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	<title>FormazioneTurismo.com | Saverio | Attività</title>
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	<description>Feed attività per Saverio.</description>
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				<title>Il profilo di Saverio è stato aggiornato</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/32519/</link>
				<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 08:58:08 +0000</pubDate>

				
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				<title>Il profilo di Saverio è stato aggiornato</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/32445/</link>
				<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 08:30:29 +0000</pubDate>

				
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione Quesito sui trasporti dei clienti di una struttura alberghiera nel forum Destination Management</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/32282/</link>
				<pubDate>Sat, 26 May 2018 11:10:52 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Preg.mo Ernesto,<br />
se lei opera con partita IVA, se il mezzo è intestato alla gestione se non chiede un corrispettivo extra per il servizio offerto, pertanto non sussistono motivazioni per invadere la competenza del NCC, si può fare, nel contesto della leale collaborazione di imprese e sulla libertà d&#8217;impresa sancito dall&#8217;art. 41 della Costituzione. Ma, com già citato, attenzione a non eludere la normativa NCC.</p>
]]></content:encoded>
				
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione Gestione di più immobili locati con contratto uso turistico nel forum Case vacanze, affitti turistici e immobiliari, Bed and Breakfast</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/32269/</link>
				<pubDate>Wed, 23 May 2018 15:51:10 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Preg.mo Ferdinando,<br />
ci sono diverse possibilità affinché  lei possa svolgere, in prima persona, l&#8217;attività di HOST, ma l&#8217;assistenza è estremamente articolata e deve raccordare gli aspetti: giuridico amministrativi, tecnico &#8211; edilizi e fiscali. La consulenza per seguirla in tutte le fasi, con le vaie opzioni, sia che i locali siano disponibili, tramite contratto o mandato da parte dei proprietari, ha un costo comunicato con e.mail diretta.  Come al solito le hanno trasmesso notizie errate in merito alla comunicazione in Questura degli ospiti. Infatti se opera con l&#8217;art. 4 del D.L. n. 50/2017, l&#8217;obbligo di comunicazione scatta, per cittadini U.E. dopo 30 giorni (in realtà dopo 30 giorni il contratto deve essere registrato presso l&#8217;Agenzia delle Entrate e sarà la stessa Agenzia che comunicherà in Questura i dati degli ospiti), per gli extra comunitari entro 48 ore (Normativa Bossi/Fini). Questi ed altri temi li tratto nei miei corsi di formazione e nei miei seminari. Per FORMAZIONE TURISMO ero alla BIT di Milano, ultimamente ad aprile sono stato Alberobello in Puglia, domani sarò a Corleone, dopodomani a Giardini Naxos. Io vivo a Palermo. Le trasmetto, in allegato, due mie relazioni che illustrano la materia. La consulenza avviene tramite: e.mail, cellulare, SKYPE.</p>
<p>Cordialmente</p>
<p>Dott. Saverio Panzica</p>
]]></content:encoded>
				
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione Transfert operato dal tour operator in un pacchetto turistico nel forum Travel Industry</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/32243/</link>
				<pubDate>Fri, 18 May 2018 05:17:39 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Gnt.ma Rrika,<br />
la risposta è affermativa, a condizione che il mezzo sia noleggiato dal T.O. e guidato da un suo dpendente. L&#8217;attività può essere svolta in tutta Italia ai sensi dell&#8217;art. 41 della Costituzione che determina la &#8220;libertà dell&#8217;attività d&#8217;impresa, come ribadito dalla giurisprudenza: Consiglio di Stato: Sentenze: n. Codice della strada Autobus uso proprio Agenzia turistica N.4898/09; SEZ. IV sentenza 14 aprile 2010 n. 2085.   </p>
]]></content:encoded>
				
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione Hotel / Ostello della gioventú nel forum Hotel &#38; Hospitality Forum</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/32228/</link>
				<pubDate>Mon, 14 May 2018 09:31:05 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Preg.mo Simone,<br />
la normativa per l&#8217;avviamento di un ostello in Sardegna è la seguente:<br />
Sardegna &#8211; LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2017, N. 16 &#8211; Norme in materia di turismo</p>
<p>OSTELLI PER LA GIOVENTU’ CASE PER FERIE – CATEGORIA CATASTALE B/1 –<br />
CODICE ATECO- 55.20.20</p>
<p>Per una consulenza dedicata per essere assistito in tutte le fasi propedeutiche all&#8217;avviamento e alla gestione della struttura può contattarmi alla mia e.mail  <a href="mailto:saveriopanzica@gmail.com" rel="nofollow">saveriopanzica@gmail.com</a></p>
<p>Dott. Saverio Panzica</p>
]]></content:encoded>
				
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione Associazioni culturali operanti in favore dei soci in Sicilia nel forum Professioni Turistiche con abilitazione</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/32196/</link>
				<pubDate>Thu, 03 May 2018 06:50:11 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Spett.le, European Association,<br />
l&#8217;attività ipotizzata rientra, esclusivamente, tra quelle previste per le guide turistiche. I controlli, da parte dei Vigili, sono estremamente pressanti e sono previste sanzioni ai sensi della legge della Regione siciliana n. 8/2004.</p>
]]></content:encoded>
				
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione Gestione di più immobili locati con contratto uso turistico nel forum Case vacanze, affitti turistici e immobiliari, Bed and Breakfast</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/32195/</link>
				<pubDate>Thu, 03 May 2018 06:45:53 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Preg.mo Matteo, si può operare con la qualifica di agente di viaggi ai sensi dell&#8217;articolo 4 del D.L. n. 50/2017. Già seguo diversi agenti immobiliari e agenti vi viaggi in Italia. La consulenza prevede gli aspetti giuridico amministrativi, fiscali, le modalità per l&#8217;imposta di soggiorno e la comunicazione degli ospiti alle autorità di Pubblica Sicurezza. Se interessato ad una consulenza dedicata, mi contatti a  <a href="mailto:saveriopanzica@gmail.com" rel="nofollow">saveriopanzica@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
				
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione Taxi ed escursioni nel forum Professioni Turistiche con abilitazione</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/32135/</link>
				<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 06:04:23 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Preg.mo Michele, quanto da lei richiesto può essere svolto, esclusivamente, dalle agenzie di viaggi in regola con le norme regionali in attuazione del decreto legislativo n. 79/2011 &#8220;Codice del turismo&#8221; dall&#8217;articolo 32 all&#8217;articolo 51.</p>
]]></content:encoded>
				
