile possono essere intese in due sensi: a) legate alla vocazione<br />
turistica dell’immobile, dovuta alle sue caratteristiche oggettive, e come tali destinati a essere locati<br />
stabilmente a quei fini; b) pare la tesi più consigliabile, le finalità turistiche non devono essere<br />
intese nella finalità propria dell’immobile, ma nell’agire del contraente, proprietario del bene, il<br />
quale si è risolto a mettere sul mercato l’immobile con la specifica finalità di destinarlo a un utilizzo<br />
non continuativo, ma sfruttando l’ubicazione e la necessità del conduttore di occuparlo per un<br />
periodo limitato e legato a esigenze contingenti di riposo e di vacanza. Le finalità turistiche<br />
corrispondono a esigenze proprie del conduttore. A questo punto, bisogna domandarsi cosa significa<br />
turismo. Anche se turismo non corrisponde a villeggiatura, in quanto la prima presuppone un<br />
conduttore in movimento e la seconda un conduttore stanziale per un certo periodo di tempo,<br />
lontano dalla propria abituale dimora, tuttavia nelle “finalità turistiche” sono ricompresi ambedue<br />
gli aspetti, in quanto la villeggiatura è pur sempre una forma di turismo seppur con maggior<br />
stanzialità. Il turismo deve essere inteso come spostamento di una persona dalla propria residenza<br />
abituale per motivi di piacere, con l’esclusione della contemporaneità di esigenze di carattere<br />
professionale. Un aspetto particolare di turismo può essere considerato il “contratto per il<br />
weekend”. È il contratto che le parti stipulano dal venerdì sera al lunedì mattina o alla domenica<br />
sera. Viene forfettariamente determinato un canone di locazione pagato anticipatamente,<br />
comprensivo di spese accessorie e condominiali (luce acqua, gas, telefono ecc.).<br />
Il locatore concede in locazione al conduttore il solo godimento dell’immobile compresi<br />
suppellettili e arredi. È esclusa la fornitura da parte del locatore di pasti e bevande e dei servizi di<br />
sorveglianza, custodia e ripulitura, riassetto e manutenzione dei locali e degli arredi, ai quali tutti il<br />
conduttore provvede direttamente.<br />
A scelta del locatore può essere richiesta una garanzia per i danni che il conduttore dovesse<br />
provocare durante l’uso dell’immobile locato.<br />
Se la locazione in genere è stipulata per un periodo superiore a 30 giorni con un cittadino UE il<br />
locatore è tenuto a fare la denuncia entro 48 ore dalla consegna e / o dalla sottoscrizione all’<br />
autorità di pubblica sicurezza tenendo presente che se il conduttore è un cittadino extracomunitario<br />
tale comunicazione va fatta sempre entro 48 ore indipendentemente dalla durata del contratto<br />
stesso allegando meglio anche la copia del permesso di soggiorno.<br />
Art. 12 legge n. 191/1978<br />
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo<br />
superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare<br />
all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua<br />
esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume<br />
la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere<br />
richiesto all'interessato.<br />
<br />
<br />
CONTRATTO PER FINALITA' TURISTICA<br />
ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c),<br />
legge 9 dicembre 1998, n. 431<br />
Addi_____________ del mese_______________ dell’anno__________ In __________________<br />
con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, le parti:<br />
Sig._______________nato a________ il ________________ e residente in<br />
_____________________ nella via __________ Codice fiscale _____________ d’ora in poi<br />
denominato LOCATORE<br />
Sig. ____________________________ nato a ____________________ il ______________ e<br />
residente in __________________nella Via _______________ n°______ Codice fiscale<br />
_________________________ documento d’identità n°_________________ rilasciato dal<br />
__________________ di ________________in data_________________ d’ora in poi denominato<br />
CONDUTTORE;<br />
convengono e stipulano quanto segue:<br />
1. Il locatore concede in locazione al conduttore il fabbricato sito in ___________ nella Via<br />
_______________________, per uso di civile abitazione e con divieto di sub-locazione, anche<br />
parziale, e/o concessione in comodato d’uso a terzi estranei, censito al C.U. di _____________ al<br />
foglio __________ particella ____________;<br />
2. La locazione del fabbricato di cui al precedente articolo 1 viene concessa per uso turistico per il<br />
solo periodo dal ___________ al __________. Non è previsto il tacito rinnovo;<br />
3. Il canone complessivo di locazione dell’appartamento viene convenuto in Euro (/00) da<br />
corrispondere, al netto dell’eventuale caparra confirmatoria precedentemente corrisposta al<br />