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione Destinazione d'uso casa vacanze sicilia nel forum Case vacanze, affitti turistici e immobiliari, Bed and Breakfast</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/32110/</link>
				<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 04:40:41 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Gent.ma Sig.ra Morici, il comune non può chiedere il cambio di destinazione d&#8217;uso dei locali, per le case per vacanze, per le seguenti motivazioni:</p>
<p>la legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 27 &#8220;Nome per il turismo&#8221; con l&#8217;articolo 3 comma 11 dispone:&#8221;Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l&#8217;affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi&#8221;;</p>
<p>il decreto dell&#8217;Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo del 15 dicembre 2014. &#8220;Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico- ricettive, elencate nell’art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27&#8221;, in attuazione della suddetta legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, detta i parametri di classifica delle strutture turistico ricettive, al comma 8 dispone: &#8220;Case ed appartamenti per vacanza. Sono immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi. Sono classificate in un’unica classe contrassegnata da una stella. Le case ed appartamenti per vacanze devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico sanitarie previste dalla normativa nazionale e regionale per i locali di civile abitazione&#8221;.<br />
Inoltre, la categoria catastale, prevista per la case per vacanze va riscontrata nella classe da A/1 a A/9, previst per le civili abitazioni, il codice ATECO, specifico, per: case per vacanze, B&amp;B e affittacamere è il 55.20.51.<br />
Per una consulenza dedicata il mio contatto è <a href="mailto:saveriopanzica@gmail.com" rel="nofollow">saveriopanzica@gmail.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
				
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione informazioni parte legislativa turismo nel forum Destination Management</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/31925/</link>
				<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 06:16:27 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7<br />
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI,<br />
SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1997,<br />
N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)<br />
Testo coordinato con le modifiche apportate da:<br />
L.R. 12 febbraio 2010, n. 4<br />
L.R. 23 luglio 2010, n. 7<br />
L.R. 27 giugno 2014, n. 7<br />
L.R. 25 marzo 2016, n. 4<br />
Titolo III<br />
ATTIVITÀ DI ALTRI SOGGETTI<br />
Art. 18<br />
(modificato comma 3 da art. 37 L.R. 27 giugno 2014, n. 7, poi modificato<br />
comma 2 da art. 17 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)<br />
Associazioni senza scopo di lucro<br />
1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, regionale o provinciale sono<br />
autorizzate ad esercitare le attività di organizzazione di viaggi esclusivamente per i propri associati, che<br />
risultino iscritti da almeno tre mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità<br />
analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. Tale previsione non si applica a<br />
membri di organi statutari delle associazioni, eletti entro il termine di cui sopra.<br />
2. Le associazioni sono tenute ad inviare, al Comune o all&#8217;Unione di Comuni competente per territorio,<br />
entro il 31 marzo di ogni anno il programma delle singole iniziative previste; sono tenute, altresì, a<br />
comunicare tempestivamente le eventuali variazioni a detti programmi e comunque prima dell&#8217;inizio<br />
dell&#8217;attività.<br />
3. Per i soggetti indicati al comma 2 è espressamente escluso l&#8217;esercizio delle attività proprie di agenzia di<br />
viaggio indicate all&#8217;articolo 2.<br />
4. I raggruppamenti di cui all&#8217;articolo 13, comma 5 della legge regionale n. 7 del 1998 possono<br />
esercitare l&#8217;attività di commercializzazione solo ed esclusivamente per la vendita integrata dei singoli<br />
servizi turistici forniti dalle imprese aderenti ai medesimi raggruppamenti nell&#8217;ambito dei progetti<br />
presentati e ritenuti ammissibili al cofinanziamento di cui all&#8217;articolo 7, comma 2, lettera c) della legge<br />
regionale n. 7 del 1998. L&#8217;esercizio di tale attività comporta l&#8217;obbligo di stipulare apposita polizza<br />
assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all&#8217;attività<br />
svolta, così come previsto dall&#8217;articolo 50 del decreto legislativo n. 79 del 2011 . Per tali<br />
raggruppamenti è espressamente escluso l&#8217;esercizio delle attività proprie di agenzia di viaggio indicate<br />
all&#8217;articolo 2.<br />
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano in tutti i casi in cui si configuri l&#8217;attività di<br />
commercializzazione di pacchetti turistici, così come definiti dal decreto legislativo n. 79 del 2011.</p>
]]></content:encoded>
				
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione informazioni parte legislativa turismo nel forum Destination Management</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/31917/</link>
				<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 15:40:42 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Questo già sarebbe fattibile, ma per una risposta esaustiva devo sapere in quale regione intendete operare.</p>
]]></content:encoded>
				
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione informazioni parte legislativa turismo nel forum Destination Management</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/31915/</link>
				<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 15:11:21 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Preg.mo Matteo, l&#8217;attività di intermediazione turistica (agente di viaggi- Tour Operator) prevede una serie di adempimenti quali: stipula di contratti, assicurazioni per la responsabilità civile e le cose portate, rispetto del codice civile, in particolare &#8211; dall&#8217;art. 32 all&#8217;articolo 51 del &#8220;Codice del turismo.<br />
Non è prevista nessuna deroga, in quanto le attività citata sono soggette all&#8217;articolo 2082 del codice civile che disciplina le attività d&#8217;impresa.</p>
]]></content:encoded>
				
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione informazioni parte legislativa turismo nel forum Destination Management</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/31912/</link>
				<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 14:44:01 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>PREG.MO MATTEO, l&#8217;attività da voi ipotizzata rientra tra le competenze delle agenzie di viaggi disciplinate dalla normativa delle regionali ai sensi dell&#8217;articolo 117 della Costituzione comma 4 (competenze residuali o innominate)</p>
]]></content:encoded>
				
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione OSPITI LOCAZIONI TURISTICHE/BEVI NON DEVONO PAGARE L'IMPOSTA DI SOGGIORNO nel forum Come realizzare un'impresa turistica: norme, contratti e fisco</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/31900/</link>
				<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 17:42:28 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>LEGGI REGIONALI E GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE</p>
<p>Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha esaminato ventisette leggi regionali e ha quindi deliberato</p>
<p>di impugnare:<br />
la legge della Regione Lombardia n. 7 del 25/01/2018, recante “Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo). Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze”, in quanto una norma riguardante le locazioni turistiche invade la competenza riservata allo Stato in materia di ordinamento civile, violando sia l’articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, sia il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.<br />
Per le stesse ragioni che hanno deciso l&#8217;impugnativa della legge della regione Lombardia, possiamo asserire che le &#8220;Locazioni turistiche/brevi&#8221; non sono soggette alla comunicazione degli alloggiati di cui all&#8217;art. 109 del TULPS, ma solo alla comunicazione entro 48 ore dei cittadini extra comunitari (legge Bossi-Fini &#8211; Lotta all&#8217;immigrazione clandestina). L&#8217;art. 12 della legge 191/1978 dispone l&#8217;obbligo di comunicazione per coloro che, a qualunque titolo, vengono ospitati in abitazioni private, oltre i 30 giorni. Lo stesso si può asserire per l&#8217;imposta di soggiorno, che è dovuta solo da chi soggiorna presso strutture ricettive &#8211; Art. 4 DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. LE LOCAZIONI TURISTICHE/BREVI NON SONO STRUTTURE RICETTIVE.</p>
]]></content:encoded>
				
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione Tassa Airbnb nel forum AIRBNB ed oltre</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/31897/</link>
				<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 17:36:13 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>LEGGI REGIONALI E GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE</p>
<p>Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha esaminato ventisette leggi regionali e ha quindi deliberato</p>
<p>di impugnare:<br />
la legge della Regione Lombardia n. 7 del 25/01/2018, recante “Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo). Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze”, in quanto una norma riguardante le locazioni turistiche invade la competenza riservata allo Stato in materia di ordinamento civile, violando sia l’articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, sia il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.<br />
Per le stesse ragioni che hanno deciso l&#8217;impugnativa della legge della regione Lombardia, possiamo asserire che le &#8220;Locazioni turistiche/brevi&#8221; non sono soggette alla comunicazione degli alloggiati di cui all&#8217;art. 109 del TULPS, ma solo alla comunicazione entro 48 ore dei cittadini extra comunitari (legge Bossi-Fini &#8211; Lotta all&#8217;immigrazione clandestina). L&#8217;art. 12 della legge 191/1978 dispone l&#8217;obbligo di comunicazione per coloro che, a qualunque titolo, vengono ospitati in abitazioni private, oltre i 30 giorni. Lo stesso si può asserire per l&#8217;imposta di soggiorno, che è dovuta solo da chi soggiorna presso strutture ricettive &#8211; Art. 4 DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. LE LOCAZIONI TURISTICHE/BREVI NON SONO STRUTTURE RICETTIVE.</p>
]]></content:encoded>
				