locatore, in unica soluzione alla consegna dell’appartamento o comunque entro e non oltre, il<br />
termine del periodo di locazione di cui all’art.2 all’atto del pagamento del canone verrà rilasciata<br />
separata quietanza, soggetta a imposta di bollo ed in esenzione da IVA ai sensi dell’art. 10<br />
D.P.R.633/72.<br />
4. L’appartamento locato è completamente arredato. Il Conduttore dichiara di aver esaminato i<br />
locali affittati e di averli trovati adatti all’uso convenuto, in buono stato di manutenzione e<br />
s’impegna a riconsegnarli nel medesimo stato in cui li ha ricevuti. Con il ritiro delle chiavi. Il<br />
Conduttore prende in consegna l’appartamento costituendosi custode dello stesso.<br />
5. Il Conduttore s’impegna a rilasciare il Locatore, per eventuali danni a immobili e/o mobili.<br />
6. Le spese relative a luce, acqua, gas e tutti eventuali interventi di manutenzione ordinaria e<br />
straordinaria sono a completo carico del Locatore, senza rivalsa alcuna sul Conduttore.<br />
7. Il pagamento del canone di locazione non potrà essere sospeso o ritardo da pretese o eccezioni del<br />
Conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato pagamento nei termini, costituisce in mora il<br />
Conduttore.<br />
8. Le parti si danno atto che il conduttore è fornito di propria biancheria da bagno e da letto e che<br />
provvede a propria cura il rassetto giornaliero dell’immobile locato.<br />
E’ esclusa, da parte del locatore, la fornitura di biancheria, pasti e bevande, dei sevizi di<br />
sorveglianza,custodia e ripulitura dei locali.<br />
9. E’ facoltà del locatore ispezionare l’immobile, previo avviso del conduttore.<br />
5<br />
10. Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo,e non può essere provata, se non<br />
mediante atto scritto. Per eventuali controverse sarà competente il Foro di _________.<br />
11. Le parti prendono conoscenza che, ai sensi delle Legge 449/97 e succ. mod., il presente Contratto<br />
di Locazione non è soggetto a registrazione poiché redatto con scrittura privata non autenticata<br />
per durata inferiore a 30 giorni.<br />
12. Il Conduttore autorizza il Locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione agli<br />
adempimenti connessi col rapporto di locazione (D.lgs n. 196 del 2003 - Privacy).<br />
13. Per quanto qui non menzionato si rinvia al Codice Civile nonché alle norme vigente in materia di<br />
locazione ed agli usi locali.<br />
LETTO,APPROVATO E SOTTOSCRITTO in tutti i suoi tredici articoli che lo compongono.<br />
IL LOCATORE IL CONDUTTORE<br />
<br />
La Cassazione Civile, Sezione Terza, sentenza n. 10671 del 4 febbraio 1987 ha delineato una netta<br />
differenza tra: il contratto d'albergo (art. 1786 del codice civile, le norme relative agli alberghi si<br />
estendono alle altre strutture ricettive) e la locazione. Nel contratto d’albergo al godimento<br />
dell’immobile si accompagna la fornitura di servizi aggiuntivi, quali la pulizia dell’alloggio o il<br />
cambio della biancheria; nel rapporto di locazione nessuna prestazione accessoria alla<br />
concessione in godimento è possibile.:<br />
“Il contratto d'albergo, e quello affine di residence, si differenziano dal contratto di locazione<br />
d'immobile arredato…perché in quest'ultimo l'oggetto della prestazione si esaurisce nel<br />
godimento del bene (ancorché il concedente possa eventualmente fornire prestazioni accessorie<br />
rientranti comunque nel novero dei normali servizi condominiali), mentre nel contratto di<br />
albergo e di residence il godimento dell'immobile, avente di regola carattere temporaneo e<br />
transitorio, si accompagna e si integra con una serie di servizi, di natura genericamente<br />
alberghiera, riconducibili sinallagmaticamente al contratto di somministrazione od al contratto<br />
di opera, che assumono una rilevanza paritetica rispetto alla prestazione dell'alloggio.”<br />
La netta distinzione tra il contratto d'albergo e la locazione delimitano le sfere di competenza tra le<br />
agenzie di viaggi e le agenzie immobiliari.<br />
<br />
Oggi le seconde case — vacanza in Italia rappresentano più di 3 milioni di immobili, ed offrono più<br />
di 12 milioni di posti letti. Le case vacanze sono ormai sempre più una risorsa per l’intero Sistema<br />
Italia che si rafforza anche grazie ad un’offerta più completa e qualitativa di servizi per coloro che<br />
decidono di soggiornare in un’abitazione presso una località turistica o una città d’arte.
 
#3
Salve,

Vorrei ristrutturare una casa di properità a Roma, 100mq a 5 minuti dalla stazione Termini, con affaccio sull Acquario Romano.
L'idea sarebbe quella della locazione turistica per brevi periodi ( short lets-rent ). Vorrei sapere se esistono dei fondi o agevolazioni per le spesi di ristrutturazione ed arredo dell'appartamento.
Ringrazio in anticipo. Simona
 

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