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				<title>Saverio Panzica ha iniziato la discussione OSPITI LOCAZIONI TURISTICHE/BEVI NON DEVONO PAGARE L'IMPOSTA DI SOGGIORNO nel forum Come realizzare un'impresa turistica: norme, contratti e fisco</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/31815/</link>
				<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 20:11:30 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>1<br />
IMPOSTA DI SOGGIORNO QUESTA SCONOSCIUTA<br />
Dott. Saverio Panzica<br />
L’IMPOSTA DI SOGGIORNO IN ITALIA<br />
L’imposta di soggiorno è stata introdotta in Italia, tramite l’approvazione da parte del Governo della legge sul federalismo fiscale municipale del 3 marzo 2011, come previsto dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, che ha disposto per i Comuni turistici la possibilità di applicare una tassa ai turisti che soggiornano nelle strutture turistico ricettive delle città d’arte e nei<br />
Comuni d’Italia ad alta affluenza turistica (art. 1786 c.c. le disposizioni del codice civile per gli albergatori vengono applicate a tutte le altre strutture ricettive).<br />
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.<br />
Art. 4 &#8211; Imposta di soggiorno<br />
1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località&#8217; turistiche o città d&#8217;arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un&#8217;imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità&#8217; in proporzione al prezzo, sino a 5 euro<br />
per notte di soggiorno.<br />
Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.<br />
Il D.L n. 16/2012, convertito in L. 44/2012 introduce, invece, una nuova fattispecie dell’imposta, alternativa a quella lacunosamente normata relativa all’imposta di soggiorno, che si configura come un nuovo tributo sul traffico passeggeri delle compagnie di navigazione<br />
(applicabile dai Comuni siti in isole minori o comprendenti isole minori nei propri territori ovvero ai Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i Comuni su cui insistono isole minori, possono, con apposito regolamento, in alternativa all’imposta di soggiorno, applicare un’imposta di sbarco).</p>
<p>IMPORTANTISSIMA CONSIDERAZIONE: LE LOCAZIONI TURISTICHE SONO DISCIPLINATE DALL’ART. 1571 DEL CODICE CIVILE; DALL’ART. 53 DEL CODICE<br />
DEL TURISMO E DALLA LEGGE N. 431/1998 (rientrano tra le competenze esclusive dello stato art. 117 comma 2 lettera L) della Costituzione). PERTANTO NON SONO STRUTTURE RICETTIVE (rientrano tra le competenze innominate o residuali assegnate alle regioni ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione) NE CONSEGUE CHE LE LOCAZIONI TURISTICHE NON SONO SOGGETTE ALL’IMPOSTA DI SOGGIORNO.</p>
<p>Il contributo per l’imposta di soggiorno viene prelevato direttamente dalla struttura ricettiva che ospita il turista, a prescindere dalla durata del viaggio, è corrisposto per ogni giorno in cui si soggiorna nella località di mare, montagna, lago o città d’arte, sia nel periodo estivo che invernale, alta o bassa stagione. &#8220;Ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011,<br />
n. 23, il gettito dell’imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. L’area di destinazione dei proventi dell’imposta di soggiorno è risultata conseguentemente generica e suscettibile di interpretazione estensiva, tanto in relazione ai beni culturali ed ambientali quanto in relazione ai relativi servizi pubblici locali, per i quali sarebbe stato quanto meno opportuno esplicitare che si ha riguardo ai servizi destinati al turismo”.<br />
Nelle finalità indicate dalla legge tendono quindi a rientrare molte delle attività svolte dai comuni; praticamente quasi tutte.</p>
<p>TUTTO CIÒ PREMESO<br />
Per il 2016 il valore del gettito raccolto ha raggiunto i 428 milioni di euro.<br />
Il costo dell&#8217;imposta di soggiorno non è fisso, ma viene calcolata a seconda della tariffa deliberata dai singoli Comuni d’Italia. Tale calcolo viene effettuato tenendo conto delle potenzialità storico/artistiche che il comune può offrire ai turisti.<br />
Si stima che siano già circa 495 i Comuni italiani che hanno deliberato l’applicazione della suddetta tassa, suscitando ovvie polemiche.<br />
Negli ultimi mesi, in Italia, ci si è soffermati su considerazioni di carattere più che altro di carattere economico/politico ovvero sull’impatto che questa potrà avere sull’economia di un paese ancora segnato da un profondo periodo di crisi e regressione, sulla elevata probabilità che tale forma di tassazione possa in qualche modo rallentare la ripresa, in specie del settore turistico.<br />
L’imposta in questione è un tributo del tutto nuovo che trova la propria fonte normativa solo nell’articolo 4 del Dlgs 23/2011, disposizione che a sua volta individua alcuni parametri, rinviando ad un regolamento statale la “disciplina generale di attuazione”.</p>
<p>SRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE SOGGETTE ALL’IMPOSTA DI SOGGIORNO Decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 – Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica…<br />
(FONTE ISTAT)<br />
La rilevazione sulla &#8220;Capacità degli esercizi ricettivi&#8221; è un&#8217;indagine totale che viene svolta con periodicità annuale. Unità di analisi sono gli esercizi ricettivi presenti sul territorio nazionale ripartiti tra strutture alberghiere, strutture complementari ed alloggi privati in affitto:<br />
• esercizi alberghieri: alberghi classificati in cinque categorie distinte per numero di stelle e residenze turistico-alberghiere con informazioni relative al numero di esercizi, camere, letti e bagni a livello di singolo comune;<br />
• esercizi complementari: campeggi, villaggi turistici, forme miste di campeggi e villaggi turistici, alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, agriturismi, ostelli per la gioventù, case per ferie, rifugi di montagna e altri esercizi ricettivi n.a.c.;<br />
• alloggi privati in affitto: bed and breakfast e altri alloggi privati. C.2 Altri alloggi privati: tale categoria include tutte le altre tipologie di alloggio privato in affitto, diverse dai Bed and Breakfast che, anche se non espressamente disciplinate dalle normative riguardanti gli esercizi ricettivi collettivi, sono contemplate dalle varie leggi regionali. Come ad esempio:<br />
camere in affitto in alloggi familiari in cui la sistemazione prevede che il turista sta con la famiglia che abitualmente occupa l’abitazione; appartamenti, ville, case, chalet e altri alloggi affittati interamente, come alloggio turistico e su base temporanea, da parte di famiglie ad altre famiglie o ad agenzie professionali.<br />
La rilevazione quantifica, a livello di singolo comune, il numero degli esercizi, dei letti, delle camere e dei bagni per le strutture alberghiere; degli esercizi e dei posti letto per le altre strutture.</p>
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione Tassa Airbnb nel forum AIRBNB ed oltre</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/31814/</link>
				<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 19:55:37 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>SINTESI DEL MIO INTERVENTO ALLA BIT MILANO ORGANIZZATO DA FORUMFORMAZIONETURISMO &#8211;<br />
DOTT. SAVERIO PANZICA – CONSIDERAZIONI SULLE MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’ART. 4 DEL D.L. N. 50/2017<br />
PREMESSA<br />
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 Testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale &#8211; Serie generale &#8211; n. 95 del 24 aprile 2017), coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.<br />
Art. 4 Regime fiscale delle locazioni brevi</p>
<p>RIFLESSIONI SULL’ART. 4 DEL DECRETO-LEGGE N. 50/2017<br />
Art. 4 Regime fiscale delle locazioni brevi<br />
1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell&#8217;esercizio di attività d&#8217;impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.<br />
In merito a: “ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali”, ricordo che la Cassazione civile, terza sezione, sentenza n. 707 del 22 gennaio 2002 e Cassazione civile, terza sezione n. 19769 del 23 gennaio 2003, in sintesi, si è così pronunciata:<br />
“L’attività alberghiera richiede non solo la cessione del godimento di locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni (luce, acqua ecc.), ma anche la prestazione di servizi personali, quali il riassetto del locale stesso e la fornitura della biancheria da letto e da bagno”.<br />
Dalla lettura delle suddette sentenze della Cassazione civile si evince che la fornitura di servizi turistici definiti, anche, servizi alle persone, può essere erogata, esclusivamente nell’ambito dell’attività delle strutture turistico ricettive aperte al pubblico e non già in quella delle locazioni turistiche.<br />
Per quanto riguarda: “tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”, preme ricordare che i soggetti abilitati all’esercizio dell’intermediazione immobiliare turistica sono: 1) agenti immobiliari; 2) agenzie di<br />
viaggi. Booking è una OTA (OnlineTravelAgency), AIRB&amp;B è un sito di annunci pubblicitari.<br />
In ogni caso sarà interessante leggere se la circolare terrà conto dell’attuale orientamento: Bruxelles, 2.6.2016 COM(2016) 356 final COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Un&#8217;agenda europea per l&#8217;economia collaborativa.<br />
5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell&#8217;imposta di soggiorno di cui all&#8217;articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all&#8217;articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.<br />
Anche il comma 7 detta disposizioni agli Enti che disciplinano l’imposta di soggiorno, nel senso che possono rimodularla.<br />
Per quanto riguarda l’imposta di soggiorno, preme ricordare che il citato articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dispone che l’imposta di soggiorno è dovuta, esclusivamente, da chi soggiorna in strutture ricettive e non da chi è ospite nelle “locazioni di cui all’art. 1571 del codice civile”</p>
<p>DOCUMENTI ATTUATIVI<br />
Con il provvedimento del Direttore del 12/07/2017 e la risoluzione n. 88/E &#8211; del 05/07/2017 dell’Agenzia delle Entrate vengono definite le modalità per l’attuazione delle disposizioni dell’art. 4 del D.L. n. 50/2017, che disciplina le locazioni brevi/locazioni turistiche proposte con contratti in forma scritta (art. 1 comma 4 legge n. 431/1998 &#8211; inferiori a 30 giorni – art- 1 comma 1 lettera c) – legge n. 431/1998).<br />
L’art. 4 del D.L. n. 50/2017 ha previsto alcuni adempimenti in capo agli intermediari che intervengono nella stipula dei contratti di locazione breve, sia tramite i canali tradizionali che attraverso la gestione di portali online.<br />
Premesso che: “Con riferimento all’attività esercitata dal locatario e all’utilizzo dell’immobile locato, il regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con locatari che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti. In pratica, la<br />
cedolare secca può essere scelta solo se entrambe le parti agiscono da “privati”. (Agenzia delle Entrate – FISCO E CASA: LE LOCAZIONI – pag. 8)<br />
Di fatto, i gestori di “locazioni turistiche” (locazioni brevi) dovranno pagare, come opzione se più vantaggiosa, la cedolare secca del 21% (L&#8217;articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, istitutivo del regime della cedolare secca, stabilisce al comma 2 che &#8220;&#8230; La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l&#8217;obbligo di registrazione&#8221;. Si tratta dei<br />
contratti di locazione di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica, di durata non superiore a trenta giorni 14 complessivi nell&#8217;anno. Con circolare n. 26 del 2011 è stato chiarito che il limite di durata dei trenta giorni deve essere determinato computando tutti i rapporti di locazione di durata anche inferiore a trenta giorni intercorsi nell&#8217;anno con il medesimo<br />
locatario).<br />
A questo punto facciamo un po’ di conti per capire se conviene operare, in qualità di gestore di locazione turistica, per mezzo del servizio di intermediazione, mantenendo lo status di privati, o svolgere attività d’impresa.<br />
Mantenere lo status di privato, certamente obbligatorio per chi non può aprire partita IVA, per esempio i pubblici dipendenti, che sono condizionati dall’art. 98 della Costituzione “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione” e di conseguenza è loro precluso lo svolgimento di attività che li pongano in contrasto o comunque li distolgano dalle funzioni proprie dell’amministrazione, di cui, secondo l’art. 97 della Costituzione, va garantito “il buon andamento e l’imparzialità”.<br />
v Svolgere attività d’impresa con partita IVA, solo per ditta individuale, per coloro che non hanno mai aperto una partita IVA, sono possibili 2 ipotesi:<br />
1) CODICE ATECO 55.20.51 AFFITTACAMERE PER BREVI SOGGIORNI, CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE, BEDAND BREAKFAST, RESIDENCE – Imponibile al 40% di quanto incassato, detratta la commissione per i portali, &#8211; tassazione del 5% sull’imponibile, INPS 25% sull’imponibile, pertanto si pagano al fisco, per i primi 5 anni circa il 12% complessivo di quanto incassato, considerando, inoltre che una parte rientra nel proprio patrimonio INPS;<br />
2) CODICE ATECO 68.20.01 &#8211; LOCAZIONE IMMOBILIARE DI BENI PROPRI O IN LEASING (AFFITTO) &#8211; Imponibile all’86% di quanto incassato, detratta la commissione per i portali, &#8211; tassazione del 5% sull’imponibile, INPS 25% sull’imponibile, pertanto si pagano al fisco, per i<br />
primi 5 anni circa il 32% complessivo di quanto incassato, considerando, inoltre che una parte rientra nel proprio patrimonio INPS;<br />
v Svolgere attività d’impresa con partita IVA ordinaria, in questo caso valgono le regole del regime IVA ordinario.</p>
<p>Contratti stipulati direttamente dal proprietario. Quando il locatore stipula direttamente il contratto e incassa il canone, anche se ha trovato l’inquilino tramite un portale online, non si pone neppure il problema della ritenuta. Se il contratto ha durata non superiore a 30 giorni, il locatore che incassa direttamente il canone opterà eventualmente per la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi<br />
presentata nel 2018. Vedi sul Quotidiano del Fisco come indicare gli affitti brevi in dichiarazione.</p>
<p>CONCLUSIONI<br />
Nel caso in cui i gestori di locazioni turistiche optano per cedolare secca, mantenendo lo status di privati, proponendo l’immobile attraverso i portali on line, siano essi OTA (OnlineTravelAgencies – Booking, Expedia) o canali di promozione e pubblicità (AirB&amp;B), devono essere valutati i seguenti costi: Booking 18% (al netto delle commissioni ai portali), oltre la cedolare secca del 21%= 36%;<br />
AirB&amp;B tra il 3% e il 5%, oltre la cedolare secca del 21% (al netto delle commissioni ai portali), = 22-24%.<br />
A questo punto non rimane che valutare le opzioni sopra illustrate per operare nel rispetto della normativa vigente in materia di: TUIR (Testo Unico sulle Imposte dei Rediti), il codice civile art. 1571 per le locazioni turistiche e legislazione regionale per: case per vacanze, affittacamere e bed and breakfast.</p>
<p>DOCUMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE ATTUATIVI DELL’ART. 4 DEL D.L. N. 50/2017<br />
v IL DIRETTORE &#8211; In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento &#8211; commi 4, 5, 5-bis e 6 dell’articolo 4 del citato D.L. n. 50 del 2017, in relazione ai contratti di locazione breve. Provvedimento n. prot. 132395/2017 – del 12 luglio 2017<br />
v Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo &#8211; RISOLUZIONE N. 88/E &#8211; Roma, 05/07/2017 – (Allegato) &#8211; Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta operata all’atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 5.<br />
v CIRCOLARE N. 24 /E DEL 12 OTTOBRE 2017 &#8211; Agenzia delle entrate &#8211; Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Regime fiscale delle locazioni brevi – Art. 4 DL 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.<br />
FONTE – IL SOLE 24 ORE – 23 SETTEMBRE 2017 -Si riaccende il confronto fra Airbnb e il Fisco italiano. Il tema è ancora quello del prelievo sugli affitti e dell’applicazione della ritenuta da parte degli intermediari. Come avevano annunciato all’inizio dell’estate (si veda «Il Sole 24 Ore» del 2 giugno), i vertici di Airbnb Italia hanno presentato ricorso al Tar del Lazio contro il provvedimento<br />
dell’agenzia delle Entrate n. 132395/2017 che detta le regole attuative della legge n. 96/2017 che ha istituito la “tassa” sugli affitti brevi.</p>
<p>Tar del Lazio, è scritto nella nota diffusa dalla giustizia amministrativa, «ha respinto la domanda di Airbnb Ireland Unlimited Company e Airbnb Payments Uk Limited per la sospensiva del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 12 luglio».<br />
Immediata la reazione di Airbnb che annuncia ricorso al Consiglio di Stato. «Pur non concedendo la sospensiva – afferma una nota &#8211; il Tar ha riconosciuto l’esistenza di aspetti meritevoli di ampia riflessione in sede di merito. La materia oggetto del ricorso è molto complessa, non solo per la normativa applicabile ma anche per la comprensione e definizione del mercato di riferimento, aspetto<br />
fondamentale per l’accertamento dei profili di discriminazione. Quelli degli intermediari e delle piattaforme sono due mercati ben distinti: dopo la decisione di abbandonare pagamenti tracciabili, digitali e trasparenti da parte di altre piattaforme siamo gli unici soggetti online colpiti dalla norma.<br />
La cosiddetta tassa Airbnb, cioè la cedolare secca sugli affitti brevi al 21% introdotta con la manovra bis, «appare potenzialmente idonea ad alterare le dinamiche concorrenziali tra i diversi operatori, con possibili ricadute negative sui consumatori finali dei servizi di locazione breve». Pur riconoscendo che l’obiettivo della norma è «contrastare il fenomeno dell’evasione», l’Autorità Antitrust prende posizione sul tema in una segnalazione ai presidenti di Camera e Senato, al ministero dell’Economia e all’Agenzia delle Entrate. In particolare, scrive l’Autorità, la misura rischia di «scoraggiare, di fatto, l’offerta di forme di pagamento digitale da parte di piattaforme che hanno semplificato e al contempo incentivato le transazioni online, contribuendo a una generale crescita del sistema economico». Il rischio è dunque che si alteri la concorrenza tra i gestori dei portali telematici, «a discapito di coloro che adottano modelli di business fortemente caratterizzati dal ricorso a strumenti telematici di pagamento». E secondo l’Autorità, questo «potenziale minor ricorso delle piattaforme telematiche a forme digitali di pagamento nell’ambito delle locazioni brevi potrebbe penalizzare i consumatori finali conducendo a una minore ampiezza e varietà dell’offerta, nonché avere un possibile impatto negativo sulla domanda stessa».<br />
Il suggerimento è che la disciplina si limiti «a prevedere misure meno onerose per i soggetti coinvolti», come «la previsione di un obbligo fiscale di carattere informativo in capo agli intermediari e ai gestori di piattaforme immobiliari telematiche», che sarebbero<br />
così tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrare &#8211; a una cadenza da definire &#8211; il flusso delle prenotazioni raccolte.<br />
L’Antitrust auspica infine che i suoi rilievi &#8211; non vincolanti &#8211; «siano tenuti in adeguata considerazione» in particolare in riferimento alle norme sugli affitti brevi e «in occasione dei futuri interventi normativi» sull’economia digitale.<br />
Il Consiglio di Stato ha pubblicato un&#8217;ordinanza- 13/12/2017 &#8211; N. 05403/2017 REG.PROV.CAU. N. 07910/2017 REG.RIC. sul ricorso proposto da Airbnb (Airbnb Ireland Unlimited Company e Airbnb Payments Uk Limited) che riapre la vicenda della cosiddetta &#8221;Tassa Aribnb&#8221;. In sintesi, il tema legittimità della tassa deve essere tuttora affrontato, ma il massimo organo della giustizia amministrativa ritiene che debba essere fatto al più presto: il TAR dovrà fissare l&#8217;udienza di merito con la priorità prevista dall&#8217;art.55, comma 10 del cod. proc. amm.<br />
Per informazioni: <a href="mailto:saveriopanzica@gmail.com" rel="nofollow">saveriopanzica@gmail.com</a></p>
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione Nuove disposizioni per affitti brevi ed occasionali casa vacanze nel forum Case vacanze, affitti turistici e immobiliari, Bed and Breakfast</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/31116/</link>
				<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 09:18:01 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>La sub locazione è disciplinata dall&#8217;art. 2 della legge n. 392/1978 che impone l&#8217;autorizzazione alle sub locazione all&#8217;interno del contratto di loczione. Però non faccia confusione: il contratto tra lei e il locatore deve essere registrato, (meglio contratto per 4 anni), il contratto tra sub locatore e turista deve essere redatto ai sensi dell&#8217;art. 1 comma 2 lettera c e comma 4 della legge n. 431/1998. Poi, dipende, se lei opera sui portali o meno. Per una consulenza dedicata, attraverso la quale le fornirei copie dei contratti, le indicherei la nuova normativa di cui all&#8217;art. 4 del D.L. n. 50/2017 (la così detta tassa AirB&amp;B), mi contatti alla mia e.mail <a href="mailto:saveriopanzica@gmail.com" rel="nofollow">saveriopanzica@gmail.com</a>.<br />
detta assistenza richiede tempo e professionalità dedicata, il servizio di consulenza viene proposto, a pagamento, tramite la DES S.r.l. di Palermo.</p>
]]></content:encoded>
				
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione Bando in Sicilia nel forum Accompagnatore turistico</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/30775/</link>
				<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 14:51:14 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p> Assolutamente corretto, suggerisco di prendere contatti con la regione Sardegna dove organizzano corsi specifici per l&#8217;acquisizione della qualifica professionale.</p>
]]></content:encoded>
				
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione Bando in Sicilia nel forum Accompagnatore turistico</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/30761/</link>
				<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 15:12:12 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Gent.ma Chiara, l&#8217;ultimo bando per accompagnatore turistico in Sicilia è stato pubblicato nel 1999. La qualifica professionale, acquisita nelle regioni italiane, è valida in Italia e in tutti i paesi dell&#8217;Unione Europea.</p>
]]></content:encoded>
				
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione Accompagnatore Turistico corso o no? nel forum Professioni Turistiche con abilitazione</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/30743/</link>
				<pubDate>Mon, 18 Sep 2017 05:13:52 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>I siti di riferimento sono quelli istituzionali delle Province e delle regioni.</p>
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							</item>
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione Corsi accompagnatore turistico Sicilia (Catania e dintorni) 2018 nel forum Bandi abilitazione Accompagnatore Turistico</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/30739/</link>
				<pubDate>Sun, 17 Sep 2017 06:12:32 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Gent.ma Maria, l&#8217;ultimo concorso per accompagnatore turistico in Sicilia è stato nel 1999. Da allora solo 2 concorsi per guida turistica. Le suggerisco di partecipare ai concorsi delle altre regioni italiane perché le qualifiche professionali sono valide in tutta Italia e in tutti  paesi dell&#8217;Unione Europea.<br />
La legge di riferimento in Sicilia è la legge n. 8/2004 che allego, per informazioni può rivolgersi al&#8217;Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione siciliana in via Notarbartolo, 9 a Palermo</p>
]]></content:encoded>
				
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							</item>
					<item>
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione Corsi accompagnatore turistico Sicilia (Catania e dintorni) 2018 nel forum Bandi abilitazione Accompagnatore Turistico</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/30738/</link>
				<pubDate>Sun, 17 Sep 2017 06:12:32 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Gent.ma Maria, l&#8217;ultimo concorso per accompagnatore turistico in Sicilia è stato nel 1999. Da allora solo 2 concorsi per guida turistica. Le suggerisco di partecipare ai concorsi delle altre regioni italiane perché le qualifiche professionali sono valide in tutta Italia e in tutti  paesi dell&#8217;Unione Europea.<br />
La legge di riferimento in Sicilia è la legge n. 8/2004 che allego, per informazioni può rivolgersi al&#8217;Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo della regione siciliana in via Notarbartolo, 9 a Palermo</p>
]]></content:encoded>
				
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							</item>
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione Accompagnatore Turistico corso o no? nel forum Professioni Turistiche con abilitazione</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/30723/</link>
				<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 18:05:11 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Per i primi punti non posso rispondere, perché si tratta di scelte personali. Per quanto riguarda il 5° punto, la risposta è assolutamente si, a condizione che il paese di riferimento sia un paese dell&#8217;Unione Europea, in base alla seguente disciplina normativa:</p>
<p>LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI:<br />
Ogni cittadino dell’UE legalmente stabilito in uno Stato membro può prestare servizi in modo temporaneo e occasionale in un altro Stato membro con il proprio titolo professionale d&#8217;origine, senza dover chiedere il riconoscimento delle proprie qualifiche in detto Stato membro.<br />
Il concetto temporale può durare anche anni.</p>
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione Contratto di locazione in Residence, registrazione? nel forum Come realizzare un'impresa turistica: norme, contratti e fisco</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/30710/</link>
				<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 13:40:11 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>HO GIA&#8217; RISPOSTO IN PRIVATO, MA PER RENDERE IL PARERE FRUIBILE DA CHI CONSULTA IL FORUM LO RIPORTO INTEGRALMENTE. Proviamo a fare un poco di chiarezza sulla disciplina dei RESIDENCE in Toscana.</p>
<p>I RESIDENCE  in Toscana vengono inquadrati e disciplinati dalla regione tra le &#8220;strutture ricettive&#8221; con  Testo coordinato DPGR 23.4.2001. n. 18R e DPGR 7.8.2007, n. 45R REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO (L.R. 23 marzo 2000, n. 42 modificata con L.R. 17 gennaio 2005, n. 14) ALLEGATO H REQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RESIDENCE.</p>
<p>Con successivo Testo Unico sul turismo: Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 &#8211; Testo unico del sistema turistico regionale. Con l&#8217;articolo 44 comma 1 lettera c) &#8211; Vengono identificati i RESIDENCE. Ma il predetto Testo Unico prevede un regolamento attuativo di alcuni articoli, inclusa la disciplina dei RESIDENCE, che ad oggi, sembra, non sia stato approvato. Pertanto, l&#8217;art. 159 del Testo Unico ha previsto una norma transitoria che mantiene valide le disposizioni precedenti dettate dalla Giunta regionale.</p>
<p>Per concludere, trattandosi di strutture ricettive, che vengono disciplinate dall&#8217;art. 109 del TULPS (obbligo di comunicazione delle presenze entro 24 ore), coloro che vengono ospitati all&#8217;interno dei residence sono soggetti al predetto art. 109 del TULPS e del decreto attuativo dello stesso articolo:   MINISTERO DELL&#8217;INTERNO DECRETO 7 gennaio 2013 Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell&#8217;arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive. </p>
<p>Conseguentemente i contratti non devono essere registrati. Allego il decreto che disciplina gli alloggiati nelle strutture ricettive  MINISTERO DELL&#8217;INTERNO DECRETO 7 gennaio 2013.</p>
<p>PER CONSULENZE DEDICATE SUI SERVIZI TURISTICI LA DES PROPONE ASSISTENZA E FORMAZIONE CONTINUA.Contattatemi alla mia e.mail <a href="mailto:saveriopanzica@gmail.com" rel="nofollow">saveriopanzica@gmail.com</a></p>
<p>Dott. Saverio Panzica &#8211; Consulente DES S.R.L.</p>
]]></content:encoded>
				
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione Associazioni e Turismo nel forum Come realizzare un'impresa turistica: norme, contratti e fisco</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/30660/</link>
				<pubDate>Sat, 09 Sep 2017 10:49:55 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Gent.ma Dott.ssa Nociforo,<br />
ben ritrovata, l&#8217;Associazione può promuoversi in relazione a quanto stabilito nell&#8217;ambito dello statuto sociale con tutti i mezzi di promozione disponibili. Come da lei correttamente evidenziato, l&#8217;Associazione non può né vendere né fatturare servizi turistici, ma può promuovere le peculiarità del territori siano esse artigianali che umane.  </p>
]]></content:encoded>
				
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione Normativa locazioni turistiche Regione Sicilia nel forum Case vacanze, affitti turistici e immobiliari, Bed and Breakfast</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/30518/</link>
				<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 10:03:52 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Preg.mo Vincenzo,<br />
provo a rispondere punto per punto:<br />
intanto vorrei capire se siete in possesso della qualifica di agenti immobiliari, se la risposta è positiva siete legittimati a svolgere attività di intermediazione immobiliare, nel caso contrario, ritengo che non possiate svolgere attività di intermediazione immobiliare in quanto l&#8217;art. 2084 del codice civile dispone che la legge determina le autorizzazioni specifiche per lo svolgimento dell&#8217;attività d&#8217;impresa, ricordo, ad ogni buon fine, che gli unici soggetti che possono svolgere attività d&#8217;intermediazione immobiliare turistica sono gli agenti di viaggi e gli agenti immobiliari;<br />
 per quanto  riguarda l&#8217;accreditamento ad alloggiatiweb, da parte delle Questure, la questione è molto articolata, infatti l&#8217;art. 12 legge n. 191/1978 &#8211; così dispone:  &#8220;Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l&#8217;uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l&#8217;obbligo di comunicare all&#8217;Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le<br />
generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all&#8217;interessato&#8221;. Ciò significa che per i contratti al di sotto dei 30 giorni, di cui all&#8217;art. 1 comma 2 lettera c della legge n. 431/1998, non sussiste l&#8217;obbligo di comunicazione degli ospiti italiani o UE. Per i cittadini extracomunitari l&#8217;obbligo di comunicazione è previsto, dal T.U. sull&#8217;immigrazione, entro 48 ore.</p>
<p>Però Il Ministero dell’Interno, con circolare interpretativa del 26.06.2015 della Direzione Centrale Affari Generali della Polizia di Stato, protocollo n. 0004023, diretta a tutte le Questure, in risposta al quesito sollevato da un’associazione di B&amp;B, Affittacamere e Case vacanze, ha affermato che per colmare un pericoloso vuoto normativo, gli oneri dell’art. 109 TULPS (che impone la comunicazione delle persone alloggiate alle Autorità di P.S.) non possono ritenersi circoscritti ai solo esercizi ricettivi tipizzati dal TULPS medesimo o tradizionalmente gestiti da operatori turistici professionali: non<br />
possono quindi ritenersi esclusi dall’obbligo di comunicazione coloro i quali affittano appartamenti ammobiliati (ad uso turistico od altro) per periodi pi o meno brevi, indipendentemente dalla eventuale classificazione o meno delle leggi regionali e di prescrizioni locali in materia di turismo e di locazione ad uso turistico. La locazione ad uso turistico, nonostante il carattere asseritamente non imprenditoriale e la minore entità dei servizi resi comunque da considerarsi un’attività di natura ricettiva.<br />
Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 2/11/2007 n. 23031) affermano l’estraneità delle circolari ministeriali tra le fonti normative del nostro ordinamento: esse costituiscono solo l’interpretazione “ufficiale” data dalla P.A. ad una determinata norma, e come tale assolutamente prive di efficacia vincolante, sia per i cittadini che per i giudici a tal punto che la circolare non vincola neppure l’Amministrazione emanante, né tanto meno gli uffici gerarchicamente subordinati.<br />
Per quanto riguarda la SCIA, questa deve essere presentata, esclusivamente, per le strutture ricettive, nel caso specifico: case per vacanze, affittacamere e B&amp;B, per le locazioni turistiche vige il codice civile (art. 1571 e succ.), l&#8217;art. 53 del codice dl turismo e la legge n. 431/1998. Il problema dell&#8217;abusivismo o meno riguarda due fattori: 1) se si opera come &#8220;locazioni turistiche&#8221; vanno stilati e firmati i contratti (Art 1 comma 4 legge 431/1998); seconda ipotesi di abusivismo se si promuove l&#8217;immobile con denominazione di struttura ricettiva piuttosto che &#8220;locazione turistica&#8221;.<br />
Per quanto riguarda i servizi turistici: cambio biancheria e lenzuola, oltre la pulizia e il riassetto della camera, ritengo che questi servizi non debbano essere erogati in presenza dell&#8217;ospite. In merito va rilevato che l&#8217;art. 4 del D.L. n. 50 del 2017 ha previsto detti servizi anche per le locazioni pure, sebbene la Cassazione, li abbia classificati come servizi turistici, staremo a vedere.<br />
L&#8217;imposta di soggiorno deve essere corrisposta, ESCLUSIVAMENTE, da chi soggiorna in strutture ricettive (art. 4 decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, &#8220;Federalismo fiscale). Per chi non lo avesse ancora capito le locazioni turistiche non sono strutture ricettive.<br />
Per consulenza dedicata e personalizzata contattatemi alla mia e.mail  <a href="mailto:saveriopanzica@gmail.com" rel="nofollow">saveriopanzica@gmail.com</a>  sede a Palermo ma consulenza in tutta Italia tramite: SKYPE, e.mail, telefono.</p>
<p>I miei prossimi interventi normativi: settembre 2017 Fiera di Parma per relazione sulle professioni turistiche e Milano per &#8220;Ricettività turistica aperta al pubblico e privata alla luce delle nuove disposizioni di cui all&#8217;art. 4 del D.L. n 50/2017&#8221;</p>
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione Categoria catastale per agenzia viaggi/tour operator in Puglia nel forum Legislazione Turistica in Italia: chiedi agli esperti</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/30253/</link>
				<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 16:46:45 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>La categoria catastale per un&#8217;agenzia di viaggi, non solo in Puglia, ma in tutta Italia é C/!.</p>
<p>Per la Puglia:LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 “Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11”.</p>
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione Casa vacanze affittata da privato nel forum Case vacanze, affitti turistici e immobiliari, Bed and Breakfast</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/30252/</link>
				<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 16:46:09 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Preg.mo Sergio, la cedolare secca può essere applicata, esclusivamente, tra privati Per consulenze dedicate e personalizzate, contattatemi <a href="mailto:saveriopanzica@gmail.com" rel="nofollow">saveriopanzica@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
				
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione Nuove disposizioni per affitti brevi ed occasionali casa vacanze nel forum Case vacanze, affitti turistici e immobiliari, Bed and Breakfast</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/30251/</link>
				<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 16:46:00 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Preg.mo Mario, mi scuso per il ritardo, ma finalmente é stato convertito in legge il D.L. n. 50/2017, allego le mie considerazioni. Per consulenza dedicata e personalizzata contattatemi: <a href="mailto:saveriopanzica@gmail.com" rel="nofollow">saveriopanzica@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
				
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				<title>Saverio Panzica ha risposto alla discussione sub locazione affitto per finalità turistiche nel forum Case vacanze, affitti turistici e immobiliari, Bed and Breakfast</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/30250/</link>
				<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 16:45:54 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Preg.mo Roby, mi scuso per il ritardo, ma questo é un periodo estremamente impegnativo. Le sue domando sono chiare e corrette. Le locazioni turistiche sono soggette alla normativa tecnico-edilizia delle case di civile abitazione e, pertanto, gli ospiti hanno diritto all&#8217;uso della cucina.</p>
<p>In qualità di agente immobiliare lei può operare con mandato semplice o a titolo oneroso. Può locare a nome suo e sublocare, ove sia previsto nel contratto di affitto, per poi sublocare comunicando con raccomandata. Per consulenza personalizzata e dedicata mi contatti a <a href="mailto:saveriopanzica@gmail.com" rel="nofollow">saveriopanzica@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
				
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				<title>Saverio ha cambiato la foto del profilo</title>
				<link>https://www.formazioneturismo.com/community/attivita/p/30249/</link>
				<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 16:44:45 +0000</pubDate>

				
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